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International litigation pill – Dicembre 2025, n.2: Giurisdizione del tribunale arbitrale in assenza di clausola compromissoria

Studio Legale Padovan

Giurisdizione del tribunale arbitrale in assenza di clausola compromissoria

Corte d’appello di Parigi, 21 ottobre 2025, Seghers Engineering Singapore Pte Ltd (KSES) v Qatar Public Works Authority (QPWA)

Il 21 ottobre 2025 la Corte d’appello di Parigi ha annullato un lodo ICC con cui il tribunale arbitrale si era dichiarato privo di giurisdizione in relazione ad una controversia insorta tra Keppel Seghers Engineering Singapore Pte Ltd (KSES) e la Qatar Public Works Authority (QPWA), ritenendo erronea l’esclusione della competenza arbitrale per asserita mancanza di un accordo tra le parti.

La controversia trae origine da un contratto di appalto internazionale stipulato tra KSES e QPWA. In fase di gara, le Conditions of Contract predisposte da QPWA prevedevano una clausola di scelta del foro a favore dei giudici qatarini. Tuttavia, nel corso delle trattative precontrattuali, KSES aveva insistito per la sostituzione di tale clausola con un meccanismo di risoluzione delle controversie articolato in più fasi, comprensivo di mediazione e arbitrato ICC con sede a Parigi.

I documenti scambiati in tale fase precontrattuale – successivamente allegati al definitivo Contract Agreement – includevano una Arbitration Approval Letter, con cui il Presidente del CdA di QPWA informava il Direttore generale dell’aggiudicazione dell’appalto e dell’accettazione del ricorso all’arbitrato, nonché una fitta corrispondenza dalla quale emergeva che QPWA non si opponeva al ricorso all’arbitrato ICC, avendo eventualmente sollevato riserve limitate alla sede dello stesso. Nel loro complesso, tali documenti delineavano un meccanismo di risoluzione delle controversie sensibilmente diverso rispetto a quello previsto nelle Conditions of Contract, le quali però comparivano parimenti nella documentazione contrattuale.

A seguito di ritardi e criticità operative, KSES ha attivato la procedura di mediazione prevista dal meccanismo negoziato, cui QPWA ha partecipato senza sollevare eccezioni, nonostante tale fase non fosse contemplata dalla clausola di scelta del foro. All’esito negativo della mediazione, KSES ha quindi avviato il procedimento arbitrale. Il tribunale arbitrale ha tuttavia declinato la propria giurisdizione, ritenendo prevalente la clausola di scelta del foro contenuta nelle condizioni generali.

Investita del ricorso per annullamento, la Corte d’Appello di Parigi ha sancito la sussistenza della giurisdizione arbitrale. In particolare, secondo la Corte, la convenzione d’arbitrato non può ritenersi soggetta ad alcun requisito di forma e la sua esistenza deve essere accertata esclusivamente alla luce della volontà comune delle parti. In tale prospettiva, il giudice di Parigi ha attribuito rilevanza ad una serie di circostanze dalle quali si dedurrebbe il consenso delle parti a deferire in arbitrato le dispute tra loro emergenti. Tra queste assumono rilievo, in primo luogo, la documentazione scambiata in fase precontrattuale e, in particolare, i documenti precontrattuali dai quali emerge la definizione di un meccanismo di risoluzione delle controversie articolato e distinto rispetto alla clausola di scelta del foro contenuta nelle Conditions of Contract. La Corte ha stabilito che l’inclusione della Arbitration Approval Letter e delle lettere di conferma scambiate tra le parti tra i documenti costituisce una modifica delle condizioni generali. A ciò si aggiungono l’assenza, in sede precontrattuale, di un dissenso espresso da parte di QPWA sul principio del ricorso all’arbitrato, nonché la partecipazione – dopo la conclusione del contratto – alla procedura di mediazione prodromica all’instaurazione del giudizio arbitrale.

Alla luce di questo complesso convergente di elementi, la Corte ha ritenuto pertanto che il consenso al ricorso all’arbitrato fosse stato chiaramente espresso prima dell’aggiudicazione dell’appalto e successivamente confermato.

La decisione ribadisce l’approccio sostanzialistico e marcatamente pro arbitrato della giurisprudenza francese, chiarendo che il consenso all’arbitrato può emergere da un insieme coerente di documenti, corrispondenza e comportamenti, anche in presenza di una clausola contrattuale che attribuisca la competenza al giudice statale.

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