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ISTANZE IN DEROGA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI VERSO LA RUSSIA: UAMA PUBBLICA IL NUOVO COMUNICATO TECNICO AI SENSI DELL’ ART. 5 QUINDECIES, PAR. 10, LETT. H DEL REG. (UE) 833/2014

Studio Legale Padovan

Le autorizzazioni in deroga

In data 23 marzo 2026, la Divisione Materiali a Duplice Uso dell’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (“UAMA”) presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (“MAECI”) ha pubblicato un comunicato tecnico per la presentazione di istanze in deroga, ai sensi dell’articolo 5 quindecies, paragrafo 10, lettera h del Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”).

Dati certi presupposti, il suddetto paragrafo 10 abilita le Autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea (“UE”), fra cui UAMA in Italia, ad autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, l’esportazione o la messa a disposizione dei servizi e software di cui ai paragrafi 1, 3 e 3 bis dell’articolo 5 quindecies, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Fra i vari ambiti dei servizi la cui prestazione richiede autorizzazione, figurano la consulenza legale, fiscale, amministrativo-gestionale e informatica, la contabilità, l’ingegneria, l’architettura e la pubblicità.

I servizi e software ristretti vengono costantemente ampliati dai pacchetti sanzionatori man mano adottati dall’UE contro la Russia. Più recentemente, in seguito al diciannovesimo pacchetto entrato in vigore nell’ottobre 2025, anche la prestazione di alcuni servizi collegati allo spazio, all’intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e al turismo, nonché la messa a disposizione di alcuni software con determinati usi nel settore bancario e finanziario, sono state sottoposte ad autorizzazione preventiva ai sensi del paragrafo 10 dell’articolo 5 quindecies, assieme alla relativa assistenza tecnica e servizi connessi. In seguito all’adozione del ventesimo pacchetto, attesa prossimamente, la lista di servizi e software ristretti potrebbe essere modificata.

Il comunicato tecnico di UAMA

Il nuovo comunicato tecnico pubblicato da UAMA concerne specificamente la fattispecie di deroga identificata alla lettera h) del suddetto paragrafo 10, secondo cui la prestazione di servizi e software ristretti viene autorizzata in quanto necessaria all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro dell’UE, o di un Paese partner compreso nell’allegato VIII dello stesso Reg. 833/2014 (Stati Uniti d’America, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda).

Il comunicato tecnico di UAMA mira a fornire indicazioni per una corretta presentazione delle relative domande di autorizzazione tramite la piattaforma di E-Licensing. A tal fine, contiene molteplici casistiche concrete, a mero titolo esemplificativo, in cui gli operatori economici italiani potrebbero venirsi a trovare. Viene delineata nel dettaglio la procedura da seguire all’interno della piattaforma, assieme alla documentazione e alle dichiarazioni da allegare all’istanza, nel caso in cui questa miri ad autorizzare sia una persona giuridica, sia una persona fisica. Il comunicato contiene altresì un formato compilabile dell’end user statement (“EUS”) da allegare alle istanze.

Note particolari

In particolare, si precisa che, qualora la prestazione da autorizzare sia connessa a beni e tecnologie di cui sia vietata l’importazione nell’UE ai sensi della normativa unionale (si consideri, ad esempio, l’articolo 3 decies, paragrafo 2, lettera a del Reg. 833/2014), l’istanza va corredata con una dichiarazione che attesti che tali beni e le tecnologie non siano oggetto di esportazione diretta o indiretta verso l’UE.

Altresì necessarie sono da considerarsi altre dichiarazioni da inserire nella lettera di accompagnamento firmata dall’istante, in cui si precisa che i servizi per cui si chiede l’autorizzazione in deroga non sono connessi a beni o tecnologie sottoposti a divieto di esportazione verso la Russia, o per un uso in Russia, ai sensi dello stesso Reg.  833/2014.

Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni per la prestazione di servizi e messa a disposizione di software ristretti da parte di persone fisiche, quali i dipendenti o amministratori italiani di entità russe, si ricorda che:

  • il divieto di cui all’articolo 5 quindecies, paragrafo 1, non vige nei confronti di cittadini di uno Stato membro che siano residenti in Russia e che lo siano stati prima del 24 febbraio 2022, che prestino servizi ad uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi di cui al paragrafo 10, lettera h, che siano loro datori di lavoro.
  • UAMA ritiene consigliabile che le persone fisiche istanti conferiscano un’apposita procura ad un soggetto basato in Italia, quale uno studio legale, avente i requisiti per operare sulla piattaforma E-Licensing, che agirà come procuratore e provvederà a presentare l’istanza in nome e per conto delle stesse.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti di una lunga esperienza in materia di istanze in deroga ed autorizzazioni, sono a disposizione delle imprese per fornire chiarimenti sul nuovo comunicato di UAMA, nonché per assisterle nella preparazione della documentazione e nell’inoltro delle istanze sul portale E-Licensing.

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