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LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA DEFINISCE I LIMITI DEL DIVIETO DI PRESTARE SERVIZI LEGALI A ENTITÀ RUSSE

Studio Legale Padovan

Come noto, ai sensi dell’art. 5 quindecies, par. 2 del Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”) è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi (inter alia) di consulenza giuridica a persone giuridiche, entità e/o organismi stabiliti in Russia. Benché tale divieto fosse stato interpretato dalla Commissione europea in modo particolarmente estensivo in passato, in data 5 settembre 2024 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), nella sentenza C-109/23, ha escluso che i servizi di autenticazione di un atto di compravendita immobiliare da parte di un notaio ricadano nell’ambito di applicazione del divieto in parola.

  1. L’art. 5 quindecies e l’opinione della Commissione

L’art. 5 quindecies, par. 2 del Reg. 833/2014, come anticipato, recita: “È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica [al] governo russo o [a] persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia”. Né l’articolo in questione, né altra disposizione del Regolamento, tuttavia, definiscono esplicitamente il concetto di “servizi di consulenza giuridica”.

In assenza di tale definizione, la Commissione europea, attraverso la “Frequently Asked Questions on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014”, Sezione G, Capitolo 8, FAQ 21 (“FAQ 21”), aveva assunto la posizione secondo cui il divieto di cui all’Articolo 5 quindecies, para. 2, del Reg. 833/2014 si applicherebbe anche “all’autenticazione di contratti e di altre dichiarazioni finalizzate all’esecuzione di negozi giuridici, nonché la certificazione di firme e l’accertamento di atti relativi a circostanze di fatto”.

Tale interpretazione era stata disconosciuta dall’Avvocato Generale, come avevamo spiegato in questo post, proprio nelle more della decisione della CGUE rispetto al caso C-109/23; fino alla pubblicazione della sentenza, tuttavia, né l’opinione della Commissione né quella dell’Avvocato Generale potevano ritenersi vincolanti per gli operatori unionali, lasciando un certo qual grado di incertezza sulla portata della norma in esame.

  1. Il caso C-109/23

Come riportato nella sentenza C-109/23, due cittadini tedeschi, GM e ON, avevano deciso di acquistare un immobile a Berlino di proprietà, fin dal 2013, della società russa “Visit Moscow Ltd.”.

Ai sensi dell’art. 311b, par. 1 del codice civile tedesco (“BGB”), per perfezionare la compravendita di un immobile è necessaria l’autenticazione del relativo contratto da parte di un notaio (in maniera non del tutto dissimile da quanto previsto, in Italia, dall’art. 1350 c.c., secondo cui devono farsi, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata, inter alia, i contratti che trasferiscono la proprietà sui beni immobili).

GM e ON, insieme alla società Visit Moscow Ltd., si sono pertanto rivolti a un notaio tedesco per autenticare l’atto di compravendita concluso tra le parti per l’acquisto del mobile berlinese. Il notaio, tuttavia, si è rifiutato di effettuare tale autenticazione, adducendo a motivazione l’impossibilità di escludere che la stessa potesse costituire un servizio di consulenza legale ai sensi dell’art. 5 quindecies del Reg. 833/2014.

Il Landgericht di Berlino, investito della decisione sulla questione, ha poi effettuato un rinvio pregiudiziale alla CGUE, sulla base del quale la Corte ha potuto fornire importanti chiarimenti sul divieto in parola.

  • La decisione della CGUE

Al fine di determinare la propria decisione, la CGUE ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

  • In primo luogo, interpretando il concetto di “servizi di consulenza giuridica” sulla base del significato ordinario di tali parole nello specifico contesto del Reg. 833/2014, la Corte ha chiarito che “I termini «consulenza giuridica», utilizzati, all’articolo 5 quindecies, paragrafo 2, del regolamento n. 833/2014, in combinazione con il termine «servizi», rinviano all’esercizio di un’attività di carattere economico, fondato su un rapporto tra un prestatore e il suo cliente, avente ad oggetto la fornitura di consulenza giuridica, mediante la quale un prestatore fornisce pareri su questioni di diritto a persone che li richiedono”.
  • Non sembra possibile poter ricondurre l’attività svolte da attività pubbliche o qualsiasi altro ente incaricato dallo Stato di un compito di interesse generale nonché dotato di poteri vincolanti nei confronti dei cittadini. In sostanza, l’attività di tali autorità o soggetti incaricati non costituisce un’attività di carattere economico fondato su rapporto tra un prestatore e il suo cliente.
  • La Corte ha poi chiarito che l’attività del notaio rientra tra queste attività pubbliche, soprattutto nel contesto tedesco in cui (i) l’autenticazione dei contratti di compravendita di beni immobili è atto obbligatorio svolto nell’interesse generale dello Stato, non di una delle parti e (ii) il notaio non deve fornire alcun parere su questioni di diritto, bensì deve autenticare (o, a fronte del verificarsi di date condizioni, rifiutarsi di autenticare) in modo imparziale l’atto sottopostogli.

In ragione di quanto sopra, la CGUE ha escluso che l’art. 5 quindecies del Reg. 833/2014 vieti a un notaio di autenticare un contratto di compravendita immobiliare in cui è coinvolta una società russa.

Questo anche in ragione del fatto che (i) una decisione di senso contrario creerebbe effetti divergenti nei diversi Paesi UE, poiché ove tale autenticazione, come in Germania, è obbligatoria, l’art 5 quindecies vieterebbe alle entità russe di comprare immobili, attività che invece rimarrebbe permessa in altri Paesi UE che non prevedono tale obbligo, e (ii) la decisione assunta non appare, alla Corte, contraria all’obiettivo dell’art. 5 quindecies come chiarito dal Consiglio in udienza, vale a dire “contrastare le azioni illegali della Russia», allo scopo di «[aumentare] ulteriormente la pressione esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione», «onde aumentare i costi delle azioni intraprese dalla Russia per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e onde promuovere una soluzione pacifica della crisi»”.

In aggiunta, la CGUE ha rimesso alla corte di prima istanza tedesca la questione se le eventuali attività che un notaio deve svolgere, ai sensi della normativa tedesca, per garantire l’esecuzione del contratto autenticato (es. custodire in un apposito conto le somme destinate al venditore) rientrino o meno nella definizione di “servizi di consulenza giuridica” offerta dalla CGUE stessa.

Infine, la Corte ha altresì chiarito che anche i servizi di traduzione forniti da un interprete nell’autenticazione di un documento non possono avere un elemento di «consulenza giuridica» e, pertanto, non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 5 quindecies, par. 2 del Reg. 833/2014.

La decisione assunta dalla Corte, oltre a sottolineare nuovamente che le FAQ della Commissione, pur autorevoli, restano uno strumento interpretativo non vincolante e che l’unico organo competente nell’interpretare il diritto unionale resta la CGUE, può essere d’aiuto agli operatori anche italiani per meglio comprendere quali attività siano effettivamente ristrette ai sensi dell’art. 5 quindecies del Reg. 833/2014.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, che vantano un’esperienza pluridecennale nel campo delle sanzioni economiche internazionali, sono a disposizione degli operatori italiani e unionali per assisterli in qualsiasi problematica connessa con le misure restrittive UE, incluso il perimetro applicativo dell’art. 5 quindecies.

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