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MATERIALI DI ARMAMENTO: IN SENATO UN DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 185/1990

Studio Legale Padovan

In Senato è attualmente in discussione un disegno di legge recante modifiche alla Legge n. 185 del 9 luglio 1990. L’atto, presentato lo scorso 11 agosto 2023 dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica italiana, di concerto con i Ministri della Difesa, dell’Interno, della Giustizia, dell’Economia e finanze e delle Imprese e Made in Italy, rappresenta un’importante novità nel quadro dell’attuale legge nazionale in tema di movimentazione di materiali d’armamento, rimasta pressoché invariata negli ultimi dieci anni.

L’obiettivo perseguito dal Governo attraverso tale disegno di legge è rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall’evoluzione del contesto internazionale, anche attraverso un miglioramento del coordinamento politico nell’adozione delle scelte in materia di scambi di materiali di armamento.

Di seguito una sintesi dei tratti salienti del disegno di legge e dei prossimi passi per la sua conversione in legge.

  • Comitato interministeriale per gli scambi di materiali d’armamento per la difesa (CISD)

La principale novità riguarda il ruolo del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali d’armamento per la difesa (CISD), organo originariamente previsto dalla Legge n. 185/1990 ma successivamente soppresso.

Nelle intenzioni del Governo, il CISD sarebbe composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy. Le funzioni di segretario, invece, sarebbero attribuite al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri.

Secondo quanto previsto dal disegno di legge, al CISD verrebbero attribuite le seguenti funzioni:

  • Applicazione dei divieti di cui all’art. 1 della Legge n. 185/1990, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni.
  • Definizione dei criteri generali per l’applicazione dei divieti di cui all’art. 1 della Legge n. 185/1990, fatti salvi i divieti derivanti da embarghi decisi dall’ONU, dalla UE o dall’OSCE, che sono automaticamente applicabili;
  • Definizione degli indirizzi generali per l’applicazione della legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa nonché delle direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento, la cui adozione è attualmente di competenza del Comitato consultivo ex art. 7 l. n. 185/1990 (c.d. CIPE).

Resterebbero al momento impregiudicate le funzioni del CIPE ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’esportazione di materiali di armamento previste dall’art. 13 della legge in questione.

  • Semplificazione degli oneri gravanti sulle imprese

Il disegno di legge nella sua versione attuale presenta anche importanti semplificazioni nelle attività svolte dalle imprese registrate al RNI.

In particolare, “in considerazione dei tempi lunghi ordinariamente riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni”, il disegno di legge andrebbe a modificare l’art. 20 della Legge n. 185/1990, portando il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione del trasferimento dei materiali di armamento dagli attuali 180 giorni a 12 mesi. A tale allungamento dei termini è associato un aumento del minimo e del massimo della sanzione amministrativa prevista dall’art. 25-bis, comma 4, per il mancato adempimento dell’obbligo probatorio di cui al già citato art. 20, che passerebbe nel minimo da 150,00 a 500,00 euro e nel massimo da 1.500,00 a 2000,00 euro.

Infine, verrebbe formalmente eliminato l’obbligo di notifica ad Autorità nazionale – UAMA (e relativa autorizzazione) all’avvio delle trattative contrattuali per i casi di scambi di materiali di armamento con Paesi dell’Unione europea, già de facto abolito da UAMA mediante le indicazioni fornite nella Direttiva prot. n. 20468 del 19 giugno 2018 (c.d. Direttiva esportazioni).

  • Individuazione dei titolari dell’obbligo di notifica ex art. 27

In ambito finanziario, il disegno di legge va a specificare i titolari dell’obbligo di notifica dello svolgimento di transazioni bancarie relative ad operazioni di scambio di materiali di armamento di cui all’art. 27. In particolare, tale obbligo incomberebbe espressamente sulle banche e sugli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del te­sto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  • Prossimi passi

Lo scorso 21 novembre 2023, il disegno di legge è stato assegnato alla 3ᵃ Commissione permanente del Senato (Affari esteri e difesa) in sede referente, dopo essere stato inizialmente assegnato alla medesima Commissione in sede redigente. Tale cambiamento comporterà verosimilmente un allungamento dei tempi per l’approvazione del testo, dal momento che, a differenza dell’esame in sede redigente (in cui la Commissione delibera i singoli articoli e in Assemblea si procede unicamente alla votazione dell’atto), la discussione in sede referente prevede la possibilità di ulteriori modifiche del testo una volta arrivato in aula, dove poi viene votato prima articolo per articolo e infine nel suo complesso.

Allo stato attuale delle cose, anche alla luce di indicazioni di fonte ministeriale, appare probabile che il testo definitivo venga approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale intorno alla metà del 2024. Nei prossimi mesi lo Studio Legale Padovan continuerà a monitorare le evoluzioni dell’iter legislativo in questione e ad aggiornarvi in caso di eventuali sviluppi.

Lo Studio Legale Padovan vanta un’esperienza ultradecennale nello svolgimento delle attività di due diligence oggettiva/classificazione dei prodotti, avvalendosi abitualmente della collaborazione di professionisti tecnici, esperti della materia militare e dual-use. Su richiesta dei propri clienti, lo Studio redige pareri pro veritate e relazioni di natura tecnico-legale sulla conformità dei beni destinati all’esportazione (compresi i software, gli impianti e le tecnologie) alle disposizioni UE e nazionali in materia di prodotti militari, dual use, nonché di prodotti il cui commercio con determinati Paesi terzi, come l’Iran e la Russia, è controllato per effetto di regolamenti unionali concernenti misure restrittive.

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