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NUOVE SOGLIE QUANTITATIVE PER L’ESPORTAZIONE DI ROTTAMI METALLICI

Studio Legale Padovan

NUOVE SOGLIE QUANTITATIVE PER L’ESPORTAZIONE DI ROTTAMI METALLICI

Il 18 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (“DPCM”) dell’11 febbraio 2026, che introduce nuove soglie quantitative per l’esportazione di rottami metallici. Le disposizioni riguardano i rottami metallici riconducibili alle voci doganali 7404 (rame), 7602 (alluminio) e 7902 (zinco). Il contenuto del DPCM è stato anche rimesso all’attenzione degli operatori dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ADM attraverso un proprio avviso (cfr. link).

L’articolo 30 del decreto-legge (“D.L.”) n. 21/2022 ha previsto l’obbligo di notificare preventivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, almeno 60 giorni prima della data di esportazione, ogni operazione di esportazione di rottami metallici verso Paesi extra-UE.

Attualmente, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 30 del D.L. n. 21/2022, l’obbligo di notifica si applica quando la singola spedizione supera le 250 tonnellate o quando, nell’arco di un mese solare, più esportazioni superano complessivamente le 500 tonnellate.

Tali soglie saranno a breve modificate. Il DPCM introduce infatti nuove soglie quantitative:  

•          rottami di rame (7404) e alluminio (7602): l’obbligo di notifica scatta quando la singola operazione supera le 75 tonnellate, oppure il totale mensile delle esportazioni supera le 150 tonnellate;

•          rottami di zinco (7902): la singola operazione supera le 50 tonnellate, oppure il totale mensile supera le 100 tonnellate;

•          rottami ferrosi (7204): restano invariate le soglie previste dall’art. 30 del D.L. n. 21/2022.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 18 luglio 2026.

Le modalità di notifica restano invariate, da effettuarsi esclusivamente mediante la piattaforma digitale per la notifica delle esportazioni di materie prime critiche (di cui trattiamo in un precedente post).

Si ricorda che la violazione dell’obbligo di notifica comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni, sono a disposizione delle imprese per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

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