Il 3 agosto 2026 la Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione delle Frequently Asked Questions (FAQ) sul Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), integrando la prima edizione di marzo 2026 con 27 nuove FAQ e 7 risposte aggiornate.
L’aggiornamento, pubblicato a pochi giorni dalla data di applicazione generale del Regolamento (12 agosto 2026), fornisce chiarimenti operativi su numerosi aspetti di immediato interesse per gli operatori economici.
Di seguito, le principali novità.
I. Qualificazione dei soggetti e degli imballaggi nella filiera
FAQ II.3 – Le buste contenenti corrispondenza commerciale sono imballaggi?
No. Le buste contenenti lettere, fatture o altra corrispondenza non costituiscono imballaggi ai sensi del PPWR, poiché il loro contenuto non è qualificabile come “prodotto”. Diversamente, sono imballaggi le buste contenenti beni, come cataloghi o prodotti acquistati online.
FAQ II.5 – Chi è il fabbricante dell’imballaggio per il trasporto?
La Commissione chiarisce che ciascun elemento dell’imballaggio (ad esempio scatole di cartone o pellicole estensibili per pallet pellicole) costituisce un imballaggio autonomo con un proprio fabbricante. L’utilizzo congiunto per la spedizione non modifica tale qualificazione: ogni fabbricante resta responsabile della conformità del proprio prodotto e della relativa documentazione tecnica.
FAQ II.7 – Licensing e private label
Nei rapporti di licensing e private label, quando sull’imballaggio compaiono il nome di una società e il marchio di un’altra, la qualifica di fabbricante spetta al soggetto che determina le caratteristiche progettuali dell’imballaggio. Potrebbe essere il titolare del marchio, se impone specifiche di progettazione vincolanti, o il titolare del nome, se è quest’ultimo a determinare le caratteristiche. La valutazione deve essere effettuata caso per caso sulla base degli accordi contrattuali.
FAQ II.10 – Imballaggi per la vendita utilizzati anche per il trasporto
Un imballaggio destinato alla vendita che svolga anche una funzione di trasporto mantiene la propria qualificazione di imballaggio per la vendita. Ai fini dell’EPR, il produttore è il soggetto che riempie l’imballaggio e lo mette per la prima volta a disposizione sul mercato dello Stato membro interessato.
FAQ II.13 – Trasferimenti tra siti della stessa impresa
Il PPWR si applica agli imballaggi acquistati sul mercato anche se utilizzati esclusivamente tra stabilimenti della stessa impresa. Diversamente, qualora l’imballaggio sia prodotto e utilizzato internamente senza alcuna transazione commerciale, non si verifica un’immissione sul mercato e il Regolamento non trova applicazione.
II. Sostanze pericolose: SoC e PFAS
FAQ III.8 – Dimostrazione della conformità all’obbligo di minimizzazione delle SoC
La Commissione indica l’Allegato C della norma EN 13428:2004 quale riferimento tecnico utilizzabile per dimostrare il rispetto dell’obbligo di minimizzazione delle sostanze che destano preoccupazione previsto dall’art. 5(1), in attesa dei futuri standard armonizzati.
FAQ III.9 – Aggiornamento sulla EN 13428:2004
L’Allegato C continua a rappresentare una guida utile per dimostrare la minimizzazione delle SoC. La norma, tuttavia, non può più generare una presunzione di conformità rispetto all’intero art. 5, poiché non copre il più ampio ambito applicativo del PPWR.
FAQ III.10 – Metalli pesanti
Per verificare il rispetto del limite di concentrazione dei metalli pesanti previsto dall’art. 5(4), la Commissione raccomanda il rapporto tecnico CEN CR 13695-1/2000.
FAQ III.21 – Bombole di acciaio ricaricabili
Le bombole ricaricabili destinate al trasporto di gas non sono soggette al limite sui metalli pesanti previsto dal PPWR, in quanto prevale la disciplina speciale della Direttiva 2008/68/CE sul trasporto di merci pericolose.
III. Obblighi dei fabbricanti: stock e tracciabilità
FAQ X.5, X.6 e X.7 – Imballaggi prodotti o presenti in stock prima del 12 agosto 2026
Gli imballaggi già prodotti o presenti in stock prima del 12 agosto 2026 possono continuare a essere utilizzati senza necessità di rifabbricazione o rietichettatura. Per adempiere agli obblighi di identificazione previsti dagli artt. 15(5) e (6) è sufficiente un documento di accompagnamento. Qualora la documentazione tecnica non sia disponibile, il fabbricante dovrà dimostrare di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per reperirla.
FAQ X.8 – Tracciabilità
La tracciabilità non richiede la marcatura di ogni singola unità: è sufficiente un identificativo del tipo o del lotto di produzione, purché consenta di collegare l’imballaggio alla relativa dichiarazione di conformità.
FAQ X.10 – Conservazione della documentazione tecnica
L’obbligo di conservare la documentazione tecnica ricade direttamente su fabbricanti e importatori e non può essere delegato al fornitore. La documentazione deve poter essere esibita alle autorità competenti entro dieci giorni dalla relativa richiesta (art. 15(10) PPWR).
FAQ X.12 – Merci in transito
Gli imballaggi che transitano nel territorio dell’Unione senza essere immessi in libera pratica non sono considerati immessi sul mercato e restano esclusi dall’ambito di applicazione del PPWR.
FAQ X.13 – Rapporti con la normativa alimentare
Le informazioni richieste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 non soddisfano automaticamente gli obblighi di identificazione previsti dal PPWR: quando il responsabile alimentare e il fabbricante dell’imballaggio coincidono, devono essere rispettati i requisiti di entrambe le normative.
IV. Obblighi Responsabilità Estesa del Produttore
FAQ XIII.5 – Sistemi di riutilizzo
Gli obblighi EPR rimangono in capo al produttore degli imballaggi riutilizzabili. I sistemi di riutilizzo devono tuttavia predisporre procedure idonee a garantire che tali obblighi siano effettivamente adempiuti.
FAQ XVIII.6
Gli Stati membri possono richiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal PPWR, purché necessarie e proporzionate ai fini del controllo degli obblighi EPR.
FAQ XX.6
I sistemi di deposito cauzionale e restituzione (Deposit Return Systems) possono registrarsi per conto dei produttori, purché dispongano di strutture organizzative, tecniche e finanziarie equivalenti a quelle delle organizzazioni EPR.
V. Sanzioni e controlli normativa PPWR
FAQ XVI.1 – Enforcement
Dal 12 agosto 2026 le autorità di vigilanza sono invitate ad adottare un approccio prevalentemente collaborativo, privilegiando richieste di informazioni e misure correttive rispetto a interventi immediatamente sanzionatori. Divieti di commercializzazione, richiami o ritiri saranno giustificati soltanto in caso di persistente mancata conformità.
VI. 12 agosto 2026: gli obblighi già applicabili
Sebbene la maggior parte delle prescrizioni sostanziali del PPWR – tra cui i requisiti di riciclabilità, il contenuto riciclato, gli obiettivi di riutilizzo e i divieti relativi ad alcune tipologie di imballaggio – trovi applicazione dal 2030, dal 12 agosto 2026 entrano già in vigore importanti obblighi.
In particolare:
- Art. 5(4): limite di 100 mg/kg alla somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi;
- Art. 5(5): divieto di immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS oltre le soglie previste dal Regolamento;
- Art. 5(1): obbligo generale di minimizzare la presenza di sostanze che destano preoccupazione (Substances of Concern – SoC) nei materiali di imballaggio e nelle relative emissioni;
- Art. 15 e 18: obblighi in capo a fabbricanti e importatori relativi alla valutazione della conformità, Dichiarazione UE di Conformità, documentazione tecnica, identificazione univoca e indicazione del nome e dell’indirizzo del fabbricante.
Per le imprese che non abbiano ancora valutato la propria posizione ai sensi del PPWR, tali prescrizioni richiedono un intervento tempestivo. In particolare, gli obblighi relativi alle sostanze pericolose impongono un’approfondita analisi della catena di approvvigionamento e, nella maggior parte dei casi, la raccolta della documentazione tecnica prevista dall’art. 16 PPWR presso i fornitori degli imballaggi.
Conclusioni
La seconda edizione delle FAQ rappresenta un importante supporto interpretativo per gli operatori economici, chiarendo numerosi profili applicativi relativi alla qualificazione dei soggetti della filiera, alla gestione degli stock, alla tracciabilità, agli obblighi documentali e alle modalità di vigilanza.
Pur confermando un approccio collaborativo da parte delle autorità di mercato nella fase iniziale di applicazione del Regolamento, la Commissione ribadisce che gli operatori sono tenuti ad adeguare tempestivamente i propri processi di conformità rispetto agli obblighi già efficaci dal 12 agosto 2026.
Lo Studio Legale Padovan assiste imprese italiane e internazionali nell’interpretazione e nell’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40, supportandole nella qualificazione del proprio ruolo nella filiera, nella predisposizione della documentazione tecnica e delle dichiarazioni di conformità, nonché nella gestione degli obblighi EPR nei diversi Stati membri. In vista dell’entrata in vigore delle prime disposizioni del PPWR, lo Studio rimane a disposizione per supportare le imprese nella valutazione e nell’adeguamento dei propri processi di compliance.