Il 26 giugno 2026 la Commissione europea ha adottato delle linee guida (“Linee Guida”, cfr. link) sull’applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015 (“Reg. 2024/3015” o “Regolamento”), che vieta l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’Unione Europea, nonché l’esportazione dall’UE, di prodotti ottenuti con il lavoro forzato, contestualmente al lancio del Portale unico sul lavoro forzato (link).
Le Linee Guida costituiscono il principale riferimento interpretativo in vista dell’applicazione del Regolamento, prevista dal 14 dicembre 2027.
Si tratta di un atto non vincolante: l’interpretazione definitiva del Regolamento resta riservata alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Tuttavia, il documento rappresenta un riferimento operativo fondamentale per autorità competenti, autorità doganali, imprese e operatori coinvolti nelle catene di approvvigionamento internazionali.
Di seguito, le novità più rilevanti.
I. Ambito di applicazione: un divieto ampio e senza eccezioni settoriali
Le Linee Guida chiariscono che il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea ed esportazione di prodotti ottenuti con lavoro forzato previsto dall’art. 3 del Regolamento ha carattere assoluto e incondizionato e riguarda tutti i prodotti ottenuti con lavoro forzato, anche solo in parte, in qualsiasi fase della catena produttiva, dall’estrazione alla fabbricazione, indipendentemente da Paese di origine, settore o tipologia di prodotti e non conosce eccezioni settoriali, nemmeno per prodotti strategici, militari e della difesa.
Tuttavia, se il divieto può essere considerato incondizionato quanto al proprio ambito di applicazione, non può essere qualificato come totalmente inderogabile nella fase esecutiva. Il Regolamento prevede, infatti, all’art. 20, par. 5, uno specifico meccanismo correttivo per i prodotti appartenenti a catene di approvvigionamento di importanza strategica o critica per l’Unione (ad esempio ai sensi del Net Zero Industry Act o del Critical Raw Materials Act).
In particolare, qualora sia stata adottata una decisione di divieto ai sensi dell’art. 20, l’autorità competente capofila può, al fine di prevenire perturbazioni significative di tali catene di approvvigionamento, astenersi dall’imporre lo smaltimento immediato dei prodotti e disporne invece il trattenimento temporaneo a spese dell’operatore economico, qualora quest’ultimo dimostri la concreta possibilità di eliminare il ricorso al lavoro forzato dalla catena produttiva interessata entro un termine determinato.
A tal riguardo, le Linee Guida precisano che, qualora l’operatore dimostri di aver effettivamente eliminato il lavoro forzato entro il termine concesso, l’autorità competente deve ritirare la decisione di divieto per il futuro e consentire nuovamente la commercializzazione dei prodotti, inclusi quelli precedentemente trattenuti. In caso contrario, lo smaltimento diviene obbligatorio.
Le Linee Guida chiariscono inoltre alcuni aspetti applicativi rilevanti:
- Vendite online: il divieto opera quando l’offerta è concretamente diretta al mercato UE (lingua, valuta, modalità di consegna, dominio del sito). La mera accessibilità da parte di consumatori unionali a un sito extra-UE non è di per sé sufficiente.
- Servizi esclusi: il Regolamento si applica ai prodotti, non alle attività immateriali. Servizi quali trasporto, logistica e stoccaggio, sebbene possibilmente connessi a prodotti derivati da lavoro forzato, non rilevano autonomamente.
- Profilo temporale: il divieto riguarda i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato UE dal 14 dicembre 2027, anche se fabbricati o importati prima di tale data. Sono esclusi i prodotti già entrati nella disponibilità degli utilizzatori finali alla medesima data.
II. La definizione di lavoro forzato e il problema dell’enforcement
Nel determinare la nozione di “Lavoro forzato” il Regolamento recepisce la definizione dell’art. 2 della Convenzione OIL n. 29, il quale dispone che:
“For the purposes of this Convention the term forced or compulsory labour shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily”.
A tal riguardo, in tale definizione si può rilevare la compresenza di tre elementi cumulativi ripresi dalle linee guida stesse: (i) esistenza di un lavoro o servizio; (ii) assenza di consenso volontario; (iii) coercizione o minaccia di una sanzione.
Si segnala un’imprecisione ricorrente nella versione italiana sia del Regolamento sia delle Linee Guida, laddove entrambi i testi riportano la definizione dell’art. 2 della Convenzione OIL n. 29 utilizzando la congiunzione disgiuntiva “o“: “ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”. Le versioni autentiche della Convenzione sia in inglese (“and for which the said person has not offered himself voluntarily”) sia in francese (“et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré”) utilizzano invece la congiunzione copulativa, rendendo i due requisiti (minaccia di sanzione e assenza di consenso volontario) cumulativi e non alternativi.
La divergenza non è priva di conseguenze applicative: una lettura in chiave disgiuntiva della versione italiana amplierebbe significativamente la nozione di lavoro forzato, consentendo di includervi anche situazioni in cui manchi solo il consenso volontario, senza necessità di una coercizione concreta e imputabile.
Va peraltro rilevato che le stesse Linee Guida, in sede applicativa, adottano l’interpretazione cumulativa, affermando che “sia l’involontarietà che la coercizione devono verificarsi contemporaneamente”.
Le Linee Guida richiamano, inoltre, la “General Survey concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)” elaborata dal Comitato di esperti dell’OIL. In particolare, tra le altre, viene precisato che condizioni contrattuali svantaggiose accettate per mera necessità economica non integrano, di per sé, il requisito della coercizione.
Da un lato, tale requisito consente di distinguere il lavoro forzato da situazioni di mero sfruttamento economico o da condizioni lavorative precarie che, pur problematiche sotto il profilo sociale, non rientrano necessariamente nel campo di applicazione del RLF. Dall’altro lato, potrebbe rappresentare un possibile argomento difensivo per gli operatori economici, chiamati a dimostrare che determinate criticità presenti nella catena di approvvigionamento non siano riconducibili a una situazione di coercizione concreta e imputabile. L’efficacia del Regolamento dipenderà quindi anche dalla capacità delle autorità competenti di individuare e dimostrare fenomeni di coercizione all’interno di catene produttive spesso molto complesse.
III. Procedimento di indagine, decisione di divieto e sanzioni
Un procedimento articolato in quattro fasi
Le Linee Guida descrivono un procedimento articolato in quattro fasi: (i) valutazione iniziale; (ii) indagine preliminare; (iii) indagine formale; (iv) decisione ed esecuzione.
Le autorità opereranno secondo un approccio basato sul rischio, considerando gravità del fenomeno, quantità dei prodotti e quota di lavoro forzato nella catena produttiva. Particolare attenzione è riservata al lavoro forzato imposto dallo Stato, per la sua natura sistemica. La Commissione europea sarà competente per i casi riguardanti Paesi extra-UE; le autorità nazionali per i casi interni.
Obblighi di cooperazione e rilevanza della mancata collaborazione
Un aspetto da non sottovalutare riguarda la cooperazione con le autorità competenti: le Linee Guida chiariscono che il rifiuto di collaborare non è neutrale, ma costituisce un elemento che, combinato con altri indizi, può essere utilizzato per comprovare una violazione. È consigliabile, pertanto, designare un referente interno dedicato alla gestione delle interazioni con le autorità.
Effetti generali delle c.d. “decisioni di divieto” e obblighi per gli operatori
Le “decisioni di divieto” (i.e., nel linguaggio della Commissione, le decisioni delle autorità competenti relativa all’applicazione del divieto di immissione di prodotti derivati dal lavoro forzato) producono effetti generali: si applicano a qualsiasi soggetto che immetta (i.e., chi effettua la prima messa a disposizione del prodotto nel mercato UE) o metta a disposizione sul mercato (i.e., chiunque commercializza per distribuzione, consumo od uso i prodotti, anche a titolo gratuito) i prodotti vietati, non solo all’operatore direttamente coinvolto nell’indagine. Le decisioni vengono pubblicate sul Portale unico e trasmesse alle autorità doganali tramite il sistema ICSMS. Le imprese dovranno quindi monitorare anche le decisioni relative ai propri fornitori
Gli obblighi conseguenti comprendono il divieto di commercializzazione ed esportazione, nonché il ritiro e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato, senza che l’operatore possa trarne vantaggi economici. L’eventuale responsabilità del soggetto che “mette a disposizione nel mercato” il prodotto vietato ma non ne ha curato l’immissione nello stesso dovrà naturalmente essere valutata anche alla luce della conoscenza o conoscibilità, da parte di questi, del fatto che il prodotto origina da lavoro forzato. In tal senso, sarà necessario valutare la portata delle “decisioni di divieto” pubblicate quale elemento di potenziale conoscibilità dell’origine illecita per i rivenditori unionali.
Segnalazioni tramite il Portale unico
Singoli individui, associazioni e organizzazioni possono segnalare casi di sospetto lavoro forzato tramite il Single Information Submission Point del Portale unico, con possibile avvio di un’indagine formale da parte della Commissione o delle autorità nazionali.
Il regime sanzionatorio: criteri e margini di discrezionalità nazionale
- Approccio basato sul valore del prodotto: la sanzione base è calcolata come percentuale del valore totale dei prodotti immessi sul mercato in violazione della decisione di divieto, modulata in funzione della gravità dell’inadempimento (a titolo indicativo: gravità molto bassa 0-10%; media 10-30%; elevata 30-60%) e moltiplicata per un coefficiente di durata dell’inadempimento (giornaliero o mensile).
- Approccio basato sul fatturato: la sanzione base è calcolata come percentuale del fatturato globale annuo dell’operatore economico, tenendo conto congiuntamente di gravità e durata (a titolo indicativo: bassa gravità 0-1%; media 1-2%; elevata 1-4%).
In entrambi i casi, l’importo base è successivamente corretto alla luce delle circostanze attenuanti, tra cui la cooperazione spontanea dell’operatore, e aggravanti, quali precedenti inadempimenti, condotta ostruttiva o fraudolenta e benefici economici conseguiti attraverso la violazione. La sanzione definitiva deve in ogni caso rispettare i limiti minimi e massimi eventualmente fissati dal diritto nazionale e soddisfare i requisiti di effettività, proporzionalità e dissuasività.
Le sanzioni non sono irrogate per la violazione del divieto in sé, ma esclusivamente per il mancato rispetto della decisione di divieto adottata dall’autorità competente.
IV. Due diligence e coordinamento con EUDR e CSDDD
Il Regolamento non introduce un obbligo autonomo di due diligence. Tuttavia, le Linee Guida chiariscono che l’adozione di sistemi strutturati di gestione del rischio potrà assumere un ruolo probatorio rilevante: tracciabilità degli input, valutazione dei fornitori, meccanismi di reclamo e monitoraggio della catena di approvvigionamento potranno dimostrare l’approccio adottato dall’impresa.
Il modello OCSE e la cooperazione tra operatori economici
Il modello di riferimento è quello OCSE (integrazione della condotta responsabile nelle politiche aziendali, identificazione e gestione dei rischi, monitoraggio, comunicazione e misure correttive).
Le Linee Guida valorizzano inoltre la collaborazione tra operatori del settore, anche tramite associazioni di categoria o iniziative multi-stakeholder, per allineare le best practice, condividere informazioni e aumentare la capacità di incidere sulle catene di fornitura.
Coordinamento con le altre normative europee sulla catena di approvvigionamento
Il coordinamento con altre normative europee riguarda in particolare:
- EUDR (Reg. 2023/1115): I sistemi di due diligence sviluppati per la deforestazione potranno essere utilizzati anche per la mappatura delle catene di approvvigionamento ai fini del RLF.
- CSDDD (Dir. 2024/1760): La CSDDD include il lavoro forzato tra gli impatti negativi sui diritti umani da prevenire. Tuttavia, il RLF entrerà in applicazione prima (dicembre 2027 vs luglio 2029), rendendo la due diligence prevalentemente uno strumento di best practice e di prova nella fase iniziale. Le linee guida CSDDD, attese entro il 26 luglio 2027, potranno offrire ulteriori indicazioni utili anche ai fini del RLF.
Strumenti di supporto della Commissione europea
La Commissione ha infine avviato un programma di webinar formativi a partire da settembre 2026, con sessioni dedicate a un’introduzione generale, alle PMI e ai singoli settori produttivi. Sul Portale unico è disponibile anche una checklist di preparazione per la conformità al Regolamento
Lo Studio Legale Padovan, che vanta un’esperienza consolidata ultraventennale in materia di commercio internazionale e trade compliance, è a disposizione delle imprese per aiutarle a comprendere la nuova normativa sul lavoro forzato adottando presidi aziendali idonei ad assicurare la conformità dell’operatività aziendale.