Il 23 aprile 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato tre nuovi regolamenti che costituiscono il ventesimo pacchetto di misure restrittive contro la Federazione Russa:
- Regolamento 2026/506 (link), che modifica il Regolamento (UE) 833/2014;
- Regolamento di esecuzione 2026/509 (link) e Regolamento 2026/511 (link) che modificano il Regolamento (UE) 269/2014.
Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse.
RESTRIZIONI SOGGETTIVE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO (UE) 269/2014
In primo luogo, il XX pacchetto interviene sui criteri di designazione dei soggetti sanzionati. In particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del Reg. 269/2014 viene sostituito, ampliando il criterio relativo al settore marittimo. La nuova disposizione consente di includere nell’elenco persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che possiedono, controllano o gestiscono navi coinvolte nel trasporto di petrolio russo mediante pratiche irregolari e ad alto rischio, nonché coloro che forniscono supporto materiale, tecnico o finanziario a tali operazioni.
In secondo luogo, il Regolamento introduce nuove deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone o entità designate. All’articolo 4, paragrafo 1, del Reg. 269/2014 sono aggiunte le lettere f) e g), che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati se necessari:
- alle attività di organizzazioni intermedie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia;
- ai programmi di responsabilità storica e al sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.
Un’ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione dell’articolo 5 quater, che disciplina una specifica deroga relativa ai procedimenti arbitrali. Tale disposizione consente alle autorità nazionali di autorizzare lo svincolo di fondi congelati esclusivamente per il pagamento delle spese arbitrali, a condizione che:
- la decisione arbitrale sia stata emessa successivamente alla designazione del soggetto interessato;
- il procedimento sia stato avviato dalla persona designata dopo l’inserimento in elenco;
- la decisione arbitrale abbia ad oggetto esclusivamente la ripartizione delle spese del procedimento;
- la parte condannata a sostenere le spese arbitrali non sia soggetta a misure restrittive, né controllata o partecipata da soggetti sanzionati, né riconducibile a cittadini russi o a soggetti stabiliti in Russia, né comunque destinataria delle misure previste dal Regolamento (UE) 833/2014.
L’autorizzazione allo svincolo è, tuttavia, rigorosamente circoscritta alle sole spese del procedimento arbitrale. Resta espressamente esclusa, per tutta la durata del regime sanzionatorio, la possibilità di utilizzare i fondi congelati per finalità ulteriori, quali il pagamento di somme di capitale, risarcimenti del danno, interessi o altre forme di soddisfacimento di pretese sostanziali riconosciute in sede arbitrale.
Il Regolamento interviene, inoltre, su deroghe già esistenti. In particolare, ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 1 bis, viene estesa una deroga esistente per la fornitura di beni e servizi specifici necessari per il sistema metropolitano di Sofia.
È stato inoltre modificato l’art. 6 ter, precisando che la deroga di cui all’art. 5 sexies, paragrafo 1 relativa alla possibilità per le autorità competenti di autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, si applica anche alla compagnia assicurativa russa Limited Liability Company Soglasie Insurance Company.
Inoltre, il nuovo paragrafo 5 duodecies dell’articolo 6 ter prevede una nuova deroga per consentire lo svincolo dei fondi congelati della società indiana designata Nayara Energy Limited, o la messa a disposizione della stessa di risorse economiche, laddove questo sia indispensabile per favorire, tramite tale entità, una riduzione dell’afflusso di importazioni di petrolio greggio russo o della dipendenza da esse.
Particolarmente rilevante è il rafforzamento delle disposizioni in materia di azioni legali e tutela degli operatori dell’Unione. Nell’articolo 11, paragrafo 1, è stata aggiunta la lettera c), che estende il divieto di soddisfare richieste anche se avanzate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di Paesi terzi (ad eccezione dei Paesi partner) che, in violazione del Reg. 269/2014, mettano a disposizione fondi o risorse economiche a favore dei soggetti designati o a favore di coloro che agiscono per loro conto.
Contestualmente, la novella dell’articolo 11 bis introduce un significativo ampliamento e una maggiore articolazione della tutela risarcitoria prevista a favore dei soggetti unionali. La nuova disciplina introduce due elementi innovativi:
- da un lato, una più chiara individuazione dei soggetti passivamente legittimati al risarcimento, includendo espressamente non solo gli attori dell’azione nel Paese terzo ma anche i soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo;
- dall’altro, si consente ora di agire per il risarcimento anche in relazione a provvedimenti giudiziari o amministrativi adottati in Paesi terzi diversi dalla Russia, funzionali all’esecuzione di decisioni sfavorevoli ottenute nell’ambito dell’azione principale.
Disposizioni simili sono state altresì previste con riferimento al Regolamento (UE) 833/2014, ivi inclusa un’estensione della competenza del giudice unionale ai sensi dell’art. 11 quinquies del medesimo Regolamento. Si tratta di disposizioni di particolare interesse per gli operatori unionali eventualmente coinvolti in contenziosi in cui la materia del contendere riguarda le misure restrittive UE contro la Russia, che saranno oggetto di un ulteriore post di approfondimento da parte dello Studio.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/509
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/509 sono state inserite nell’allegato I del regolamento (UE) 269/2014 ulteriori 37 persone fisiche, tutte di cittadinanza russa. Tra queste si segnalano:
- Denis Gennadievich Shishkin, cittadino russo, imprenditore e fondatore di LLC “Aleksinskiye Kraski – Ural” e LLC “Bina Invest”. Attraverso tali partecipazioni, controlla società coinvolte nell’importazione di cellulosa di cotone dal Kazakistan e dall’Uzbekistan destinata a impianti russi di produzione di esplosivi.
- Anton Sergeevich Anisimov, cittadino russo, vice caporedattore di Russia Today, nonché responsabile del servizio di trasmissione internazionale e caporedattore dell’agenzia di stampa e dell’emittente radiofonica Sputnik.
Sono state inserite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 ulteriori 79 persone giuridiche. Tra queste figurano entità riconducibili, tra l’altro, alla Federazione Russa, alla Repubblica Popolare Cinese, agli Emirati Arabi Uniti e ad altri Paesi terzi (come Seychelles, Uzbekistan, Kazakistan). Tra le principali si segnalano le seguenti:
Entità russe
- Alcune entità del Gruppo Gazprom, tra cui LLC “Gazprom Flot” e LLC “Gazprom LNG Technologies”, attive nel trasporto e nello sviluppo di tecnologie per il gas naturale liquefatto.
- JSC “Rosnefteflot”: compagnia di navigazione che gestisce navi per il trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi.
- Alcune entità del Gruppo Lukoil, tra cui LUKOIL–Nizhnevolzhskneft, LUKOIL-Ukhtaneftepererabotka LLC e LUKOIL-Permnefteorgsintez LLC, operanti nella raffinazione e lavorazione di prodotti petroliferi.
Entità di diritto cinese:
- Brightmile Ltd: società fornitrice di componenti elettronici a diverse imprese russe, tra cui operatori attivi nel settore della difesa.
- Hunan Haotyanyi: impresa produttrice di UAV da attacco e per attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione.
Entità con sede negli Emirati Arabi Uniti:
- Lumen Ship Management FZCO: società di gestione navale coinvolta nel trasporto di petrolio greggio russo, anche a fini di esportazione.
- Altrum Group FZCO: società commerciale petrolifera che, tramite strutture societarie complesse (tra cui Vetus Investments e il gruppo 2Rivers, già Coral Energy), facilita la spedizione e l’esportazione di petrolio russo, anche mediante pratiche volte a occultarne l’origine.
- Levant Fleet: armatore della nave Monte Biance (IMO 9385233), inserita nelle liste UE e utilizzata per il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, nonché coinvolta in pratiche di navigazione irregolari.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO (UE) 833/2014
Con il Regolamento (UE) 2026/506 sono state introdotte le seguenti modifiche di carattere soggettivo:
- Introduzione di servizio abilitante equivalente
Ai sensi dell’articolo 5 bis quinquies è stato precisato che il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti al di fuori dell’Unione elencati nell’allegato XLV si estende anche ai soggetti — diversi da enti creditizi, finanziari o prestatori di servizi per cripto-attività o di pagamento — elencati appunto nell’allegato XLV, parte D.
Inoltre, tale divieto si applica anche a entità che prestano“servizi abilitanti equivalenti” a quelli di cui alle succitate entità. In particolare, tale nozione si riferisce a un servizio che soddisfa congiuntamente i seguenti tre criteri:
a) è offerto da un’entità diversa da un ente creditizio, finanziario o da un prestatore di servizi per cripto-attività o di pagamento;
b) è destinato a clienti russi con l’obiettivo di consentire l’esecuzione di operazioni transfrontaliere, anche mediante pagamenti da conti situati in Paesi diversi dalla Russia o tramite meccanismi di netting, compensazione, riconciliazione o regolamento;
c) non esclude operazioni vietate ai sensi del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014.
- Divieto operazioni con entità che prestano servizi cripto in Russia (art. 5 ter ter)
L’articolo 5 ter ter introduce il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che forniscono servizi legati alle cripto-attività o che gestiscono piattaforme di scambio o trasferimento di tali attività. Il divieto si applica a partire dal 24 maggio 2026.
Sono previste alcune eccezioni, in particolare per le operazioni necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’UE, degli Stati membri, dei Paesi partner o delle organizzazioni internazionali presenti in Russia, nonché per le operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che risiedevano in Russia prima del 24 febbraio 2022.
Inoltre, le autorità competenti possono autorizzare operazioni strettamente necessarie al disinvestimento o alla liquidazione di attività commerciali presenti in Russia.
- Modifiche alle deroghe dell’art. 5 nonies
All’articolo 5 nonies è stata modificata la lettera f) del paragrafo 1 bis, precisando che sono consentite le operazioni necessarie al ricevimento di pagamenti dovuti da persone giuridiche, entità o organismi inclusi nell’allegato XIV, purché derivanti da contratti o obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026 (in sostituzione della precedente data del 15 maggio 2022). Lo stesso articolo è stato inoltre integrato con le nuove lettere i) e j), che ampliano ulteriormente le deroghe. In particolare, sono consentite le operazioni strettamente necessarie al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per servizi legali, nonché quelle necessarie a soddisfare le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziati dallo Stato nell’ambito della politica culturale estera degli Stati membri in Russia.
- ALLEGATO IV:
Nell’allegato IV del Regolamento (UE) 833/2014, che elenca le persone cui si applicano divieti e restrizioni connessi alla commercializzazione di prodotti a duplice uso e “quasi duali”, sono state aggiunte ulteriori 60 persone giuridiche. Tra queste si segnalano:
- LLC Mossklad (Federazione Russa);
- LLC TPF Promoil (Federazione Russa);
- LLC Stanki Optom (Federazione Russa);
- Promtek LLC (Federazione Russa);
- Izhevskii Radiozavod (Federazione Russa);
- LLC Scientific Production Association “Computing Systems” (Federazione Russa);
- Woeroon Electronic Sourcing Ltd. (Repubblica Popolare Cinese);
- CoYuan Century Development Co. Ltd. (Repubblica Popolare Cinese);
- Global Link Logistics (Repubblica Popolare Cinese);
- AI Electronic Components PTE Ltd. (Hong Kong);
- Meryn Dis Ticaret Limited Sirketi (Turchia);
- TAB Corporation (Thailand) Co. Ltd. (Thailandia).
- ALLEGATO XLII
Nell’allegato XLII sono state aggiunte 46 nuove navi soggette a, inter alia, il divieto di ingresso nei porti UE ai sensi dell’articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b), Reg. 833/2014, in quanto coinvolte nel trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi (di cui all’allegato XXV) o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia, mediante pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio.
Sono invece state soppresse 11 voci relative a navi precedentemente listate.
- ALLEGATO XLIV
Inoltre, nell’allegato XLIV è stata aggiunta la seguente banca: Yelo Bank (Azerbaigian), a decorrere dal 14 maggio 2026. È pertanto ora vietato agli operatori UE effettuare operazioni con tale banca.
- ALLEGATO XLV:
Nell’Allegato XLV sono state apportate modifiche all’elenco degli enti creditizi e finanziari e delle entità stabiliti al di fuori dell’Unione che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, o che in vario modo incidono sugli obiettivi delle misure restrittive previste dal Reg. (UE) 833/2014 e dal Reg. (UE) 269/2014 con i quali è vietato effettuare operazioni.
In particolare, nella Parte A sono state soppresse le seguenti entità: Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd. (dal 9 agosto 2025), Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. Ltd. (dal 9 agosto 2025), CJSC Dushanbe City Bank (dal 12 novembre 2025), CJSC Spitamen Bank (dal 12 novembre 2025) e OJSC Commerce Bank of Tajikistan (dal 12 novembre 2025). È stata inoltre aggiunta, con effetto dal 15 maggio 2026, Int Development Bank (Laos).
La Parte B è stata integralmente sostituita con un elenco di enti che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. In tale ambito sono state aggiunte le seguenti entità: Keremet Bank (Kirghizistan) e OJSC Capital Bank of Central Asia (Kirghizistan), entrambe con decorrenza 14 maggio 2026.
Infine, è stata introdotta la Parte D, relativa alle entità che consentono l’esecuzione di operazioni internazionali idonee a vanificare gli obiettivi delle misure restrittive. In questa sezione sono state inserite le seguenti entità, anch’esse a decorrere dal 14 maggio 2026: Arneis, Asia Import Group, GPAgent e Platejka
- ALLEGATO XLVII
È stato aggiornato l’Allegato XLVII relativo a infrastrutture e terminali coinvolti nel trasporto di petrolio e prodotti energetici russi tramite pratiche marittime irregolari e ad alto rischio.
In particolare, nella Parte A sono stati aggiunti i porti russi di Murmansk e Tuapse, entrambi utilizzati per il trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari o esportati dalla Russia.
Nella Parte C è stato invece inserito il terminale petrolifero di Karimun (Indonesia), impiegato per il trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi e altri prodotti minerali di origine russa, sempre mediante pratiche di navigazione irregolari e ad alto rischio.
Le misure relative a tali inserimenti sono entrate in vigore a decorrere dal 24 aprile 2026.
Infine, nell’Allegato LI del Reg. (UE) n. 833/2014 è stato aggiunto il Liechtenstein tra i Paesi partner.
- ALLEGATO LIII
Nell’Allegato LIII del Reg. 833/2014 è stata disposta la sostituzione integrale dell’elenco, ora rubricato come “Elenco delle cripto-attività e valute digitali della banca centrale di cui all’articolo 5ter bis”.
Nel nuovo elenco sono state incluse specifiche valute digitali e cripto-attività, con decorrenze differenziate: A7A5 (dal 25 novembre 2025), RUBx (dal 24 maggio 2026) e il rublo digitale (dal 24 maggio 2026). Ai sensi dell’art. 5 ter bis, è quindi ad oggi vietato effettuare operazioni riguardanti tali valute e cripto-attività.
ULTERIORI MODIFICHE
Sono stati inoltre introdotti i divieti di effettuare operazioni con entità di cui ai seguenti allegati, ad oggi ancora vuoti:
1) Allegato LIV: recante l’elenco delle persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 5 bis decies, paragrafo 1, che hanno tratto beneficio, anche operando nello stesso settore di mercato, da decisioni adottate ai sensi del decreto del Presidente della Federazione Russa n. 302 del 25 aprile 2023 (e successive modifiche), in base alla legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 o a normativa russa collegata o equivalente.
2) Allegato LV: relativo alle persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 5 bis undecies, articolato in:
- Parte A: soggetti che tentano di ottenere o sono coinvolti nell’esecuzione, al di fuori dell’Unione, di richieste ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, nonché soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo;
- Parte B: soggetti che tentano di ottenere o sono coinvolti nell’esecuzione, al di fuori dell’Unione, di richieste ai sensi dell’articolo 11 ter, paragrafo 1, nonché soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo.
3) Allegato LVI: contenente l’elenco delle persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 5 vicies bis, paragrafo 1, che sfruttano diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali di titolari dell’Unione senza il loro consenso.
RESTRIZIONI MERCEOLOGICHE
Modifiche al Regolamento (UE) 833/2014
1. Divieti di import
Prodotti che generano introiti significativi per la Russia
Per quanto riguarda i divieti di importazione previsti dall’articolo 3 decies, il ventesimo pacchetto ha anzitutto comportato l’inserimento di nuovi prodotti nell’allegato XXI del Reg. 833/2014, tra cui diversi minerali del capitolo 25 e 26, ma anche sostanze ricomprese nel capitolo 28 come silicio, solfati, carburi oppure ricomprese nel capitolo 74 come rame ed altri metalli.
Inoltre, introduce diverse clausole di grandftahering, deroghe autorizzative ed eccezioni:
- Clausole di grandfathering
Per i beni rientranti nei codici NC 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 2804 61, 2804 69, 2815, 2816, 2825 20, 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 7110 11, 7110 19, 7110 31, 7110 39, 7110 41, 7110 49, 7204, 7401, 7402, 7403 (eccetto 7403 19), 7404, 7406, 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 e 8105, i divieti d’importazione e di prestazione della relativa assistenza tecnica, finanziaria, intermediazione e altri servizi non si applicano all’esecuzione, fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. Per i beni di cui al codice NC 7403 19, l’eccezione è estesa fino al 25 gennaio 2027.
- Deroga quantitativa (codice NC 2814)
È consentita l’importazione nell’Unione di 688 000 tonnellate metriche di beni rientranti nel codice NC 2814 (ammoniaca) per ciascun periodo compreso tra il 24 aprile di un anno e il 23 aprile dell’anno successivo, includendo anche le attività di acquisto, trasporto e la relativa assistenza tecnica o finanziaria.
- Deroga autorizzativa rispetto alla metro di Sofia e alla metro di Budapest
Per i beni rientranti nei codici NC 7007, 7019, 8471, 8479, 8481, 8482, 8483, 8487, 8504, 8517, 8523, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543, 8603, 9030, 9031, 9032 e 9405, è prevista una deroga autorizzativa fino al 25 aprile 2031, qualora tali beni siano necessari per la sicurezza dell’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture delle linee 1, 2 e 4 della metropolitana di Sofia prodotte e consegnate fino al 2017. Sono stati inoltre aggiunti i prodotti di cui al codice NC 8516 29 91 (anziché quelli di cui al codice NC 8516 29 50) tra quelli che possono beneficiare della deroga autorizzativa per la Linea 3 della metro di Budapest.
Estensione del divieto di import in relazione al condensato di gas naturale
In relazione all’articolo 3 quaterdecies, le principali novità riguardano un’estensione del divieto che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, include anche il condensato di gas naturale di cui al codice NC 2709 00 10 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.
Sono invece abrogate le disposizioni relative agli obblighi comunicativi di cui ai paragrafi 11 e 12 dell’art. 3 quaterdecies.
Modifiche al sistema di tracciabilità dei diamanti
Viene inoltre modificato l’articolo 3 septdecies, con interventi mirati a rafforzare il sistema di tracciabilità dei diamanti e dei prodotti che li contengono. In particolare, pur rimanendo invariato l’impianto generale degli obblighi di prova dell’origine, viene introdotta una modifica rilevante per i prodotti classificati al codice NC 7102 39 00: l’obbligo di dimostrare, mediante prove basate sulla tracciabilità, che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia viene anticipato al 24 aprile 2026 rispetto alla precedente scadenza del 1° gennaio 2026. Inoltre, rispetto alla formulazione previgente che faceva riferimento a un certificato specifico, il nuovo sostituisce la modalità di prova, includendo espressamente anche una dichiarazione di dovuta diligenza. Tale intervento comporta quindi sia un’accelerazione temporale sia una maggiore flessibilità negli strumenti di compliance richiesti agli operatori.
2. Divieti di export
Prodotti a duplice uso e quasi duali
È stata modificata la deroga autorizzativa di cui all’art. 2, par. 4, lett. h), che ora permette di autorizzare l’esportazione in Russia di prodotti a duplice uso di cui al Regolamento (UE) 2021/821 se destinati alla garanzia delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
Similmente, anche la deroga al divieto di esportazione di prodotti quasi duali di cui all’art. 2 bis, par. 4, lett. h) viene modificata, andando ora ad includere i beni destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
Allegato XXIII
Per quanto riguarda i divieti di esportazione in Russia o per un uso in Russia ai sensi dell’articolo 3 duodecies, è stato ampliato l’allegato XXXIII e sono state introdotte una clausola di grandfathering e specifiche deroghe autorizzative.
- Ampliamento del divieto
Con l’introduzione del ventesimo pacchetto di sanzioni sono stati elencati all’interno dell’allegato XXIII numerosi prodotti, tra cui composti organo-inorganici (voce 2931), gomma naturale (voce 4001), fili e corde di gomma vulcanizzata (voce 4007), altri lavori in gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016), viti, bulloni e altri prodotti di cui alla voce 7318 e trattori (codice NC 8701 95 90). (
Si segnala che le voci precedentemente autonome 4016 93 (guarnizioni) e 7318 24 (copiglie) sono soppresse, in quanto assorbite nelle voci più ampie ora vietate.
- Estensione del divieto (art. 3 duodecies, par. 1 ter) e soppressione dell’art. 3, par. 1
Due novità particolarmente rilevanti riguardano i tubi senza saldatura (NC 7304 19, 7304 29 10 e 7304 29 30), raccordi e componenti per tubazioni (NC 7305 e 7306 11, 7306 19 e 7306 21 00), pompe e apparecchiature correlate (NC 8413 50 e 8413 60), nonché attrezzature per perforazione e supporto operativo (NC 8430 49 00, 8705, 8905 90 10).
Tali prodotti erano precedentemente elencati nell’allegato II del Reg. 833/2014 ed erano quindi soggetti al divieto (e alle relative deroghe/eccezioni) di esportazione in Russia ai sensi dell’art. 3, par. 1; con il 20° pacchetto, tale art. 3 par. 1 è stato abrogato, così come è stato soppresso l’intero allegato II. I beni ivi elencati sono ora ristretti ai sensi del nuovo paragrafo 1 ter dell’articolo 3 duodecies ed elencati nell’allegato XXIII nonies. Ciò comporta che (i) l’esportazione è ora soggetta a diverso divieto con diverse eccezioni/deroghe, (ii) taluni prodotti, prima ristretti solo se accompagnati dalla dicitura “ex”, sono ora ristretti con solo riferimento al codice doganale (es. pompe volumetriche alternative per liquidi di cui al codice NC 8413 50), e (iii) è ampliato l’ambito del divieto: è infatti ora vietato esportare non solo a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo situato in Russia o per un uso in Russia, ma anche nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale russa o per un uso in tali aree.
- Clausola di grandfathering
Per i beni di cui ai codici NC elencati nel nuovo allegato XXIII nonies, è prevista una clausola di grandfathering che consente l’esecuzione, fino al 25 luglio 2026, dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026, nonché dei contratti accessori necessari alla loro esecuzione. Rientranti in tale allegato ci sono, tra gli altri, gomma naturale (voce 4001), altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, ad eccezione del codice NC 4016 93 (ex voce 4016) e viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, ad eccezione del codice NC 7318 24 (ex voce 7318).
- Deroghe autorizzative “finestre e PVC”
Per i beni rientranti nel codice NC 3916 20, è prevista una deroga autorizzativa qualora siano strettamente necessari per la vendita di pavimenti o finestre in PVC. Analogamente, per i beni rientranti nei codici NC 3920 43 10 99, 3925 90 10, 3925 90 80 00 e 8302 41 50, la deroga si applica se strettamente necessari per la vendita di finestre.
- Deroghe autorizzative “fosfati”
Per i beni rientranti nei codici NC 2835 22 00, 2920 90, 3917 10 e 3920 62, è prevista una deroga autorizzativa che consente la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione, nonché la relativa assistenza tecnica o finanziaria, qualora tali beni siano strettamente necessari per la produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Russia.
Allegato VII
Tra i beni soggetti a restrizioni all’export, il 20° pacchetto introduce modifiche rilevanti all’Allegato VII.
La parte A dell’Allegato VII viene ampliata con l’inclusione di ulteriori sostanze, tra cui amatolo nitroglicole e cloruro di picrile. Viene inoltre inserita una nuova voce nella categoria IX, identificata come X.C.IX.017, che ricomprende un’ampia gamma di sostanze e fluidi lubrificanti e relativi additivi non già soggetti ad autorizzazione ai sensi del codice 1C006. È inoltre introdotta, nella parte B dell’Allegato VII, la voce doganale 7017, relativa alle vetrerie per laboratorio, per uso igienico o farmaceutico, anche graduate o tarate, ampliando ulteriormente il novero dei beni sottoposti a controllo.
Allegato XVIII
Viene inoltre modificato l’Allegato XVIII che ricomprende i beni listati all’export ai sensi dell’articolo 3 nonies del Regolamento (UE) n. 833/2014.
In particolare, nella tabella 15 vengono soppressi i riferimenti ai ventilatori classificati nei codici NC 8414 51, 8414 59 00 e 8414 60 00, relativi rispettivamente a ventilatori domestici ed industriali e alle cappe con determinate dimensioni.
Analogamente, nella tabella 17 vengono eliminati i riferimenti agli pneumatici classificati nei codici NC 4011 10 00, 4011 40 00 e 4011 90 00, riguardanti pneumatici per autoveicoli, motocicli e altre categorie. In sintesi, la modifica comporta una soppressione di specifiche voci merceologiche dall’elenco delle restrizioni, con conseguente esclusione di tali beni dal perimetro dei divieti precedentemente applicabili.
3. Introduzione di restrizioni verso Paesi terzi (Allegato XXXIII): Repubblica del Kirghizistan
Il 20° pacchetto rende operativo per la prima volta il divieto di cui all’art. 13 septies del Reg. 833/2014, introdotto al fine di colpire flussi di diversione di prodotti ristretti verso la Russia.
In particolare, sono state inserite nell’Allegato XXXIII, precedentemente vuoto, i seguenti prodotti:
- codice NC 8457 10, relativo ai centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli;
- codice NC 8517 62, relativo agli apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o rigenerazione di voce, immagini o dati, inclusi apparecchi di commutazione e routing.
Tali prodotti sono ad ora ristretti all’esportazione anche verso la Repubblica del Kirghizistan, non solo verso la Russia.
Divieti di transito
Viene aggiornato l’Allegato XXXVII recante la lista dei beni soggetti a divieto di transito attraverso la Russia ai sensi dell’art. 3 duodecies, par. 1 bis, con l’inserimento della voce 3403, relativa alle preparazioni lubrificanti (tra cui oli da taglio, preparazioni antigrippaggio, antiruggine o anticorrosione e preparazioni per la sformatura), nonché alle preparazioni utilizzate per l’ensimaggio delle materie tessili o per il trattamento di cuoio, pelli e altri materiali, purché non contenenti almeno il 70% in peso di oli di petrolio o minerali bituminosi.
Inoltre, è stata introdotta una deroga specifica per l’Ungheria: le autorità ungheresi possono autorizzare il transito del codice NC 3403 19 80 verso l’Azerbaigian (par. 5 undecies).
Navi
Divieto di vendita di navi cisterna verso la Russia o per uso in Russia (art. 3 octodecies)
Con la modifica dell’articolo 3 octodecies si passa da un sistema basato sul divieto di vendita di navi cisterna classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, verso la Russia, mitigato dalla possibilità di ottenere autorizzazioni da parte delle autorità competenti, a un modello che elimina l’autorizzazione e rafforza gli obblighi di prevenzione e controllo in capo agli operatori.
Infatti, nella nuova versione:
- viene introdotto un insieme di obblighi di “due diligence” per i soggetti che vendono a Paesi terzi, finalizzati a individuare e ridurre il rischio di successivo reimpiego delle navi verso la Russia;
- viene introdotto l’obbligo di inserire nei contratti clausole vincolanti che vietano la rivendita o il trasferimento a soggetti russi e che devono essere replicate nelle eventuali successive operazioni;
- sono rafforzati gli obblighi informativi verso le autorità competenti.
Divieti di servizi
- Prestazione di servizi professionali (art. 5 quindecies)
Ai sensi dell’articolo 23 del Reg. 2026/506, l’articolo 5 quindecies del Reg. 833/2014 vieta ora anche la prestazione a entità russe di «servizi di sicurezza gestiti.»; si precisa che il nuovo pacchetto sanzionatorio, all’articolo 1, introduce il paragrafo Z-terdecies, che definisce i “servizi di sicurezza gestiti” come individuati all’articolo 2, punto 14-bis), del regolamento (UE) 2019/881. Ai sensi di tale disposizione, per servizio di sicurezza gestito si intende: “un servizio prestato a un terzo consistente nello svolgimento di attività, o nella fornitura di assistenza per tali attività, legate alla gestione dei rischi in materia di cibersicurezza, ad esempio servizi di gestione degli incidenti, test di penetrazione, audit di sicurezza e consulenza, tra cui consulenza specialistica, relativa all’assistenza tecnica”.
Tale disposizione si applica dal 25 maggio 2026.
Viene inoltre inserito il paragrafo 4 bis, secondo cui il paragrafo 4 non si applica alla prestazione, diretta o indiretta, a una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro dei servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2, qualora tali servizi siano strettamente necessari per il suo funzionamento.
- Divieto di servizi terminali GNL (art. 3 novodecies ter)
Con l’introduzione dell’articolo 3 novodecies ter, a partire dal 1° gennaio 2027 viene istituito il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, servizi relativi ai terminali GNL a favore di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Russia, nonché a soggetti stabiliti nell’Unione che risultino posseduti per oltre il 50% o controllati, direttamente o indirettamente, da cittadini russi o da entità russe. A partire da tale data è anche vietato mantenere contratti aventi ad oggetto tali servizi vietati.
- Ampliamento dell’ambito di applicazione del divieto di radiodiffusione
Viene introdotto un ulteriore paragrafo all’articolo 2 septies che estende il divieto di radiodiffusione ai contenuti online prodotti o diffusi da persone giuridiche, entità o organismi qualificabili come “entità speculari” di soggetti già soggetti a restrizione.
La qualifica di “entità speculare” si configura quando risultano presenti almeno due dei seguenti indici: elevata sovrapposizione dei contenuti e dei flussi informativi; persistenza della stessa identità visiva, del marchio o della struttura dell’interfaccia; coincidenza della proprietà, del controllo o della governance del soggetto; trasferimento o deviazione degli utenti provenienti da un soggetto già oggetto di divieto; continuità dell’architettura tecnica, anche tramite il riutilizzo degli stessi codici sorgente, domini internet o applicazioni.
- Deroga per il riciclaggio delle navi soggette a restrizioni
Con la modifica dell’articolo 3 vicies viene introdotta una nuova deroga ai divieti applicabile alle navi elencate nell’allegato XLII. In particolare, le autorità competenti degli Stati membri possono ora autorizzare lo svolgimento di alcune operazioni normalmente vietate quando la nave è destinate ad essere riciclate e tali operazioni risultano necessarie per il trasferimento verso l’impianto di demolizione, per le attività connesse al riciclaggio o per i relativi pagamenti.
Inoltre, l’obbligo di comunicazione viene esteso anche alle autorizzazioni rilasciate in base a questa nuova deroga, che devono essere notificate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
- Introduzione di nuove restrizioni per le navi rompighiaccio e metaniere
Viene introdotto il nuovo articolo 3 vicies bis, il quale vieta la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a navi rompighiaccio (codice NC ex 8906 90) e metaniere (codice NC ex 8901 20), qualora tali navi siano immatricolate sotto bandiera russa, certificate dal registro navale russo, oppure possedute o gestite da soggetti russi, ovvero operino in Russia o siano destinate a un uso in Russia.
Da un lato, tale divieto si applica alle metaniere rientranti nel codice NC ex 8901 20 che operano in Russia o per un uso in Russia, diverse da quelle immatricolate sotto bandiera russa, certificate dal registro navale russo o possedute o gestite da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi russi, a decorrere dal 1° gennaio 2027. Dall’altro, non si applica nei casi in cui una nave necessiti di assistenza perché in cerca di un rifugio o di uno scalo di emergenza per motivi di sicurezza marittima, per il salvataggio di vite in mare, o per operazioni necessarie alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che possa avere un impatto grave e significativo sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente, nonché in risposta a catastrofi naturali.
- Divieti relativi a beni e tecnologie militari
Le modifiche all’articolo 4 ampliano e rendono più flessibile il regime dei divieti relativi ai beni e alle tecnologie militari destinati alla Russia. In particolare, vengono introdotte nuove deroghe che consentono, in casi specifici, la vendita, l’esportazione e la fornitura di servizi connessi per finalità umanitarie, sanitarie, di emergenza e di sicurezza ambientale, nonché per usi civili strategici come l’energia nucleare civile, la ricerca e l’industria aeronautica.
Contestualmente, vengono semplificate le procedure ampliando il potere discrezionale delle autorità nazionali nel concedere autorizzazioni caso per caso, pur mantenendo il divieto generale delle attività economiche connesse al settore militare russo.
Porti e chiuse
Con il XX pacchetto vengono modificati un criterio di designazione e una eccezione rispetto al divieto di effettuare operazioni con porti e chiuse russi listati. In particolare:
- possono ora essere designati porti utilizzati per il trasporto di prodotti minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale; e
- il divieto non si applica alle operazioni con il porto di Tuapse per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7202 12 10 e 7224 90, salvo che sia altrimenti vietato dal Reg. 833/2014.
- Accettazione di donazioni e finanziamenti
Il divieto di accettare donazioni e finanziamento dal governo russo, società pubbliche russe, entità da queste possedute ovvero persone o entità che agiscono per conto o su direzione di queste viene esteso a (i) agli istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative, organismi e agenzie pubblici, alle imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono attività di ricerca e innovazione e (ii) alle persone fisiche associate alle entità citate.
Come dall’inizio della crisi ucraina, i professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.