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CBAM: ESTENSIONE AI PRODOTTI A VALLE, RAFFORZAMENTO ANTIELUSIONE E NUOVA FASE NEGOZIALE DOPO L’ORIENTAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO UE

Studio Legale Padovan

Come già evidenziato nel nostro aggiornamento di dicembre scorso (vedi link) relativo alla proposta della Commissione europea di modifica del Reg. (UE) 2023/956 (CBAM), il processo di riforma volto all’estensione del meccanismo ai prodotti a valle prosegue il proprio iter legislativo.

In tale contesto, dopo la pubblicazione il 10 maggio 2026 del draft report, che costituisce la base dei lavori parlamentari in vista dell’adozione della posizione negoziale del Parlamento europeo, il Consiglio “Economia e Finanza” ha adottato il 12 giugno 2026 il proprio orientamento sul progetto di regolamento (fascicolo interistituzionale 2025/0419(COD)), definendo la propria posizione in vista dell’avvio dei negoziati interistituzionali.

Pur confermando l’impianto complessivo della proposta della Commissione, il testo introduce alcune rilevanti precisazioni sul perimetro applicativo, sul metodo di calcolo e sulle misure antielusione.

  1. Estensione ai prodotti a valle: conferma dell’impianto, ampliamento del perimetro

L’elemento centrale della riforma rimane l’estensione del CBAM ai prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio, con applicazione prevista dal 1° gennaio 2028.

L’architettura proposta dalla Commissione viene sostanzialmente confermata, con:

  • ampliamento della sezione “ghisa, ferro e acciaio”;
  • introduzione della categoria “prodotti in lega di metallo”.

Resta invariato il principio per cui il CBAM si applica ai prodotti che incorporano materiali già soggetti alla normativa ambientale, escludendo i beni con contenuto metallico marginale.

  1. L’elemento evolutivo del Consiglio: la NOTA 1 e l’estensione del perimetro

Il profilo più rilevante dell’orientamento del Consiglio è l’introduzione di circa 200 codici NC aggiuntivi tramite la NOTA 1 all’Allegato I.

Si tratta di un’estensione trasversale che coinvolge numerosi settori industriali, tra cui:

–       componentistica metallica e minuterie (es. 7318 viti e bulloni, 8302 ferramenta e cerniere);

–       macchinari industriali e costruzioni (es. 8426 gru, 8431 parti di macchine movimento terra);

–       automotive e trasporti (es. 8708 parti e accessori veicoli);

–       apparecchi elettrici ed elettromeccanici (es. 8501 motori elettrici, 8504 trasformatori);

–       strutture e mobili metallici (es. 9403 mobili in metallo, 9406 costruzioni prefabbricate).

Questa estensione:

  • non era presente nella proposta iniziale della Commissione;
  • non è ancora stata approvata dal Parlamento europeo;
  • rappresenta uno dei principali elementi aperti del negoziato.
  1. Metodo di calcolo: confermato l’approccio basato sui “precursori”

Per i prodotti a valle viene confermato l’approccio metodologico basato sui cosiddetti “precursori”, già delineato dalla Commissione.

In base a tale impostazione, le emissioni incorporate verranno determinate esclusivamente con riferimento ai materiali in ingresso già coperti dal CBAM, senza estendere il calcolo all’intero ciclo produttivo del bene finito.

Particolare rilievo assume la disciplina dei rottami metallici: i rottami “pre-consumo” (ad esempio ex 7204, rottami di ferro e acciaio) sono considerati pienamente rilevanti ai fini del calcolo, mentre i rottami “post-consumo” sono ammessi solo in presenza di evidenze documentali solide e verificabili, in difetto delle quali vengono assimilati ai materiali “pre-consumo”.

  1. Rafforzamento delle misure antielusione

Il Consiglio interviene in modo significativo sul sistema antielusivo, rafforzando alcuni profili chiave del meccanismo.

In particolare, viene formalmente riconosciuto il rischio di “resource shuffling”, ossia la riallocazione strategica delle produzioni verso impianti a minore intensità emissiva destinati al mercato europeo.

Parallelamente, vengono rafforzati gli obblighi di tracciabilità degli impianti produttivi, con una maggiore attenzione alla coerenza tra sito di produzione, periodo di riferimento e dati emissivi dichiarati.

Infine, il regolamento introduce espressamente il divieto di “origin engineering”, ossia la manipolazione artificiale dell’origine delle merci finalizzata a ottenere un trattamento più favorevole nell’ambito del CBAM.

  1. Garanzie e obblighi finanziari

Sul piano finanziario, il Consiglio amplia i poteri delle autorità competenti, consentendo la richiesta di garanzie bancarie o equivalenti anche in una fase anticipata o al di fuori dei presupposti ordinari, qualora emergano criticità nella capacità finanziaria del dichiarante.

Viene, inoltre, rafforzato il sistema di copertura dei certificati CBAM, attraverso l’introduzione di obblighi di detenzione su base periodica più stringenti rispetto all’impostazione iniziale.

  1. Clausola di salvaguardia (art. 27-bis) e posizione ENVI

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 27-bis, attivabile in presenza di circostanze eccezionali idonee a generare impatti significativi sul mercato interno.

Il meccanismo prevede l’attivazione tramite la Commissione europea, seguita dall’adozione di misure temporanee attraverso atti delegati in procedura d’urgenza. La durata è limitata a un massimo di due anni per le medesime circostanze ed è subordinata a condizioni stringenti, infatti, tra i criteri oggettivi richiesti deve essere rilevato un aumento dei prezzi all’importazione superiore al 50% rispetto alla media dei dieci anni precedenti, osservato per almeno sei mesi consecutivi.

Su questo punto si registra una posizione critica della Commissione ENVI del Parlamento europeo la quale, nel proprio draft report, ha proposto la soppressione della clausola ritenendo che la stessa possa introdurre elementi di incertezza nell’applicazione del sistema.

  1. Conclusione

In conclusione, il quadro negoziale che va delineandosi evidenzia una fase ancora pienamente aperta del processo legislativo.

Da un lato, il Parlamento europeo, attraverso il draft report della Commissione ENVI, ha già espresso alcuni orientamenti politici significativi.

In particolare, sulla possibile estensione futura del perimetro a ulteriori categorie di prodotti, sulla soppressione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 27-bis e sul rifiuto del riconoscimento dei crediti di carbonio ex art. 6 dell’Accordo di Parigi ai fini CBAM. Tali indicazioni, tuttavia, restano ancora non consolidate, in attesa del voto in commissione e, soprattutto, della posizione ufficiale che sarà definita con la plenaria del 12 settembre 2026.

Inoltre, il Consiglio dell’Unione europea, con l’adozione dell’orientamento generale del 12 giugno 2026, ha definito una posizione negoziale strutturata e già pienamente operativa ai fini del trilogo, confermando l’impianto della proposta della Commissione ma introducendo elementi di significativa evoluzione, in particolare con riferimento all’estensione del perimetro applicativo tramite circa 200 codici NC aggiuntivi, al rafforzamento delle misure antielusione e all’ulteriore articolazione del sistema di compliance e garanzie.

In questo contesto, i negoziati tra le istituzioni si concentreranno su alcuni punti chiave. Il primo riguarda la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 27-bis, su cui Parlamento e Consiglio hanno posizioni diverse. Il secondo riguarda i crediti di carbonio di cui all’art. 6 dell’Accordo di Parigi, il cui eventuale riconoscimento inciderebbe sull’efficacia ambientale del sistema CBAM.

Un ulteriore tema sarà l’estensione del perimetro dei prodotti coinvolti, in particolare i circa 200 codici NC aggiuntivi proposti dal Consiglio, che dovranno essere valutati dal Parlamento. A questi si aggiungono aspetti più tecnici, ma comunque rilevanti, come le misure contro l’elusione, la disciplina dei rottami metallici e il rafforzamento degli obblighi di garanzia finanziaria.

L’esito del trilogo dipenderà quindi dalla capacità delle istituzioni di trovare un equilibrio tra un ampliamento dell’ambizione regolatoria, la necessità di certezza giuridica e la sostenibilità operativa per le imprese, con l’obiettivo di raggiungere un accordo politico entro la fine del 2026.

Lo Studio Legale Padovan, grazie alla consolidata esperienza maturata sin dalla pubblicazione del Regolamento CBAM, continuerà a monitorare gli sviluppi dell’iter legislativo e rimane a disposizione per assistere gli operatori nella comprensione e nell’applicazione delle nuove disposizioni, nonché nell’assistenza nelle relazioni con le autorità nazionali alla luce del nuovo quadro regolatorio.

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