Quadro generale
In data 10 giugno 2026 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Decreto 4 giugno 2026 del Ministero della difesa (“D.M. 04.06.2026”), contenente il nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185 (“L. 185/1990”), in attuazione della direttiva delegata (UE) 2026/325.
Il provvedimento è da inquadrare nell’aggiornamento periodico disposto dall’art. 2, comma 3 della L. 185/1990. In primo luogo, tipicamente su base annuale, viene adottata una direttiva che rinnova l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, contenuto nell’allegato della direttiva 2009/43/CE. Per recepirla, il Ministro della difesa redige successivamente un decreto, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno e dell’economia e delle finanze, per aggiornare l’elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dall’art. 2, comma 2 della L. 185/1990, tenendo conto dell’evoluzione della produzione industriale, di quella tecnologica, nonché degli accordi internazionali cui l’Italia aderisce.
In particolare, il D.M. 04.06.2026 attua la direttiva delegata (UE) 2026/325, apportando alcune rilevanti modifiche al suddetto elenco dei materiali di armamento. Quest’ultimo continua a essere suddiviso nelle medesime categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note, in conformità alla lista militare dell’Intesa di Wassenaar sul controllo dell’armamento convenzionale, pur rappresentando la concretizzazione tecnica anche di altri regimi di controllo, quali il Missile Technology Control Regime (“MTCR”) e l’Australia Group (“AG”).
Nuove aggiunte
Innanzitutto, rispetto al precedente Decreto ministeriale 30 maggio 2025 (“D.M. 30.05.2025”), il D.M. 04.06.2026 ha aggiunto una nuova fattispecie di materiali d’armamento alla categoria 10j. Nella più ampia categoria degli aeromobili e velivoli affini, appositamente progettati o modificati per uso militare, figurano ora anche i veicoli suborbitali, ivi incluse le relative apparecchiature (quali quelle di lancio, di recupero di supporto a terra), componenti e attrezzature per il comando o il controllo. Le apparecchiature per la sopravvivenza e sicurezza dell’equipaggio, nonché altri dispositivi di evacuazione di emergenza, sono classificati come materiali d’armamento ai sensi della categoria 10g, anche qualora siano progettati per gli anzidetti veicoli suborbitali. Si ricorda che, ai fini sia della categoria 10j dei veicoli suborbitali, sia della più generale categoria 10a degli aeromobili e “veicoli più leggeri dell’aria”, l’uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.
Per quanto riguarda le altre novità introdotte dal D.M. 04.06.2026, si segnala una nota tecnica sui “sistemi automatizzati di comando e di controllo”, relativa alla nota di cui alla categoria 11a (apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati). Anche il perimetro della categoria 19 è stato delineato con più precisione, specificando che contiene sistemi d’arma ad energia diretta progettati per danneggiare un bersaglio, distruggerlo o far fallire la missione del medesimo. Con riferimento alla categoria 7h, contenente i biopolimeri appositamente progettati o trattati per l’individuazione o l’identificazione degli agenti di guerra chimica, nonché le colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione, è stata aggiunta una nota tecnica per definire sia tali biopolimeri, sia i relativi recettori e anticorpi di vario tipo.
Riferimenti più puntuali
Il D.M. 04.06.2026 ha altresì inserito la nota 3 nell’introduzione del nuovo elenco dei materiali d’armamento, secondo cui “l’elenco dell’UE dei prodotti a duplice uso” coincide con l’allegato I del Regolamento (UE) n. 2021/821 (“Reg. 2021/821”). Inserendo tale dicitura in vari altri passaggi del successivo elenco, nonché cambiando la formulazione dei codici a duplice uso per allinearli al Reg. 2021/821, si opera in ognuno di questi casi un rinvio più puntuale alla normativa unionale di riferimento sul controllo dei prodotti a duplice uso. Ad esempio, all’interno della categoria 7, per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, si passa da un rinvio alla “voce 1.A.4 dell’elenco UE dei prodotti a duplice uso” ad un riferimento più puntuale alla “voce 1A004 dell’elenco dell’UE dei prodotti a duplice uso”, che coincide con l’allegato I del Reg. 2021/821 alla luce della nota 3.
Un’altra modifica ai riferimenti normativi dell’elenco degli armamenti è stata apportata all’interno della categoria 8, contenente “‘materiali energetici’ e relative sostanze”. In particolare, al paragrafo b7 (“propellenti”), si specifica che rientrano in tale sottocategoria anche i propellenti non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, appositamente progettati per uso militare. Viene così menzionato l’elenco generale a livello unionale contenuto nell’allegato della direttiva 2009/43/CE, come modificato recentemente dalla direttiva delegata 2026/325, e non più il decreto ministeriale che la recepisce, come nel caso dell’ormai obsoleto D.M. 30.05.2025. In vari altri punti del nuovo elenco dei materiali d’armamento sono stati resi espliciti i riferimenti alla cosiddetta “common military list” dell’Unione.
Conseguenze per gli operatori
Ciò detto, l’obiettivo principale dell’elenco contenuto nell’allegato della direttiva 2009/43/CE rimane l’armonizzazione commerciale a livello unionale, mentre i reali profili di conformità in materia di gestione dei materiali d’armamento discendono dagli ordinamenti nazionali; nel caso italiano, come noto, vengono in rilievo il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (“TULPS”, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e la L. 185/1990.
Dal punto di vista degli operatori che gestiscono materiali d’armamento, la principale novità introdotta dal D.M. 04.06.2026 consiste nell’aggiunta della categoria 10j dei velivoli suborbitali, ivi incluse le relative apparecchiature e componenti, oltre ai riferimenti normativi più puntuali e al maggiore livello di dettaglio di alcune note tecniche. È inoltre probabile che il Ministero della difesa pubblichi, come in passato, una tabella di conversione da cui si potranno evincere, categoria per categoria, le eventuali novità introdotte dal D.M. 04.06.2026 rispetto al precedente elenco contenuto nel D.M. 30.05.2025.
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