News

L’UE ADOTTA NUOVE MISURE RESTRITTIVE CONTRO IL SUDAN

Studio Legale Padovan

In data 13 luglio 2026 il Consiglio dell’Unione europea con la Decisione (PESC) 2026/1705 (“Decisione 2026/1705”) e con il Regolamento (UE) 2026/1724 (“Reg. 2026/1724”) ha adottato nuove misure restrittive contro il Sudan.

I due provvedimenti si inseriscono in emendamento al regime già in vigore e disciplinato dalla Decisione (PESC) 2023/2135 (“Decisione 2023/2135”) e dal Regolamento (UE) 2023/2147 (“Reg. 2023/2147”), introducendo un nuovo pacchetto di restrizioni settoriali rivolte in particolare all’economia dell’oro, che il Consiglio individua come una delle fonti di reddito utilizzate dalle Forze armate sudanesi (SAF) e dalle Forze di supporto rapido (RSF) per sostenere il conflitto in corso nel paese.

In particolare, il Reg. 2026/1724 introduce nel Reg. 2023/2147 un nuovo articolo 1 bis ai sensi del quale è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato III originario del Sudan e dal Sudan esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 15 luglio 2026. Accanto a tale divieto si aggiunge quello di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni per il loro acquisto, la loro importazione o il loro trasferimento.

Tra i beni di cui all’Allegato III vi sono l’oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere (di cui alla voce doganale 7108), cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi (codice NC 7112 91), monete d’oro (codice NC 7118 90).

Il Reg. 2026/1724 introduce anche un nuovo articolo 1 ter ai sensi del quale è fatto divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni che potrebbero essere utilizzati nell’estrazione o nello sfruttamento dell’oro, quali elencati nell’allegato IV, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan.

L’allegato IV comprende il mercurio (codice SA 2805 40) e i cianuri e ossicianuri di sodio (codice NC 2837 11).

Anche con riferimento a tali beni, è previsto il divieto di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi, nonché il divieto di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria collegati alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei prodotti ristetti medesimi.

L’articolo 1 ter prevede altresì una c.d. clausola di grandfathering ai sensi della quale i divieti di cui al citato articolo che riguardano i beni di cui al codice NC 2837 11 non si applicano all’esecuzione fino al 16 gennaio 2027 dei contratti conclusi prima del 15 luglio 2026 o dei contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni, sono a disposizione delle imprese e delle banche, per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

Categorie EU

Servizi legali di qualità