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EUDR: LE MODIFICHE DEFINITIVE ALL’ALLEGATO I E LE NUOVE REGOLE SUL SISTEMA INFORMATIVO

Studio Legale Padovan

Il 13 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato due misure che completano il pacchetto di semplificazione presentato il 4 maggio 2026:

Il Regolamento delegato era stato pubblicato in bozza il 4 maggio 2026 e sottoposto a consultazione pubblica fino al 1° giugno 2026; la versione definitiva introduce alcune modifiche rispetto alla proposta iniziale, pur confermando l’impostazione generale.

Come già illustrato nel precedente approfondimento  gli interventi sull’Allegato I si sviluppano lungo quattro direttrici principali: (i) l’introduzione di note esplicative sulle materie prime rilevanti; (ii) l’introduzione di esenzioni orizzontali per alcune categorie di prodotti; (iii) l’ampliamento del perimetro di applicazione per determinate filiere; e (iv) la sua contrazione per altre.

Di seguito si esaminano le principali conferme e le novità introdotte dal testo definitivo.

I. L’Allegato I dell’EUDR: modifiche confermate rispetto alla bozza del 4 maggio 2026

Il testo definitivo recepisce, senza variazioni sostanziali, i seguenti elementi già analizzati nel post precedente:

  • Le note esplicative sulle materie prime rilevanti per boviniolio di palma e gomma (specie rilevanti e specie escluse);
  • La nota esplicativa sul legno, che chiarisce l’esclusione di bambù, rattan e altri materiali di natura legnosa;
  • Le esenzioni orizzontali per campioni e prodotti destinati ad analisi, esame e test, formalmente introdotte come nota (5) all’intestazione della colonna “Prodotti rilevanti” dell’Allegato I;
  • L’eliminazione di pelli grezze, conciate e cuoio bovino (ex 4101, ex 4104, ex 4107);
  • L’aggiunta del caffè solubile (HS 2101 11 00);
  • L’espansione della filiera dell’olio di palma ai principali derivati oleochimici (ex 1516 20, ex 1518 00, ex 1520 00, ex 2905 16, ex 2905 17 00, ex 2905 19 00, ex 2915 39, ex 2916 19 10, ex 2921 19, ex 2923 90 00, ex 2924 19 00, ex 3824 99, ex 3907 29), nonché del sapone (ex 3401 11 00 ed ex 3401 20), quest’ultimo confermato deliberatamente nonostante le opinioni divergenti emerse nel feedback pubblico;
  • La sostituzione di ex 4012 con il solo ex 4012 90 30 (battistrada), limitando gli obblighi alla sola banda di rinnovatura;
  • L’esclusione delle sementi di soia da semina (sostituzione di HS 1201 con HS 1201 90 00);
  • Il sistema articolato di esclusioni per legno, carta e mobili relativamente a prodotti usati, rifiuti, imballaggi monouso e riutilizzabili, e materiali di marketing.

II. Cosa cambia rispetto alla bozza del 4 maggio: nuove inclusioni, esclusioni e precisazioni applicative

  • Lingue bovine congelate (ex 0206 21 00)

È inserito il codice ex 0206 21 00, colmando una lacuna dell’Allegato vigente: le lingue fresche erano già incluse, mentre quelle congelate restavano fuori, con il rischio di distorsione concorrenziale e rilocalizzazione del rischio di deforestazione.

  • Unificazione dei codici bovini vivi

I codici HS 0102 21 e 0102 29 (bovini da allevamento puro e altri) sono sostituiti da un unico codice ex 0102 (bovini vivi), senza modifica sostanziale del perimetro, ma con semplificazione applicativa per operatori e dogane.

  • Nuovo codice oleochimici: ex 2916 15

A seguito del feedback ricevuto in consultazione, è stato aggiunto il codice ex 2916 15 (acidi oleico, linoleico, linolenico, loro sali ed esteri sintetizzati con olio di palma), per garantire coerenza lungo la filiera degli oleochimici.

  • Rimodulazione delle sedute (ex 9401)

La bozza precedente si limitava ad aggiungere la clausola «not including used products and second-hand products» alla voce ex 9401 esistente. Il testo definitivo, invece, sostituisce integralmente la voce ex 9401 con un elenco specifico di sottocodici (ex 9401 31 00, ex 9401 41 00, ex 9401 61 00, ex 9401 69 00, ex 9401 80 00, ex 9401 91 90).

Restano quindi escluse, in particolare, le sedute destinate agli aeromobili e agli autoveicoli, in considerazione della quantità limitata di legno normalmente presente in tali prodotti

  • Eliminazione di ex 4010 ed ex 4016 (gomma vulcanizzata)

Il testo definitivo elimina i codici ex 4010 (nastri trasportatori e di trasmissione in gomma vulcanizzata) ed ex 4016 (altri articoli in gomma vulcanizzata).

La ragione risiede nella considerazione che tali prodotti contengono quantità limitate di gomma naturale e il loro assoggettamento agli obblighi EUDR sarebbe sproporzionato rispetto al contributo alla deforestazione.

  • Esenzione farmaceutica selettiva

Il testo definitivo introduce inoltre un’esenzione specifica per alcuni derivati dell’olio di palma destinati alla produzione di medicinali per uso umano o veterinario.

L’esenzione non opera in modo generale, ma solo per determinati codici doganali, in particolare, tra gli altri: ex 1516 20, ex 2905 17 00, ex 2905 45, ex 2915 70, ex 2915 90, ex 2916 15, ex 2921 19, ex 2923 90 00, ex 2924 19 00, ex 3401 11 00, ex 3824 99, ex 3907 29. Non è invece prevista, ad esempio, per ex 1518 00, ex 1520 00, ex 2905 16, ex 2905 19 00, ex 2915 39, ex 3823 19 ed ex 3823 70 00.

Gli operatori farmaceutici sono pertanto invitati a verificare il trattamento applicabile codice per codice.

  • Applicazione differita al 30 dicembre 2027

Per tutti i prodotti di nuova inclusione, caffè solubile, lingue bovine congelate, derivati oleochimici dell’olio di palma e sapone, l’applicazione degli obblighi EUDR è differita al 30 dicembre 2027.

III. L’aggiornamento del Sistema Informativo EUDR: recepite le nuove categorie di operatori e semplificate le procedure

Nel precedente post avevamo anticipato la riapertura del SI a giugno 2026 e le nuove funzionalità in arrivo. Il Regolamento di esecuzione del 13 luglio ne definisce ora la disciplina puntuale.

Il nuovo atto si innesta sull’impianto del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 e riflette le modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025, che ha introdotto le nuove categorie di «operatore primario micro o piccolo» (MSPO) e di «operatore a valle» (downstream operator). (link del post in cui ne parliamo)

Le principali novità:

  • Dichiarazione semplificata (SD)

Il SI accoglie formalmente la nuova Simplified Declaration per i micro e piccoli operatori primari, in sostituzione della DDS. La SD è aggiornabile; ogni aggiornamento attiva un nuovo profilo di rischio sull’intera dichiarazione. Gli Stati membri possono rendere disponibili nel SI le informazioni necessarie per conto degli MSPO, ove già presenti in banche dati istituite da normativa UE o nazionale, generando un declaration identifier comunicato all’operatore interessato.

  • Raggruppamento (grouping)

Il Regolamento introduce il nuovo art. 8 bis: gli utilizzatori possono raggruppare DDS o SD individuali in una nuova dichiarazione che le referenzia tramite i rispettivi numeri di riferimento o declaration identifier.

La dichiarazione raggruppata sostituisce quelle individuali ai fini della conformità EUDR.

  • Regola di attribuzione modificata.

Ulteriore elemento di novità riguarda il criterio per l’attribuzione delle DDS alle autorità competenti.

Si passa dal doppio criterio:

  • Stato membro in cui il prodotto entra nel mercato UE o ne esce;

o in mancanza

  • Stato membro di stabilimento dell’operatore.

a criterio unico:

  • Stato membro di stabilimento dell’operatore (o dello Stato membro di associazione per gli operatori extra-UE).

Tale modifica si applica dal 15 ottobre 2026.

  • Conservazione dei dati

Il termine di conservazione dei dati personali contenuti nelle DDS si riduce da dieci a cinque anni dalla data di presentazione (o dalla data del raggruppamento). Per le SD, il termine decorre dalla data di ritiro.

  • Contingency arrangements

Entro il 30 dicembre 2026, la Commissione pubblica online le misure di contingenza da attivare in caso di indisponibilità non pianificata del SI per oltre 60 minuti, compresa la fornitura di un contingency reference number e di un contingency declaration identifier per i prodotti che non possono essere oggetto di DDS o SD a causa dell’indisponibilità del sistema.

  • Eliminazione del riferimento a TRACES

Il collegamento alla piattaforma TRACES come infrastruttura di base del SI è rimosso per garantire flessibilità tecnica futura.

Conclusione

Il pacchetto normativo del 13 luglio 2026 traduce in atti definitivi quanto anticipato dalla Commissione europea il 4 maggio, con alcune novità di rilievo rispetto alla bozza sottoposta a consultazione.

L’atto delegato verrà sottoposto a scrutinio per due mesi prima dell’entrata in vigore, entro del 30 dicembre 2026. Sul fronte del Sistema Informativo, la Commissione ha annunciato che continuerà ad aggiornare la documentazione tecnica e avvierà sessioni di formazione per le imprese a partire da fine luglio 2026.

Per gli operatori, le priorità immediate restano:

  1. la verifica dell’impatto delle modifiche all’Allegato I sul proprio portafoglio prodotti, distinguendo tra norme applicabili dal 30 dicembre 2026 e quelle differite al 30 dicembre 2027;
  2. per gli operatori farmaceutici, la verifica della portata dell’esenzione codice per codice;
  3. la registrazione nel SIE e la corretta qualificazione del ruolo nella filiera;
  4. la strutturazione dei flussi informativi a supporto della due diligence;
  5. verificare la corretta classificazione doganale dei prodotti, considerato il carattere selettivo e puntuale delle inclusioni e delle esclusioni previste dall’Allegato I;
  6. adeguare i sistemi di tracciabilità e le procedure interne necessarie allo svolgimento della due diligence.

L’esperienza dello Studio Legale Padovan nella conformità alle normative di importazione ed esportazione consente ai nostri professionisti di supportare operatori italiani ed europei nella corretta interpretazione degli obblighi EUDR, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’atto delegato del 13 luglio 2026 e degli aggiornamenti al Sistema Informativo.

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