Il 4 maggio 2026 la Commissione europea ha pubblicato il Report di revisione semplificativa (COM(2026) 191 final) previsto dall’art. 34(1a) del Regolamento (UE) 2023/1115 (“EUDR”), insieme alla quinta edizione delle Frequently Asked Questions (FAQ) applicative, aggiornando il quadro interpretativo già diffuso nell’aprile 2025.
Il Report, adottato nell’ambito del riesame previsto dal Regolamento, è stato trasmesso a Parlamento e Consiglio e contiene la valutazione della Commissione sull’eventuale necessità di ulteriori interventi normativi. Le FAQ, pur non vincolanti, restano un riferimento centrale per gli operatori.
Di seguito una sintesi delle principali novità
I. Report di semplificazione: la Commissione non interviene sul testo primario
Il Report non è accompagnato da proposte di modifica del testo legislativo. La Commissione, infatti, ritiene che gli interventi già adottati nel 2024 e 2025, insieme al contestuale pacchetto di semplificazione, abbiano determinato una riduzione dei costi di conformità di circa il 75% (da EUR 8,1 miliardi annui a circa EUR 2,0 miliardi).
Alla luce di ciò, non vengono proposte ulteriori modifiche al testo primario, al fine di preservare certezza giuridica e stabilità del quadro regolatorio.
La riduzione dei costi è riconducibile principalmente:
- al regime semplificato per micro e piccoli operatori primari (MSPO);
- alla revisione dell’ambito di applicazione del Regolamento;
- all’ampliamento dei Paesi classificati a basso rischio (Reg. di esecuzione (UE) 2025/1093);
- alle semplificazioni per operatori a valle e commercianti;
Sul piano delle scadenze applicative, il Report conferma il quadro risultante dalla revisione del dicembre 2025: il Regolamento entrerà in applicazione il 30 dicembre 2026 per tutte le imprese, ad eccezione della maggior parte dei micro e piccoli operatori (che beneficiano di un ulteriore semestre, di proroga, fino al 30 giugno 2027). Resta ferma, invece, la data del 30 dicembre 2026 per i micro e piccoli operatori già soggetti al Regolamento UE sul legno.
II. Sistema informativo: riapertura a giugno 2026 e nuove funzionalità
Il Report dedica ampio spazio agli aggiornamenti del Sistema Informativo (SI), la piattaforma attraverso cui gli operatori presentano le dichiarazioni di dovuta diligenza.
Inoltre, si è resa necessaria una revisione tecnica dell’architettura del sistema SI, che è stato temporaneamente chiuso per l’integrazione degli aggiornamenti richiesti dalla revisione normativa del dicembre 2025 (di cui al post), la riapertura è pianificata per giugno 2026.
Le principali nuove funzionalità previste includono:
- abilitazione alla presentazione di dichiarazioni semplificate (in linea con il testo EUDR riveduto), anche tramite API;
- registrazione di nuovi ruoli (micro e piccoli operatori primari; operatori a valle e commercianti non PMI);
- aggiornamento delle specifiche del webservice per allinearle alle funzionalità esistenti e alle disposizioni di contingenza;
- funzionalità di raggruppamento volontario dei numeri di riferimento delle DDS.
III. L’atto delegato sull’ambito di applicazione: espansione e restrizione del perimetro prodotti
In parallelo al Report, la Commissione ha pubblicato una bozza di atto delegato che modifica l’Allegato I dell’EUDR. Il testo dell’Allegato consente di apprezzare nel dettaglio la portata delle modifiche proposte, articolate su quattro direttrici principali che di seguito analizziamo
III.I Chiarimenti sulle materie prime rilevanti
La bozza introduce quattro note esplicative che delimitano l’ambito applicativo della colonna “Relevant commodity” dell’Allegato I,
- Bovini (nota 1): il Regolamento si applica esclusivamente ai bovini del genere Bos e dei relativi sottogeneri (Bos, Bibos, Novibos e Poephagus), ricadenti nei sottocodici HS 0102 21 e 0102 29. Sono espressamente esclusi bufali (genere Syncerus), bisonti (Bison) e altre specie.
- Olio di palma (nota 2): l’applicazione è limitata alla palma da olio Elaeis spp. (inclusa Elaeis guineensis), con esclusione di altre specie (es. Attalea spp. per l’olio di babassu).
- Gomma (nota 3): rileva esclusivamente la gomma naturale derivata da Hevea brasiliensis, con esclusione di altre gomme naturali e della gomma sintetica.
- Legno (nota 4): sono esclusi bambù, rattan e materiali analoghi, nonché i prodotti derivati.
III.II Esenzioni orizzontali per categorie di prodotti
Una quinta nota è invece riferita alla colonna “Relevant products” e introduce esenzioni trasversali applicabili a più filiere. In particolare, sono esclusi:
- campioni di prodotti di valore e quantità trascurabili, destinati esclusivamente alla promozione commerciale;
- prodotti destinati a test, analisi o ricerca, a condizione che siano consumati, distrutti o gestiti esclusivamente per finalità tecniche o obblighi legali.
Tali esclusioni operano indipendentemente dalla materia prima, con effetti di semplificazione generalizzati.
III.III Modifiche specifiche per materia prima
Le modifiche all’Allegato I intervengono in modo differenziato sulle singole filiere, secondo tre direttrici principali:
a) Espansione dell’ambito di applicazione per olio di palma e caffè
Si tratta della modifica di maggiore impatto sistemico, in quanto estende il perimetro applicativo a valle delle materie prime sotto riportate:
- Olio di palma: viene significativamente ampliata la gamma dei prodotti rilevanti, includendo numerosi derivati industriali e chimici (oli modificati, glicerolo, acidi e alcoli grassi, preparati chimici), nonché prodotti finiti come il sapone (ex 3401 11 00 / ex 3401 20)
- Caffè: è introdotta la voce relativa al caffè solubile (estratti, essenze e concentrati: 2101 11 00).
b) Esclusione o riduzione del perimetro per bovini, gomma e cacao
Alcune modifiche comportano una contrazione dell’ambito applicativo:
- Bovini: sono eliminate le voci relative a pelli grezze, pelli conciate e cuoio lavorato.
- Gomma: sono esclusi gli pneumatici ricostruiti; resta rilevante la sola voce relativa ai battistrada. Inoltre, sono espressamente esclusi prodotti usati, di seconda mano e rifiuti.
- Cacao: è chiarito che i rifiuti sono esclusi dall’ambito di applicazione.
c) Razionalizzazione delle esclusioni per legno, carta e mobili
Per le filiere del legno e dei prodotti derivati (capitoli 44, 47, 48 e 94), viene introdotto un sistema articolato di esclusioni orizzontali, tra cui:
- prodotti usati o di seconda mano;
- rifiuti;
- imballaggi (monouso e riutilizzabili);
- materiali derivati da recupero;
- materiali accessori (es. documentazione o marketing che accompagna altri prodotti).
IV. Principali chiarimenti operativi contenuti nelle FAQ (5ª edizione)
Le FAQ chiariscono gli obblighi applicabili agli operatori a valle e ai commercianti. Precisando che, in capo a tali soggetti, non sussiste un obbligo di istituzione di un sistema di due diligence ai sensi dell’art. 12 EUDR.
Sul resto occorre distinguere due ipotesi:
Prodotti già immessi o messi a disposizione sul mercato (art. 5, par. 5)
In presenza di nuove informazioni o “indicazioni comprovate” che indichino un rischio di non conformità di prodotti già commercializzati, tutti i soggetti, PMI e non PMI, sono tenuti a informare immediatamente le autorità competenti e gli operatori/commercianti a valle a cui hanno fornito il prodotto.
Prodotti non ancora immessi o messi a disposizione sul mercato (soli operatori a valle non PMI e commercianti non PMI, art. 5, par. 6)
Per i soggetti non PMI è previsto un obbligo aggiuntivo: in presenza di indicazioni comprovate, essi devono verificare che la due diligence a monte sia stata effettivamente esercitata e che il rischio fosse nullo o trascurabile, e non possono procedere alla commercializzazione fino a che tale verifica non abbia dato esito positivo.
Le FAQ precisano che la verifica può essere assolta anche fornendo alle autorità competenti le informazioni disponibili sulla catena di approvvigionamento (senza necessità di una verifica autonoma e diretta). Su questo punto, tuttavia, la lettura delle FAQ appare più permissiva rispetto al tenore letterale dell’art. 5, par. 6, che impone all’operatore a valle non PMI di accertare sia l’avvenuto esercizio della due diligence che l’assenza di rischio non trascurabile prima di procedere alla messa a disposizione sul mercato.
Dichiarazione semplificata per operatori primari
Per i micro e piccoli operatori primari viene chiarito che la dichiarazione semplificata può essere trasmessa anche anteriormente all’esercizio della due diligence.
Tempistiche della due diligence nei prodotti derivati
Le FAQ precisano che per i prodotti derivati la dichiarazione di dovuta diligenza può essere presentata successivamente alla raccolta della materia prima, anche se il prodotto finale non è ancora stato realizzato.
Re-importazione
Viene chiarito che il “re-importatore” è qualificato come un operatore a valle. Pertanto, sul “re-importatore” incombono gli obblighi di dimostrare l’avvenuta precedente immissione sul mercato UE. Ai fini probatori, valgono i documenti commerciali e doganali, purché idonei a collegare il prodotto alla precedente movimentazione. Per i prodotti del periodo transitorio è previsto l’utilizzo di un codice di riferimento DDS convenzionale, nel formato 99EU9999999999.
Esportazione da parte di operatori a valle
Le FAQ chiariscono che, in caso di esportazione, gli operatori a valle non sono tenuti all’inserimento del reference number in dichiarazione doganale, essendo previsto l’utilizzo di uno specifico codice TARIC.
Status dei paesi EFTA/EEA
I paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera) sono qualificati come paesi terzi ai fini dell’EUDR e classificati a basso rischio ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093. Ne consegue che i micro e piccoli operatori primari ivi stabiliti, che immettano direttamente prodotti sul mercato UE, possono beneficiare del regime semplificato (art. 4 bis, EUDR).
Interazione con altre normative UE
È stato inoltre chiarito che il processo di due diligence EUDR può essere valorizzato in altri ambiti normativi unionali in materia di sostenibilità e diritti umani. In particolare, con la Direttiva (UE) 2024/1760 sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese (CSDDD applicabile dal 26 luglio 2029) e il Regolamento (UE) 2024/3015 relativo al lavoro forzato (applicabile dal 14 dicembre 2027).
Strumenti geospaziali di supporto
Per ultimo, le FAQ introducono un riferimento esplicito a strumenti e dataset geospaziali utilizzabili per la valutazione del rischio, tra cui piattaforme del JRC, della FAO e del WRI, nonché la nuova mappa globale delle tipologie forestali 2020 (GFT 2020), con rilevanza specifica per la valutazione del rischio di degrado forestale.
Conclusione
Il pacchetto pubblicato il 4 maggio 2026, conferma l’orientamento della Commissione a non intervenire sul testo legislativo primario, ritenendo sufficienti le semplificazioni già introdotte a dicembre 2025, (di cui al post).
L’evoluzione del quadro EUDR si sviluppa principalmente sulla semplificazione dell’atto delegato e dell’aggiornamento del Sistema Informativo, con l’ausilio interpretativo delle FAQ.
Per gli operatori, la priorità si sposta sull’adeguamento operativo in vista dell’entrata in applicazione del Regolamento in programma per il 30 dicembre 2026. In tale prospettiva, assumono rilievo: (i) la corretta qualificazione del ruolo nella filiera e (ii) la strutturazione dei flussi informativi a supporto della due diligence.
L’esperienza dello Studio Legale Padovan nella conformità alle normative di importazione ed esportazione consente ai nostri professionisti di supportare operatori italiani ed europei nella corretta interpretazione degli obblighi di due diligence previsti dall’EUDR, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650 e degli aggiornamenti interpretativi contenuti nella quinta edizione delle FAQ.