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CBAM: LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE E OPERATIVE DI AGOSTO 2026

Studio Legale Padovan

Il mese di agosto 2026 è stato caratterizzato da un’intensa attività regolatoria e operativa nell’ambito del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Nel corso del mese sono stati adottati atti normativi correttivi, introdotte nuove funzionalità operative del Registro CBAM e pubblicate diverse Guidance destinate agli operatori extra-UE. Da ultimo, il 24 agosto, sono state pubblicate le attese linee guida sulla verifica delle emissioni incorporate.

Di seguito, una sintesi delle principali novità.

I. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740: la rettifica dei valori predefiniti

Il 20 luglio 2026, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 luglio 2026, che sostituisce integralmente gli allegati I e IV del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, il cosiddetto Default Values Act,, lasciando invariato il resto dell’atto.

Il regolamento correttivo si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La rettifica si è resa necessaria per correggere una serie di errori tecnici e lacune emersi nella fase di rapido consolidamento delle tabelle che aveva preceduto l’entrata in vigore del regime definitivo CBAM. La portata dell’intervento è significativa: l’analisi comparativa tra la versione originaria e quella corretta degli allegati evidenzia 487 combinazioni paese/codice CN interessate da almeno una modifica, distribuite su 48 paesi o territori.

Le modifiche comprendono 79 variazioni dei valori predefiniti totali e 415 variazioni degli indicatori relativi al percorso produttivo, rilevanti ai fini della determinazione del parametro di riferimento CBAM.

Un dato di particolare rilievo è che nessun valore numerico è stato aumentato. Tutte le 46 modifiche che sostituiscono un valore numerico con un altro determinano infatti una riduzione del valore predefinito applicabile. Le restanti variazioni riguardano la sostituzione di valori numerici con il riferimento alla tabella «Altri paesi e territori» o, viceversa, l’introduzione di valori specifici in sostituzione di tale riferimento.

Le principali tipologie di intervento sono le seguenti.

a) Correzione di errori di trascrizione

Diversi valori predefiniti risultavano errati a causa di errori materiali commessi durante il consolidamento delle tabelle.

Il settore maggiormente interessato è quello del ferro e dell’acciaio, che rappresenta da solo l’88,7% di tutte le modifiche: 432 voci su 487, di cui 73 comportano una variazione del valore predefinito e la maggior parte riguarda gli indicatori del percorso produttivo.

Taiwan e Thailandia concentrano l’81% delle variazioni di valore. La Thailandia è interessata da 33 modifiche, prevalentemente consistenti in riduzioni marginali pari a 0,001 tCO₂e per tonnellata. Taiwan presenta, invece, 31 modifiche e, in diversi casi relativi ai codici NC 7218 e 7223, il valore numerico è stato sostituito con il riferimento alla tabella «Altri paesi e territori» a seguito di errori di trascrizione intervenuti nel processo di consolidamento.

Per i prodotti in alluminio provenienti dalla Tunisia, classificati ai codici CN 7615 10 10, 7615 10 30, 7615 10 80 e 7615 20 00, ai quali in precedenza si applicava il valore di fallback previsto per la categoria «Altri paesi e territori», sono stati ora introdotti valori predefiniti specifici. La correzione determina una riduzione compresa indicativamente tra il 63% e il 74% rispetto al precedente valore di fallback.

Per l’Angola, il valore predefinito relativo alle emissioni indirette figurava come non disponibile a causa di un errore di trascrizione, mentre i valori relativi alle emissioni dirette e totali erano stati erroneamente mutuati dalla tabella «Altri paesi e territori». Entrambi gli aspetti sono stati rettificati.

b) Aggiunta di valori predefiniti omessi

Alcuni valori predefiniti erano stati involontariamente omessi. Di conseguenza, per le relative combinazioni paese/prodotto si applicavano, in via di fallback, i valori previsti dalla tabella «Altri paesi e territori», pari o superiori ai valori successivamente corretti.

Gli Stati interessati dalla reintegrazione sono:

  • Albania (CN 7202 41);
  • Gabon (CN 2804 10 00);
  • Guatemala (CN 7202 60 00);
  • Liberia (CN 2804 10 00);
  • Nuova Caledonia (CN 7202 60 00);
  • Zambia (CN 7202 11);
  • Zimbabwe (CN 7202 11 e 7202 41).

In molti di questi casi, la correzione comporta una riduzione significativa del valore predefinito applicabile, con effetti diretti sui costi di conformità degli importatori.

Tra le riduzioni più rilevanti si segnalano quelle relative al Gabon e alla Liberia per l’idrogeno (CN 2804 10 00), il cui valore passa da 17,740 a 10,820 tCO₂e per tonnellata, con una riduzione di 6,920 tCO₂e per tonnellata. Per il Guatemala e la Nuova Caledonia, invece, il valore relativo al ferro-nichel (CN 7202 60 00) passa da 4,014 a 3,480 tCO₂e per tonnellata, con una riduzione di 0,534 tCO₂e per tonnellata.

c) Introduzione di codici TARIC per cemento, clinker e argilla caolinica calcinata

Una modifica di particolare rilievo sotto il profilo strutturale riguarda il settore del cemento.

Poiché il clinker bianco e il clinker grigio, pur rientrando nel medesimo codice NC a otto cifre, sono caratterizzati da valori predefiniti differenziati, il regolamento introduce quattro codici TARIC a dieci cifre, al fine di consentirne una distinzione puntuale:

  • clinker bianco: 2523 1000 10;
  • altri clinker, inclusi quelli grigi: 2523 1000 90;
  • cementi bianchi idraulici: 2523 9000 10;
  • altri cementi idraulici, inclusi quelli grigi: 2523 9000 90.

Analoga operazione è stata effettuata per l’argilla caolinica calcinata. Il codice NC 2507 00 80 è stato sostituito dal codice TARIC 2507 00 80 80, al fine di allineare l’ambito applicativo alla modifica introdotta dal Regolamento (UE) 2025/2083, che ha ristretto la portata del CBAM alla sola argilla caolinica calcinata.

Gli operatori i cui sistemi gestionali operano esclusivamente sulla base dei codici NC a otto cifre rischiano pertanto di associare alle merci interessate un valore predefinito o un percorso produttivo errato. Si rende quindi necessario un aggiornamento delle banche dati e dei sistemi di classificazione utilizzati.

d) Correzione degli indicatori relativi al percorso produttivo

La modifica quantitativamente più rilevante, sebbene meno evidente rispetto alle precedenti, riguarda gli indicatori relativi al percorso produttivo.

415 delle 487 voci modificate, pari all’85,2%, comportano infatti una variazione del percorso produttivo, senza necessariamente determinare una modifica del valore numerico delle emissioni totali.

Si tratta tuttavia di una correzione di primaria importanza. Il percorso produttivo determina infatti il parametro di riferimento CBAM (benchmark) da applicare ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 e incide quindi direttamente sul calcolo dell’aggiustamento relativo all’assegnazione gratuita.

Come chiarito nei considerando del regolamento correttivo, gli indicatori mancanti o inesatti presenti nella versione originaria rendevano, di fatto, impossibile il corretto calcolo di tale aggiustamento.

Per gli importatori di prodotti siderurgici provenienti dai paesi dell’area balcanica e dell’Europa orientale, risultano particolarmente rilevanti le correzioni relative a:

  • Macedonia del Nord: 141 variazioni del percorso produttivo;
  • Bosnia-Erzegovina: 7 variazioni;
  • Federazione Russa: 1 variazione di valore e 6 relative al percorso produttivo;
  • Serbia: 6 variazioni;
  • Turchia: 6 variazioni;
  • Ucraina: 6 variazioni;
  • Albania: 1 variazione.

e) Revisione della metodologia di calcolo della maggiorazione (mark-up)

Le versioni precedenti degli allegati contenevano colonne recanti valori predefiniti già comprensivi della maggiorazione prevista per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Il regolamento correttivo elimina tali colonne e chiarisce che:

  • i valori di base riportati negli allegati I e IV esprimono le emissioni totali senza maggiorazione;
  • la maggiorazione — pari al 10% per il 2026, al 20% per il 2027 e al 30% dal 2028 per cemento, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno, nonché all’1% dal 2026 per i fertilizzanti — viene calcolata direttamente dal Registro CBAM al momento della determinazione del numero di certificati da restituire;
  • le colonne relative alle emissioni dirette e indirette presenti negli allegati hanno carattere meramente informativo.

La modifica presenta rilevanti implicazioni operative. I dichiaranti CBAM autorizzati e i soggetti che gestiscono i relativi sistemi informativi dovranno aggiornare le proprie proiezioni di costo e verificare che il calcolo della maggiorazione venga effettuato secondo la metodologia corretta.

L’impatto finanziario delle correzioni non deve essere sottovalutato. Una variazione di soli 0,2 tCO₂e per tonnellata su un’importazione di 10.000 tonnellate di acciaio può tradursi in un numero significativo di certificati CBAM aggiuntivi e, a seconda del prezzo ETS applicabile, in un rilevante incremento dei costi di conformità.

Gli operatori che hanno effettuato proiezioni di budget o accantonamenti nella prima parte del 2026 sulla base dei valori originari del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, saranno costretti a ricalcolare i valori.

Si rammenta, infine, che le modifiche interessano esclusivamente le combinazioni paese/codice CN espressamente indicate negli allegati corretti. Per i paesi e i codici non menzionati continuano ad applicarsi i valori previsti dalla tabella «Altri paesi e territori».

Gli operatori sono pertanto invitati a verificare la propria specifica combinazione paese/codice CN alla luce degli allegati aggiornati del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740.

A tal riguardo, con Avviso del 13 agosto 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha richiamato l’attenzione degli operatori economici italiani sulla pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740, precisando che l’atto, pur essendo entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, si applica obbligatoriamente e in tutti i suoi elementi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L’ADM ha inoltre evidenziato l’esigenza di riesaminare e, ove necessario, rettificare le dichiarazioni doganali già presentate nel corso dell’anno che abbiano fatto riferimento ai valori predefiniti previsti dalla versione originaria del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, nonché di applicare i valori corretti alle dichiarazioni future.

II. La nuova funzionalità del Registro CBAM: monitoraggio della soglia di esenzione

Con  l’Avviso del 6 agosto 2026, l’ADM ha reso noto che i Servizi della Commissione europea hanno implementato nel Registro CBAM una nuova funzionalità destinata a tutti gli importatori di merci rientranti nell’ambito di applicazione del meccanismo, compresi quelli che non hanno ancora richiesto, o ottenuto, lo status di «dichiarante CBAM autorizzato» ai sensi del Regolamento (UE) 2023/956.

La funzionalità consente di monitorare continuativamente l’andamento delle proprie operazioni doganali in ambito CBAM, al fine di tenere sotto controllo il volume cumulato delle importazioni rispetto alla soglia di esenzione di 50 tonnellate annue, prevista dall’articolo 2bis del Regolamento (UE) 2023/956.

Per accedere allo strumento, gli operatori devono richiedere l’attivazione del profilo denominato DRMCViewInformation tramite il sistema autorizzativo doganale MAU (Modello Autorizzativo Unico) gestito dall’ADM. Gli operatori non ancora registrati al portale del Registro CBAM definitivo devono previamente completare la procedura di accreditamento, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito dell’ADM.

III. La serie di Guidance operative per gli operatori extra-UE

Il 14 agosto 2026, la DG TAXUD della Commissione europea ha pubblicato dieci documenti di orientamento destinati principalmente agli operatori di impianti situati al di fuori dell’Unione europea che producono merci CBAM, nonché ai dichiaranti CBAM autorizzati e ai verificatori coinvolti nel ciclo di conformità.

La serie è articolata in quattro linee guida generali e sei linee guida settoriali.

Linee guida generali

  • Guidance n. 1 – Introduction to CBAM concepts: panoramica del meccanismo CBAM, del ciclo di conformità, dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché delle principali scadenze ed esenzioni previste per il periodo definitivo.
  • Guidance n. 2 – Quick guide for non-EU operators: guida sintetica ai concetti chiave relativi al monitoraggio delle emissioni incorporate, con rimandi ai documenti di maggiore dettaglio della serie.
  • Guidance n. 3 – Calculation of embedded emissions: obblighi e raccomandazioni in materia di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni per i produttori di merci CBAM.
  • Guidance n. 4 – Calculation of the free allocation adjustment: metodologia di calcolo dell’aggiustamento relativo all’assegnazione gratuita ai fini della determinazione del numero di certificati CBAM da restituire.

Linee guida settoriali

  • Guidance n. 5a – Cemento
  • Guidance n. 5b – Idrogeno
  • Guidance n. 5c – Fertilizzanti
  • Guidance n. 5d – Ferro e acciaio
  • Guidance n. 5e – Alluminio
  • Guidance n. 5f – Elettricità

IV. La Guidance sulla verifica CBAM

Da ultimo, il 24 agosto 2026, i Servizi della Commissione europea hanno pubblicato la Guidance on CBAM Verification and Accreditation for Verifiers and National Accreditation Bodies, documento di particolare rilievo per i verificatori accreditati e per gli organismi nazionali di accreditamento (National Accreditation Bodies – NAB) che operano nell’ambito del sistema CBAM.

Il documento, pur non avendo carattere giuridicamente vincolante, illustra i requisiti previsti dal Regolamento CBAM in materia di verifica da parte di terzi delle relazioni sulle emissioni degli operatori di impianti situati al di fuori dell’Unione europea per il periodo definitivo, iniziato il 1° gennaio 2026.

I principali ambiti trattati includono:

  • Aspetti tecnici della verifica: calcolo delle emissioni incorporate, ruolo dei precursori, emissioni indirette, assegnazione gratuita incorporata e monitoraggio presso gli impianti.
  • Principi di verifica: affidabilità, indipendenza del verificatore, scetticismo professionale, livello ragionevole di assurance e materialità.
  • Processo di verifica: dalla fase precontrattuale all’emissione del rapporto di verifica, comprese le visite in situ — fisiche, virtuali o oggetto di rinuncia — la documentazione interna e la revisione indipendente.
  • Valutazione del Piano di monitoraggio: ruolo del verificatore nella validazione del piano e possibili approcci integrati o separati rispetto alla verifica annuale.
  • Trattamento di irregolarità e non conformità: soglie di materialità, pari al 5% delle emissioni incorporate specifiche per codice CN, e approccio sia quantitativo sia qualitativo.
  • Requisiti applicabili ai verificatori: processo di mantenimento della competenza, imparzialità e indipendenza, rotazione obbligatoria del CBAM lead auditor dopo cinque anni consecutivi e ricorso all’outsourcing.
  • Accreditamento e organismi di accreditamento: processo di accreditamento, sorveglianza annuale, riaccreditamento e misure amministrative.
  • Scambio di informazioni: cooperazione tra NAB, autorità competenti nazionali e Commissione europea, nonché gestione del database dei verificatori accreditati nel Registro CBAM.

Considerazioni conclusive

Il mese di agosto 2026 ha rappresentato un importante momento di consolidamento del quadro normativo e operativo del CBAM per il periodo definitivo.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740, applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2026, richiede agli operatori un’attenta verifica dell’impatto delle modifiche sulle operazioni già effettuate e l’aggiornamento dei sistemi utilizzati per il calcolo delle emissioni e dei costi di conformità.

La nuova funzionalità del Registro CBAM fornisce inoltre agli importatori uno strumento concreto per monitorare preventivamente il superamento della soglia di esenzione, contribuendo a ridurre il rischio di inadempimenti involontari.

Le Guidance operative pubblicate il 14 agosto, unitamente alle nuove linee guida sulla verifica, completano il quadro documentale di riferimento per il periodo definitivo, fornendo agli operatori di impianti, ai dichiaranti CBAM autorizzati e ai verificatori indicazioni operative utili per strutturare correttamente i sistemi di monitoraggio, rendicontazione e verifica delle emissioni incorporate.

I professionisti dello Studio Legale Padovan continueranno a monitorare gli sviluppi del meccanismo CBAM, assistendo gli operatori nella corretta applicazione dei nuovi valori predefiniti, nella verifica della conformità delle dichiarazioni doganali già presentate, nella strutturazione dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni incorporate e nella gestione dei rapporti con i fornitori extra-UE e con i verificatori accreditati nell’ambito del ciclo di conformità del periodo definitivo.

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