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CBAM: LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE E OPERATIVE DI SETTEMBRE 2026

Studio Legale Padovan

Settembre 2026 ha portato importanti sviluppi sul fronte CBAM. Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione negoziale sull’estensione del meccanismo ai prodotti a valle e sul rafforzamento delle misure antielusione, aprendo la fase dei triloghi istituzionali. Sul piano operativo, la Commissione europea ha confermato al 100% il fattore di correzione transettoriale per il periodo 2026-2030, mentre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato la proroga al 31 dicembre 2026 del codice documento TARIC Y238.

Di seguito, una sintesi delle principali novità.

I. Il testo adottato dal Parlamento europeo sull’estensione del CBAM ai prodotti a valle e sulle misure antielusione

Il 15 settembre 2026, il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, la propria posizione sul progetto di regolamento che modifica il Reg. (UE) 2023/956 quanto all’estensione dell’ambito di applicazione ai prodotti a valle (downstream goods) e al rafforzamento delle misure antielusione (P10_TA(2026)0276, fascicolo interistituzionale 2025/0419(COD)).

La materia è ora destinata alle negoziazioni interistituzionali tra Parlamento, Consiglio e Commissione. La posizione qui descritta è quindi quella adottata dal Parlamento europeo e non costituisce ancora il testo definitivo del regolamento, che potrà essere modificato nel corso del trilogo.

1.1 L’estensione ai prodotti a valle: impianto e perimetro

L’elemento centrale della riforma è l’estensione progressiva del CBAM ai prodotti ad alta intensità di acciaio e alluminio collocati a valle della filiera produttiva.

Il Parlamento ha modificato il primo considerando della proposta, prevedendo che l’estensione dell’ambito applicativo ai prodotti a valle dell’Allegato I avvenga «on the basis of quantitative and transparent methodologies». L’inserimento di tale criterio assume particolare rilievo in quanto mira a limitare il margine di discrezionalità della Commissione nell’individuazione dei prodotti da assoggettare al CBAM, richiedendo che l’ampliamento del perimetro sia fondato su metodologie quantitative, trasparenti e verificabili e garantendo maggiore prevedibilità agli operatori interessati.

Sul piano merceologico, il Parlamento ha adottato un ampio elenco di nuovi codici NC relativi a prodotti e componenti in acciaio e alluminio, comprendendo, a titolo esemplificativo, componenti meccanici, parti di autoveicoli (codici 8708), motori elettrici e generatori (8501), trasformatori (8504), strutture metalliche prefabbricate (9406), apparecchiature medicali (9018) e apparecchi per uso domestico.

È opportuno sottolineare che l’estensione del perimetro tramite la NOTA 1 proposta dal Consiglio, relativa a circa 200 codici NC aggiuntivi, come illustrato nel nostro precedente post, e quella prevista dalla posizione del Parlamento non sono ancora testi concordati: costituiscono le rispettive posizioni negoziali e saranno oggetto di confronto nel trilogo.

1.2 Le misure antielusione e la nozione di resource shuffling

Come anticipato nel nostro precedente contributo, in relazione alla posizione del Consiglio, il rischio di resource shuffling rappresenta uno dei temi centrali della riforma.

Il Parlamento introduce espressamente tale nozione nella definizione di «pratiche abusive» di cui all’art. 3, punto 35, del Reg. (UE) 2023/956.

Per resource shuffling si intende, in sostanza, la riorganizzazione della produzione, delle vendite o della catena di approvvigionamento finalizzata a destinare al mercato dell’Unione merci caratterizzate da una minore intensità emissiva, trasferendo altrove le produzioni a maggiore intensità, senza che ne derivi una riduzione netta delle emissioni globali del produttore nel Paese di origine.

Si tratta di un chiarimento definitorio rilevante, in quanto fornisce un riferimento normativo esplicito per contrastare eventuali riorganizzazioni delle supply chain finalizzate esclusivamente a ridurre l’onere CBAM senza una corrispondente riduzione delle emissioni complessive.

Coerentemente, il Parlamento rafforza il regime dei valori predefiniti (default values) per le combinazioni di merci e Paesi di origine identificate come maggiormente esposte a pratiche abusive. In tali casi, i valori predefiniti si applicano, salvo che il dichiarante CBAM dimostri il rispetto delle condizioni previste per escludere la sussistenza di pratiche abusive.

Tra i criteri rilevanti ai fini dell’individuazione delle combinazioni a rischio rientrano, tra l’altro, i) la capacità produttiva a basse emissioni rispetto ai volumi esportati verso l’Unione, ii) la presenza di meccanismi di carbon pricing nel Paese di origine e iii) l’eterogeneità delle intensità emissive.

1.3 Soppressione della clausola di salvaguardia (art. 27-bis)

In linea con la posizione già espressa dalla commissione ENVI nel draft report del 10 aprile 2026, il Parlamento ha soppresso la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 27-bis della proposta della Commissione, che avrebbe consentito la rimozione temporanea di un bene dall’Allegato I in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili idonee a determinare gravi danni al mercato interno.

Come anticipato nel nostro precedente post, la posizione del Consiglio è su questo punto divergente: la clausola è infatti presente nell’orientamento generale adottato dal Consiglio il 12 giugno 2026 e rappresenterà pertanto uno dei nodi del trilogo.

1.4 Rottami metallici e disciplina del pre-consumer scrap

Il Parlamento introduce una distinzione rilevante per i rottami metallici.

Per quanto riguarda l’alluminio, i rottami pre-consumo (pre-consumer aluminium scrap) sono presi in considerazione nel calcolo delle emissioni incorporate. Per l’acciaio, invece, le emissioni associate ai rottami pre-consumo devono essere comunicate, ma non sono computate nel calcolo delle emissioni incorporate.

Il Parlamento prevede inoltre un valore predefinito unico per tutto l’alluminio grezzo (unwrought aluminium), senza distinguere tra alluminio primario e secondario, basato sull’intensità media di CO₂ della produzione di alluminio primario nel Paese di fusione.

1.5 La deroga temporanea per le regioni ultraperiferiche

Il Parlamento introduce infine la possibilità per gli Stati membri di notificare alla Commissione una deroga temporanea all’applicazione del CBAM per determinati beni importati nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’art. 349 TFUE e destinati esclusivamente al consumo o alla trasformazione locale.

La deroga, della durata di quattro anni e rinnovabile, è subordinata a condizioni specifiche, tra cui l’assenza di alternative di approvvigionamento praticabili a breve termine all’interno del territorio doganale dell’Unione e la dimostrazione che l’applicazione del CBAM comporterebbe impatti socioeconomici sproporzionati nella regione interessata.

II. Il fattore di correzione transettoriale per il periodo 2026-2030: confermato al 100%

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1862, adottata il 23 luglio 2026 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026, la Commissione europea ha determinato il fattore di correzione transettoriale (Cross-Sectoral Correction Factor – CSCF) uniforme applicabile alle assegnazioni gratuite di quote ETS per il periodo 2026-2030, fissandolo al 100%.

2.1 Cos’è il fattore di correzione transettoriale e perché rileva per il CBAM

Il fattore di correzione transettoriale è lo strumento mediante il quale la Commissione adegua le assegnazioni gratuite di quote ETS qualora la somma complessiva delle assegnazioni preliminari ecceda il quantitativo massimo annuo disponibile ai sensi dell’art. 10-bis, par. 5, della direttiva 2003/87/CE.

In concreto, un CSCF pari al 100% significa che non viene applicata alcuna riduzione trasversale alle assegnazioni gratuite: le quote calcolate sulla base dei pertinenti parametri di riferimento sono quindi mantenute integralmente.

Il CSCF assume rilevanza anche nel contesto CBAM attraverso il meccanismo dell’aggiustamento per l’assegnazione gratuita incorporata (free allocation adjustment), disciplinato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620.

Le emissioni incorporate nelle merci CBAM importate non determinano infatti, in ogni caso, l’obbligo di restituzione di un numero di certificati corrispondente alla totalità delle emissioni dichiarate. Il calcolo tiene conto anche della quota di assegnazione gratuita che un produttore dell’Unione avrebbe teoricamente ricevuto per la produzione del medesimo bene.

La conferma del CSCF al 100% implica quindi che, per il periodo 2026-2030, non viene applicata un’ulteriore riduzione trasversale alle assegnazioni gratuite rilevanti ai fini del calcolo dell’aggiustamento CBAM.

III. La proroga del codice TARIC Y238 al 31 dicembre 2026: l’avviso dell’ADM

Con avviso del 15 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Direzione Dogane, ha comunicato che la Commissione europea ha prorogato al 31 dicembre 2026 la validità del codice documento TARIC Y238, originariamente prevista fino al 27 settembre 2026.

3.1 La funzione del codice Y238 nel regime definitivo CBAM

Il codice documento TARIC Y238 consente agli importatori che, pur non avendo ancora ottenuto lo status di dichiarante CBAM autorizzato (authorised CBAM declarant), abbiano correttamente presentato la domanda entro il 31 marzo 2026, di effettuare le operazioni di importazione rientranti nell’ambito di applicazione del Reg. (UE) 2023/956 secondo le modalità previste dalla disciplina transitoria.

Il codice consente quindi di gestire la fase intercorrente tra la presentazione della domanda e il rilascio dell’autorizzazione, evitando che la mancata conclusione dell’istruttoria entro la scadenza originaria determini automaticamente l’impossibilità di effettuare le importazioni interessate.

3.2 La proroga e gli adempimenti per gli operatori

La proroga al 31 dicembre 2026 consente agli operatori che hanno presentato tempestivamente la domanda di continuare a operare nelle condizioni previste dalla disciplina transitoria, in attesa della conclusione dell’istruttoria.

Gli operatori interessati dovranno pertanto:

  • verificare lo stato della propria domanda presso l’autorità competente;
  • assicurarsi di aver correttamente attivato il profilo di accesso al Registro CBAM;
  • continuare a utilizzare il codice Y238 nelle dichiarazioni doganali, ove ne ricorrano i presupposti, fino all’ottenimento dell’autorizzazione formale e del relativo numero di conto CBAM.

La proroga del codice non costituisce, tuttavia, una proroga del termine per la presentazione delle domande di autorizzazione: riguarda esclusivamente gli operatori che abbiano già presentato la domanda entro il termine previsto.

Considerazioni conclusive

Gli sviluppi di settembre 2026 confermano l’accelerazione del processo di evoluzione del quadro normativo e operativo CBAM.

L’adozione della posizione negoziale del Parlamento europeo sull’estensione ai prodotti a valle e sul rafforzamento delle misure antielusione apre la fase dei triloghi istituzionali. Particolare attenzione dovrà essere prestata al perimetro dei nuovi prodotti, alla disciplina del resource shuffling, alla clausola di salvaguardia e al trattamento dei rottami metallici, rispetto ai quali permangono differenze tra le posizioni di Parlamento e Consiglio.

La conferma del fattore di correzione transettoriale al 100% per il periodo 2026-2030 costituisce un elemento rilevante ai fini della determinazione dell’aggiustamento per l’assegnazione gratuita, mentre la proroga del codice TARIC Y238 al 31 dicembre 2026 assicura continuità operativa agli importatori che hanno presentato tempestivamente la domanda di autorizzazione e sono ancora in attesa della conclusione dell’istruttoria.

È quindi opportuno che gli operatori continuino a monitorare l’evoluzione della riforma e lo stato delle proprie procedure di autorizzazione CBAM, verificando al contempo la corretta gestione degli adempimenti doganali e delle informazioni relative alle emissioni incorporate.

Lo Studio Legale Padovan continuerà a monitorare gli sviluppi del trilogo e dell’iter di attuazione del CBAM, assistendo gli operatori nella comprensione delle nuove disposizioni, nella gestione dei rapporti con le autorità competenti e nella strutturazione dei sistemi di monitoraggio, rendicontazione e verifica delle emissioni incorporate.

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