MODIFICHE ALL’ELENCO DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO RICICLAGGIO UE

Il 9 luglio 2020 entrerà in vigore il Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020, che modifica il Regolamento delegato 2016/1675. Il nuovo Regolamento delegato ha rimosso dall’elenco di cui all’Allegato del Regolamento 2016/1675 i seguenti paesi: Bosnia- Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia. Sono invece stati aggiunti: Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe.
Mentre il depennamento dei sei paesi sopra elencati sarà efficace a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento, l’inserimento dei nuovi Paesi avrà efficacia solo a partire dal 1° ottobre 2020.
La modifica introdotta dal Regolamento delegato è di primario interesse per i soggetti obbligati di cui al D.lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) in quanto l’art. 24 impone agli stessi di applicare sempre misure rafforzate di adeguata verifica in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. È opportuno però notare che molti dei nuovi paesi introdotti nell’elenco sono già stati classificati.