VERSO LA PIENA ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA DEFORESTAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

Verso la piena attuazione del Regolamento sulla Deforestazione dell’Unione europea

Il Regolamento (UE) n. 2023/1115 (“Reg. 2023/1115” o “Regolamento Deforestazione”) , in vigore dallo scorso 29 giugno, è attualmente in una fase transitoria: fino al 30 dicembre 2024, infatti, rimarrà in vigore il sistema stabilito dal Regolamento (UE) n. 995/2010 (“Regolamento Legno”), mentre i principali obblighi stabiliti dal nuovo Regolamento non sono ancora applicabili. Come discusso in un precedente post, il Reg. 2023/1115 imporrà un divieto totale sull’immissione sul mercato europeo di tutte le merci e i prodotti soggetti al medesimo, a meno che questi non soddisfino tre condizioni cumulative: (a) siano a deforestazione zero; (b) siano stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione; e (c) siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

Il Regolamento Deforestazione espande significativamente l’ambito di applicazione del Regolamento Legno. Infatti, la nuova normativa europea regolamenta l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché l’esportazione dall’Unione, di beni che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno”. Inoltre, il Regolamento Deforestazione impone un sistema di due diligence e criteri di valutazione del rischio molto più stringenti rispetto al sistema attualmente in vigore.

Ai fini dell’attuazione degli obblighi di valutazione del rischio, il Regolamento Deforestazione istituisce il cosiddetto “sistema di valutazione comparativa” (“country benchmarking system”), ossia una classifica di Paesi per i quali il rischio di importazione dei beni soggetti al Regolamento sulla Deforestazione comporterà una verifica di dovuta diligenza più rigorosa, a seconda di tre categorie: paesi ad “alto rischio”, a “basso rischio” e a “rischio standard”. Dal 29 giugno 2023, data di entrata in vigore del Regolamento Deforestazione, è stato assegnato un livello di rischio standard a tutti i paesi. Tuttavia, entro il 30 dicembre 2024, quando diventeranno vincolanti per gli operatori europei i principali obblighi stabiliti dal Regolamento, la Commissione europea dovrà, tramite l’adozione di atti di esecuzione, predisporre l’elenco dei paesi, o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio ai sensi del “sistema di valutazione comparativa”. Tale elenco sarà riesaminato e, se del caso aggiornato, ogniqualvolta sia necessario, alla luce di eventuali nuovi elementi di prova. La Commissione ha avviato negoziati con i paesi interessati, ai fini di determinare i livelli di rischio di ognuno, così come per individuare e analizzare la documentazione che ogni paese può produrre ai fini della dovuta diligenza.

Il Regolamento Deforestazione avrà un impatto significativo sull’importazione nel territorio unionale dei prodotti interessati, soprattutto se provenienti da paesi come il Brasile (principale esportatore verso l’UE di bovini, caffè e soia, nonché importante esportatore di legname), la Russia (principale esportatore di legname), l’Indonesia, la Malesia (principali esportatori di palma da olio) e il Vietnam (importante esportatore di caffè).

Inoltre, sempre entro il 30 dicembre 2024, la Commissione dovrà istituire un sistema di informazione che assicurerà, tra gli altri, la registrazione di operatori e commercianti e dei relativi mandatari nell’Unione, la registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, con comunicazione all’operatore o al commerciante interessato di un numero di riferimento per ciascuna dichiarazione presentata attraverso il sistema di informazione, e la registrazione dell’esito dei controlli su tali dichiarazioni.

Come abbiamo esaminato in un nostro contributo sul tema, il nuovo Regolamento Deforestazione è complesso e controverso. Ad esempio, i nuovi obblighi richiederanno agli operatori di determinare non solo se un certo prodotto sia stato fabbricato in una zona esente da deforestazione, ma anche che tutti gli elementi che esso contiene o, nel caso del bestiame, con cui è stato alimentato, siano anch’essi a deforestazione zero. Si tratta, pertanto, di un impatto sistemico su tutta la catena di approvvigionamento non solo delle commodity interessate, ma anche dei beni di consumo.

L’esperienza dello Studio Legale Padovan nell’ambito della conformità alla regolamentazione in materia di importazione ed esportazione consente ai nostri professionisti di offrire agli operatori italiani ed europei interessati un supporto unico nel comprendere i nuovi obblighi di due diligence del Regolamento Deforestazione.