REATO EUROPEO PER LA VIOLAZIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI: IL PARLAMENTO UE APPROVA LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo, nell’ambito del trilogo legislativo unionale di cui avevamo già parlato qui, ha adottato il testo della proposta di Direttiva per disciplinare la violazione delle sanzioni economiche imposte dall’UE, tra i c.d. “reati europei” di cui all’art. 83 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), che consente, per quelle fattispecie identificate nel medesimo art. 83, all’Unione di emanare direttive che impongono agli Stati Membri un obbligo di qualificazione penale di determinati comportamenti e regolano i minimi di pena edittale. La Direttiva proposta diventerà vincolante per gli Stati membri dell’Unione europea solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio.

Il testo approvato dal Parlamento Europeo permette comunque di anticipare le caratteristiche essenziali del nuovo reato prossimo ad essere definitivamente introdotto.

Scopo e definizioni

La proposta Direttiva ha l’obiettivo di stabilire norme minime sulle definizioni delle condotte vietate e sulle relative pene in relazione alla violazione delle misure restrittive adottate dall’UE adottate ai sensi dell’art. 215 del TFUE o dell’art. 29 del Trattato sull’Unione Europea (“TUE”).

In particolare, già l’art. 2 definisce alcuni concetti essenziali, quali fondi, risorse economiche e relativo congelamento, riprendendo il testo già usato, ad esempio, nell’art. 1 del Regolamento (UE) 269/2014 che impone misure restrittive di carattere soggettivo nei confronti della Russia. Di particolare rilevanza per l’Italia resta il tema delle risorse economiche, data la divergenza d’interpretazione sul tema tra la Cassazione, nella c.d. “Ordinanza Safilo”, e numerose altre autorità unionali e nazionali.

Condotte vietate

Ai sensi dell’art. 3 della proposta Direttiva, gli Stati membri dell’UE dovranno criminalizzare le seguenti fattispecie, purché effettuate in violazione di un obbligo di cui alle misure restrittive UE:

  • la messa a disposizione, direttamente o indirettamente, di fondi o risorse economiche a un soggetto o entità designata;
  • il mancato congelamento di fondi o risorse economiche possedute, detenute o controllate da un soggetto o un’entità designata;
  • il permesso di entrata o di transito nel territorio dell’Unione a soggetti designati;
  • l’effettuazione di transazioni con un Paese terzo soggetto a misure restrittive o con entità da questo possedute o controllate, inclusa l’esecuzione di contratti pubblici;
  • la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita, l’acquisto, il trasferimento, il transito o il trasporto di prodotti ristretti, la prestazione di servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi nonché di assistenza finanziaria o l’erogazione di finanziamenti;
  • l’elusione delle misure restrittive attraverso (i) lo spostamento di fondi o risorse economiche per evitarne il congelamento, (ii) la prestazione di informazioni false o fuorvianti per nascondere la presenza di un soggetto designato in un’operazione, (iii) il mancato rispetto di obblighi relativi alla notifica alle autorità di informazioni su fondi congelati anche in capo ai soggetti designati stessi.

Particolarmente rilevanti, sul punto, sono poi le previsioni (i) della possibilità, per gli Stati membri, di non criminalizzare quelle violazioni che si riferiscano a beni, servizi, fondi e/o risorse economiche di un valore inferiore a €10.000 e (ii) dell’obbligo, per gli Stati membri, di criminalizzare la violazione delle misure di export/import e relativi servizi non solo a titolo doloso, ma anche per colpa grave, quantomeno con riferimento a quelle violazioni che abbiano per oggetto i beni della Common Military List dell’Unione e i prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del Regolamento (UE) 2021/821.

Sarà inoltre prevista anche la criminalizzazione di condotte atte a istigare o concorrere alla commissione dei predetti reati, oltre a prevedere e punire alcune fattispecie di reato tentato, ma non consumato.

Sanzioni penali e amministrative

La proposta Direttiva prevede inoltre alcuni limiti minimi delle pene. In particolare, per quanto riguarda le persone fisiche, gli Stati dovranno prevedere pene efficaci, proporzionate e dissuasive, vale a dire:

  • per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’autorità relativamente a fondi e risorse economiche congelate, una pena che preveda, nel suo massimo edittale, almeno 1 anno di reclusione se i fondi e/o le risorse economiche hanno un valore di almeno €100.000 (centomila) al momento della commissione del reato;
  • per la violazione e/o elusione delle misure di congelamento, una pena che preveda, nel suo massimo edittale, almeno 5 anni di reclusione se i fondi e/o le risorse economiche hanno un valore di almeno €100.000 (centomila) al momento della commissione del reato;
  • per la violazione del divieto di far entrare a transitare nel territorio dell’UE soggetti designati, una pena che preveda, nel suo massimo edittale, almeno 3 anni di reclusione;
  • per le atre violazioni, soprattutto di carattere merceologico, una pena che preveda, nel suo massimo edittale, almeno 5 anni di reclusione se i prodotti e/o servizi hanno un valore di almeno €100.000 (centomila) al momento della commissione del reato, salvo che si tratti di prodotti di cui alla Common Military List dell’Unione e i prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del Regolamento (UE) 2021/821, nel qual caso non si applica alcun limite di valore.

In aggiunta, la Direttiva propone l’obbligo di prevedere le seguenti pene accessorie per le persone fisiche:

  • sanzioni pecuniarie proporzionali alla gravità della violazione del precetto normativo;
  • ritiro dei permessi o delle autorizzazioni a compiere attività che hanno dato luogo alla violazione del precetto;
  • divieto di ricoprire in una società/persona giuridica una carica equiparabile a quella rivestita al momento della commissione del reato;
  • divieto temporaneo di ricoprire cariche pubbliche;
  • laddove vi sia un interesse pubblico in tal senso, la pubblicazione della sentenza di condanna, includendo i riferimenti alla pena inflitta e, solo in casi eccezionali, i dati personali della persona condannata.

Con riferimento, invece, alle persone giuridiche, il proposto articolo 6 richiede agli Stati, anzitutto, di prevedere che le stesse siano responsabili per la commissione del reato in esame da parte di una o più persone con ruoli apicali nelle persone giuridiche stesse. In Italia, ciò dovrebbe tradursi nell’inserimento della violazione delle misure restrittive UE tra i reati presupposto di cui al D. lgs. 231/2021.

In particolare, le persone giuridiche dovranno essere soggette a una sanzione pecuniaria (penale o amministrativa) nei seguenti termini minimi:

  • per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’autorità relativamente a fondi e risorse economiche congelate, una sanzione pari nel suo massimo ad almeno l’1% del fatturato globale della società, o nell’esercizio precedente alla violazione o nell’esercizio precedente all’imposizione della sanzione; oppure
  • un ammontare pari a €8.000.000 (otto milioni).
  • Per tutte le altre violazioni, una sanzione pari nel suo massimo ad almeno il 5% del fatturato globale della società, o nell’esercizio precedente alla violazione o nell’esercizio precedente all’imposizione della sanzione; oppure
  • un ammontare pari a €40.000.000 (quaranta milioni).

Circostanze aggravanti e attenuanti

Ai sensi degli artt. 8 e 9, la Direttiva propone altresì circostanze aggravanti e attenuanti. In particolare, le prime sarebbero:

  • la violazione viene commessa nell’ambito di un’organizzazione criminale come definita nella Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  • l’utilizzo di documenti falsificati;
  • la violazione è stata compiuta da un soggetto qualificato nell’espletamento delle sue funzioni professionali;
  • la violazione è stata compiuta da un pubblico ufficiale nell’espletamento delle sue funzioni;
  • la violazione ha permesso di ottenere un beneficio finanziario o di evitare una spesa di carattere sostanziale;
  • il soggetto responsabile ha distrutto delle prove e/o ha minacciati le vittime o coloro che lo hanno denunciato;
  • la persona fisica o giuridica è già stata precedentemente condannata per la violazione delle misure restrittive UE.

Le circostanze attenuanti, invece, sarebbero le seguenti, le quali esprimono una certa vicinanza alla voluntary disclosure:

  • il soggetto responsabile fornisce all’autorità informazioni, che le stesse non avrebbero potuto reperire altrimenti, aiutando a incriminare anche altri responsabili;
  • il soggetto responsabile fornisce all’autorità informazioni che le stesse non avrebbero potuto reperire altrimenti, aiutando a individuare delle prove.

 

Giurisdizione e cooperazione

Ai fini di rendere esecutive le sanzioni descritte, la Direttiva propone che gli Stati si adoperino affinché la loro giurisdizione riguardi le violazioni che occorrono:

  • in parte o in tutto nel loro territorio;
  • su una nave o un aereo battente loro barriera;
  • su un soggetto responsabile che abbia la cittadinanza di tale Stato.

Allo stesso tempo, gli Stati dovranno informare la Commissione ove intendano estendere la propria giurisdizione anche su condotte perpetrate in tutto al di fuori del loro territorio, laddove:

  • il responsabile sia un residente abituale di tali Stati;
  • il responsabile sia un loro pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • la violazione sia commessa a beneficio di una persona giuridica residente nel loro territorio;
  • la violazione sia commessa a beneficio di una persona giuridica la cui attività sia svolta in tutto o in parte nel loro territorio.

Ove possa esservi un conflitto di giurisdizione tra due diversi Stati membri, gli stessi sono invitati a cooperare per determinare tra loro la ripartizione di giurisdizione. Allo stesso tempo, gli Stati dovranno individuare delle autorità specifiche che si occupino, nell’ambito della cooperazione infraunionale, di:

  • garantire le priorità comuni e il coordinamento tra l’enforcement penale e amministrativo;
  • scambiare informazioni per fini strategici;
  • consultarsi sulle singole investigazioni.

Gli Stati membri, infine, dovranno cooperare con Europol, Eurojust, EPPO e la Commissione per quanto riguarda tutte le questioni che coinvolgano più d’uno Stato (“criminal offences of a cross-border nature”).

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti di un’esperienza pluridecennale nell’ambito delle sanzioni economiche internazionali, restano a disposizione di individui, imprese e istituti finanziari per assisterli nella compliance con le misure restrittive UE e per gestire le implicazioni derivanti dall’ormai prossimo reato europeo in materia.