L’ATTUAZIONE IN ITALIA DEI NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALL’ARTICOLO 5 NOVODECIES DEL REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014

In data 18 dicembre 2023, il Regolamento (UE) 2023/2878 (c.d. “dodicesimo pacchetto” di sanzioni contro la Russia, di cui avevamo già parlato in questo post), modificando il Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”), aveva introdotto l’articolo 5 novodecies ai sensi del quale erano stati inseriti due nuovi obblighi di comunicazione relativi alla movimentazione di fondi. Tali obblighi sono recentemente entrati in pieno vigore e interessano sia gli operatori commerciali, sia gli operatori finanziari unionali.

In particolare, a partire dal 1° maggio 2024, ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 novodecies, tutte le entità, le persone giuridiche e gli organismi stabiliti nell’Unione Europea e appartenenti per più del 40%, direttamente o indirettamente a (i) cittadini russi, (ii) persone fisiche residenti in Russia o (iii) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia devono notificare ogni tre mesi all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono stabili, le informazioni relative al trasferimento di fondi superiori a € 100.000 effettuato, direttamente o indirettamente, con una o più transazioni, verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

In Italia tali informazioni relative al trasferimento dei fondi devono essere inoltrate al Comitato di Sicurezza Finanziaria (“CSF”). A tal fine, il notificante è tenuto a registrarsi al Dipartimento del Tesoro in modo tale da poter poi accedere al Portale ‘Gesafin’, ove darà indicazione di tutte le informazioni richieste.

Il paragrafo 2 dell’articolo 5 novodecies del Reg. 833/2014, invece, prevede gli obblighi di comunicazione in capo a enti creditizi e finanziari. A partire dal 1° luglio 2024, questi sono tenuti a trasmettere, all’autorità competente dello Stato membro in cui sono situati, le informazioni relative ai trasferimenti di fondi cumulativamente superiori a € 100.000 effettuati verso paesi terzi nel semestre precedente per conto di persone giuridiche, entità e organismi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 novodecies. Tali informazioni dovranno essere trasmesse all’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”), la quale ha chiarito in una recente comunicazione le modalità di adempimento di tali obblighi.

Anche per tali adempimenti è richiesta la registrazione da parte di enti creditizi e finanziari all’interno del Portale Infostat-Uif; per questo tipo di segnalazioni l’UIF ha creato un’apposita rilevazione denominata “Trasferimenti RUssi” (“TRU”).

Le istituzioni finanziarie dovranno essere registrate come “Partner UIF” prima della trasmissione delle informazioni pertinenti. Se si tratta della loro prima registrazione all’Anagrafe UIF, dovranno seguire le istruzioni fornite dalla stessa autorità al seguente link. Gli enti già registrati all’Anagrafe come partner UIF potranno aderire alla nuova rilevazione con identificativo TRU con le modalità descritte nel capitolo 3 delle istruzioni (funzione di “Adesione a survey”) al verificarsi dei presupposti per l’invio della prima segnalazione.

Gli obblighi di comunicazione sono ad oggi in vigore e vanno adempiuti entro specifici termini: la prima relazione, relativa ai trasferimenti di fondi avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, dovrà essere inviata alla UIF entro il 15 luglio 2024. La seconda relazione dovrà invece essere trasmessa entro il 15 gennaio 2025.

La UIF ha altresì previsto uno schema segnaletico, dove è possibile trovare una descrizione dettagliata dei dati che devono essere forniti per ogni segnalazione, e ha infine predisposto un sistema di continua assistenza per ulteriori aggiornamenti, nonché quesiti relativi allo schema e alle modalità di trasmissione, all’indirizzo di posta elettronica VIT.GPI.DEPRU@bancaditalia.it.

Le puntuali linee guida predisposte dal CSF e dalla UIF confermano l’elevata attenzione delle autorità italiane sul rispetto degli obblighi in parola.

Si ricorda sul punto che la violazione degli obblighi comunicativi di cui all’art. 5 novodecies è punita, ai sensi dell’art. 13, co. 3 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 con una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 500.000.

Alla luce di ciò, si segnala a tutti gli operatori in Italia la necessità di adoperarsi per agire in piena conformità agli obblighi previsti dal Reg. 833/2014.

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