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CBAM: scadenze e novità operative per gli importatori

Studio Legale Padovan

Il 31 marzo è scaduto il termine entro il quale gli operatori potevano presentare domanda per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, beneficiando della deroga temporanea. Tale regime consentiva, a fronte della presentazione dell’istanza entro la suddetta data, di continuare a importare merci soggette a CBAM in attesa della decisione dell’autorità nazionale competente.

Si tratta di una scadenza di particolare rilievo operativo. A decorrere dal 1° aprile, infatti, gli operatori che presentano domanda per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato non potranno più avvalersi della suddetta deroga e dovranno attendere l’esito del procedimento autorizzativo prima di poter effettuare importazioni di merci rientranti nell’ambito di applicazione del meccanismo.

In proposito, si ricorda che, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, l’autorità competente dispone di un termine fino a 180 giorni per la valutazione della domanda, con evidenti impatti in termini di pianificazione operativa e continuità delle attività di importazione.

Negli ultimi giorni, inoltre, si registrano ulteriori sviluppi da parte della Commissione europea, che contribuiscono a completare progressivamente il quadro regolatorio del CBAM.

Aggiornamenti della Commissione europea e Q&A sull’importazione di elettricità

In particolare, in data 24 marzo, la Commissione ha aggiornato la sezione dedicata al CBAM sul proprio sito istituzionale, introducendo una nuova area contenente comunicazioni ufficiali e Frequently Asked Questions (FAQs) volte a fornire chiarimenti interpretativi agli operatori.

Contestualmente, è stato pubblicato un documento di Q&A dedicato all’importazione di elettricità, che fornisce indicazioni operative in un ambito applicativo particolarmente complesso. In particolare, la Commissione chiarisce che gli obblighi CBAM gravano sul soggetto che presenta la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, il quale può essere, a seconda dei casi, un trader, un gestore del sistema di trasmissione, un consumatore industriale o un rappresentante doganale indiretto. Inoltre, i soggetti rientranti nell’art. 5, paragrafo 4 del Regolamento, i.e., gli operatori che dispongono della capacità di importazione di energia elettrica, sono considerati automaticamente dichiaranti.

Viene inoltre precisato che rilevano esclusivamente i flussi di elettricità effettivamente immessi in consumo nel territorio dell’Unione europea, con esclusione dell’energia in mero transito. La Commissione chiarisce altresì che il paese di produzione dell’elettricità coincide con il paese di origine ai fini CBAM; pertanto, qualora l’energia sia prodotta in un paese terzo e commercializzata tramite un altro Paese, ai fini del calcolo delle emissioni si utilizzano i valori riferiti al paese di effettiva produzione.

Registro fornitori extraUE e dati emissioni

Da ultimo, in data 1° aprile, la Commissione ha pubblicato ulteriori linee guida rivolte ai fornitori stabiliti in paesi terzi iscritti al registro CBAM, chiarendo la possibilità di delegare ai propri dipendenti l’accesso e l’operatività nel portale, al fine di agevolare la gestione degli adempimenti.

In questo contesto, assume crescente rilievo la registrazione dei fornitori extra-UE nel portale CBAM e la possibilità di caricare direttamente i dati sulle emissioni incorporate dei beni esportati verso l’Unione europea. Pur non essendo obbligatoria, tale opzione consente agli importatori di utilizzare dati più accurati, evitando il ricorso ai valori predefiniti e riducendo le incertezze nel reporting.

Alla luce di questi sviluppi, i prossimi mesi saranno cruciali per gli operatori chiamati a prepararsi alla piena applicazione del meccanismo e, in particolare, alla prima dichiarazione annuale prevista entro il 30 settembre 2027 (con riferimento alle importazioni del 2026).

In tale prospettiva, sarà fondamentale avviare tempestivamente il dialogo con i fornitori extra-UE, nonché strutturare adeguati processi interni per la raccolta e la verifica dei dati.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza in materia di diritto doganale e international trade compliance, sono a disposizione per assistere gli operatori in tutte le fasi di implementazione del CBAM, inclusa l’analisi delle modalità di calcolo delle emissioni, il coordinamento con i fornitori esteri, nonché l’individuazione e il coinvolgimento di verificatori accreditati, al fine di garantire un approccio conforme ed efficiente ai nuovi obblighi regolatori.

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