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UE-MERCOSUR: ADM PUBBLICA L’AVVISO N. 2026/868; LA COMMISSIONE ADOTTA LE GUIDANCE SU REGOLE DI ORIGINE E CONTINGENTI

Studio Legale Padovan

In data 24 aprile 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito l’Avviso n. 2026/868 con cui porta all’attenzione degli operatori economici gli strumenti documentali necessari per operare nell’ambito dell’Accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur (ITA), la cui applicazione provvisoria decorrerà dal 1° maggio 2026 (link del post in cui ne parliamo).

Nella stessa data, la Commissione europea, tramite la Direzione Generale per la Fiscalità e l’Unione Doganale (TAXUD), ha pubblicato un apposito documento di orientamento (Guidance document on rules of origin) dedicato alle regole di origine applicabili nell’ambito dell’ITA, che si affianca ai due avvisi tecnici n. 2026/874 (modello di certificato di autorizzazione dei contingenti tariffari) e n. 2026/875 (modello di certificato di origine Allegato 3-D).

L’accordo istituisce una zona di scambio che interessa direttamente circa 60.000 imprese dell’Unione europea già attive nell’export verso il Mercosur, di cui oltre 30.000 PMI, oltre agli operatori economici del blocco sudamericano composto da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, con un significativo incremento atteso degli scambi commerciali, stimato dalla Commissione europea fino a circa il 30-40% nel lungo periodo.

I. Avviso ADM n. 2026/868

    Sul fronte delle regole di origine, l’avviso ricorda che l’Allegato 3-D ITA prevede un periodo transitorio, non superiore a tre anni, prorogabile di ulteriori due, durante il quale l’UE accetta come attestazione di origine un «certificato di origine» in luogo della dichiarazione standard di cui all’Allegato 3-C. Il modello di tale certificato è pubblicato con l’avviso della Commissione n. 2026/875 e prevede la doppia sottoscrizione del produttore/esportatore e dell’autorità di rilascio, con indicazione della voce tariffaria e dei criteri di origine applicati.

    Sul fronte dei contingenti tariffari, i prodotti esportati nell’ambito delle quote concesse dall’UE devono essere corredati di un «certificato di autorizzazione dei contingenti», il cui modello è pubblicato con l’avviso della Commissione n. 2026/874. Il certificato è valido per l’anno di rilascio e per un’unica spedizione; non è valido in presenza di alterazioni o modifiche.

    II.Guidance della Commissione

      Il documento di orientamento pubblicato dalla Commissione fornisce indicazioni operative su diversi profili di rilievo pratico.

      II.I Scelta dell’attestazione di origine per Paese Mercosur

      La scelta tra dichiarazione di origine (Allegato 3-C) e certificato (Allegato 3-D) non è uniforme tra i Paesi del blocco: Argentina e Uruguay utilizzano entrambe le forme; il Brasile ha anch’esso optato per entrambe; il Paraguay, per il periodo transitorio, utilizza esclusivamente il certificato di cui all’Allegato 3-D. Ne consegue che un esportatore paraguayano che emettesse una dichiarazione di origine ai sensi dell’Allegato 3-C non potrebbe ottenere il trattamento preferenziale in UE durante il periodo transitorio.

      II.II Numeri di riferimento dell’esportatore

      Per le dichiarazioni ai sensi dell’Allegato 3-C, ciascun Paese Mercosur ha adottato il proprio identificativo nazionale: il CUIT per l’Argentina (11 cifre), il CNPJ per il Brasile (14 cifre) e il RUT per l’Uruguay (12 cifre). La firma dell’esportatore, manoscritta, elettronica o digitale, è obbligatoria per tutti e tre. Gli esportatori UE registrati nel sistema REX non sono invece tenuti alla firma.

      II.III Validità e presentazione tardiva

      La dichiarazione di origine è valida 12 mesi dalla data di emissione. Una presentazione tardiva può essere accettata esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali o qualora le merci siano già state presentate in dogana entro il periodo di validità (ad esempio, in regime di deposito doganale). La richiesta di trattamento preferenziale può essere presentata retroattivamente entro due anni dalla data di importazione.

      Conservazione della documentazione. L’esportatore è tenuto a conservare copia della dichiarazione di origine e dei documenti comprovanti lo status di origine per almeno tre anni dalla data di emissione; analoga durata è prevista per l’importatore.

      II.IV Merci in transito alla data di entrata in vigore

      Il trattamento preferenziale si applica anche ai prodotti che, alla data di entrata in vigore dell’ITA, si trovino già in transito o in deposito temporaneo, purché la dichiarazione di origine sia presentata alle autorità doganali entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. A titolo esemplificativo: merci esportate dal Brasile a marzo 2026 e dichiarate per l’immissione in libera pratica nell’UE il 1° luglio 2026 rientrano nel periodo transitorio e sono ammissibili; merci uruguayane nelle medesime condizioni dichiarate il 1° dicembre 2026 non lo sono, in quanto il termine semestrale risulterebbe decorso.

      II.V Verifica e diniego

      Le autorità doganali della Parte importatrice possono avviare verifiche sull’origine dichiarata, anche successivamente allo svincolo delle merci. La Parte esportatrice è tenuta a rispondere entro dieci mesi dalla richiesta; in mancanza di risposta o in presenza di informazioni insufficienti, il trattamento preferenziale può essere negato. In caso di disaccordo sull’esito del trattamento preferenziale, le Parti possono avviare consultazioni con il “Sottocomitato su dogane, facilitazione degli scambi e regole di origine” quale sede deputata alla composizione delle controversie, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della risposta.

      I professionisti dello Studio Legale Padovan sono a disposizione delle imprese per offrire consulenza strategica e assistenza operativa nell’ambito dell’Accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur, con particolare riguardo alla corretta gestione della documentazione di origine e dei contingenti tariffari, all’inquadramento delle procedure doganali applicabili, alla verifica dei requisiti di accesso preferenziale al mercato e, più in generale, a tutti gli adempimenti connessi alla nuova disciplina degli scambi commerciali tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur.

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