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NUOVE SANZIONI DEGLI STATI UNITI CONTRO CUBA: NUOVI RISCHI PER OPERATORI E ISTITUTI FINANZIARI

Studio Legale Padovan

Il 1° maggio 2026 gli Stati Uniti hanno introdotto nuove sanzioni economiche nei confronti di Cuba attraverso l’Executive Order (“E.O.”) “Imposing Sanctions on Those Responsible for Repression in Cuba and for Threats to United States National Security and Foreign Policy” sottoscritto dal Presidente Trump.

Il recente provvedimento, adottato ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (“IEEPA”), si inserisce nel solco del regime sanzionatorio straordinario avviato il 29 gennaio 2026 con l’E.O. 14380, ampliandone in modo significativo la portata e introducendo nuovi divieti e criteri di designazione estremamente ampi e caratterizzati da un rilevato livello di  extraterritorialità.  

Peraltro, a riprova della particolare afflittività, ai sensi della Section 2(b), le previsioni verranno applicate anche ai contratti conclusi in data antecedente all’adozione dell’E.O. nonché a tutte quelle operazioni che precedentemente erano state autorizzate con licenze o permessi, fatta eccezione per licenze emesse ai sensi della Cuban Assets Control Regulations, 31 C.F.R. Part 515.

  • I nuovi divieti – Section 2

Anzitutto, ai sensi della Section 2(i)(A) sono esposti a rischio di sanzioni secondarie statunitensi tutte quelle “persone straniere” (“any foreign person”) che operino o abbiano operato nel settore energetico, della difesa e dei materiali connessi, dei metalli e dell’attività mineraria, dei servizi finanziari o della sicurezza dell’economia cubana, ovvero in qualsiasi altro settore dell’economia cubana che possa essere individuato dal Segretario del Tesoro in consultazione con il Segretario di Stato. Si tratta di una previsione che amplia notevolmente il margine di discrezionalità dell’Amministrazione, consentendo di fatto la possibilità di estendere liberamento il perimetro dei settori assoggettati a sanzioni, come già avvenuto nel caso delle “determination” che hanno ampliato nel tempo i settori ristretti ai sensi delle sanzioni USA in Iran e in Russia.

Ai sensi della Section 2(i)(B)(C) possono inoltre essere designati dagli Stati Uniti tutte quelle persone fisiche e giuridiche straniere possedute, controllate, dirette, ovvero che agiscano per conto o nell’interesse del Governo di Cuba o di qualsiasi persona designata o che possiedano ovvero controllino, direttamente o indirettamente, un’entità designata.

Sono altresì esposti a potenziali sanzioni secondarie tutti quei soggetti che abbiano fornito assistenza materiale, finanziaria o tecnologica, nonché beni o servizi al Governo cubano o a persone designate (lett. D), o che ricoprano o abbiano ricoperto ruoli di leadership o cariche dirigenziali (come “seniore executive officer” oppure membri  del consiglio di amministrazione) nel Governo di Cuba o in un’entità designata (lett. E), nonché che costituiscano articolazioni politico-amministrative dello Stato cubano (lett. F).

Sono poi esposti al rischio di sanzioni secondarie i soggetti coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani (lett. G) o in fenomeni corruttivi collegati a Cuba (H) e, perfino, i familiari adulti di persone designate (lett. I).

Alle US Persons e a chiunque realizzi operazioni economiche nel territorio degli Stati Uniti è fatto altresì divieto, salvo le eccezioni contenute nella Section 203(b) dell’IEEPA, di porre in essere qualsiasi transazione o intrattenere rapporti che abbiano ad oggetto beni o interessi in beni che risultino bloccati ai sensi del presente E.O..

Risulta dunque vietata la messa a disposizione di contributi, fondi, beni o servizi a favore o a beneficio di persone i cui beni o interessi in beni risultino così “bloccati” nonché, come di prassi, è vietata ogni operazione, tentativo e intesa che sia finalizzata ad eludere o aggirare i divieti menzionati.

  • Section 4: sanzioni secondarie per le banche estere

Di particolare rilevanza risultano poi le previsioni contenute nella Sezione 4 dell’E.O. che autorizzano il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, ad imporre sanzioni nei confronti di istituzioni finanziarie estere (“foreign financial institution”) che abbiano condotto o facilitato una o più “significant transaction” per o a beneficio di un soggetto designato ai sensi di queste nuove sanzioni economiche.  In linea generale, si tratta di una disposizione che mira a rendere più efficaci le sanzioni contro Cuba di cui all’EO colpendo esplicitamente il settore bancario, come era stato fatto ad esempio nel caso delle sanzioni contro la Russia ai sensi dell’EO. 14024 già dall’amministrazione Biden.

Nei confronti di detti istituti, il Segretario del Tesoro può disporre il divieto di apertura di conti di corrispondenza o payable-through negli Stati Uniti (o comunque l’imposizione di restrizioni o condizioni stringenti sulla gestione di detti conti) nonché il blocco di tutti i beni e gli interessi in beni che si trovino negli Stati Uniti, che vi transitino o che siano detenuti o controllati da soggetti statunitensi, con conseguente divieto di trasferimento, pagamento, esportazione, prelievo o altra forma di disposizione degli stessi.

È fatto inoltre divieto alle US person di trasferire o ricevere contributi, fondi, beni o servizi dalle istituzioni finanziarie estere designate ai sensi di questo E.O.

  • Conclusione

Le nuove misure sanzionatorie adottate dagli Stati Uniti ampliano notevolmente il regime sanzionatorio nei confronti di Cuba e introducono nuovi divieti con finalità prettamente extraterritoriale.

Da un punto di vista operativo, il provvedimento in esame impone alle imprese e alle banche italiane ed europee un incremento notevole del rischio di sanzioni secondarie per il compimento di tutte le operazioni economiche con Cuba.  L’attenzione degli operatori europei deve concentrarsi non soltanto ad evitare rapporti economici con soggetti designati, ma anche a non intrattenere, nemmeno indirettamente, rapporti con entità che possano essere considerate espressione del Governo cubano o del suo apparato statale o para-statale.

Questo punto è particolarmente rilevante per il turismo, l’ospitalità, i servizi finanziari, la logistica portuale, l’energia e le attività estrattive, tutti settori economici in cui la presenza diretta o indiretta dello Stato cubano è strutturalmente significativa.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti di una esperienza ultraventennale in materia di sanzioni economiche internazionali e di un network di corrispondenti internazionali stabiliti anche negli USA, sono a disposizione delle imprese per fornire chiarimenti sulle nuove designazioni e per assisterle nell’adeguamento delle procedure di controllo interno, nella gestione delle attività di screening delle controparti e nell’attuazione di strategie di mitigazione del rischio sanzionatorio.

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