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L’ANTI-SUIT INJUNCTION NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA: UNA SVOLTA NEL CONTENZIOSO INTERNAZIONALE LEGATO ALLE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA

Studio Legale Padovan


Il reg. (UE) 2026/506 del 23 aprile 2026 (che modifica il reg. (UE) 833/2014), nell’ambito del c.d. XX “pacchetto” di misure restrittive dell’Unione europea nei confronti della Federazione russa, apporta importanti novità nel contenzioso internazionale, sia ordinario che arbitrale.

In questo senso, di particolare rilievo è il nuovo art. 11-quaterbis reg. (UE) 833/2014, che prevede – per la prima volta nel diritto dell’Unione – la possibilità di ricorrere a un’anti-suit injunction, ossia un provvedimento con cui un giudice ordina a una parte di non iniziare o proseguire un procedimento davanti a un altro tribunale, straniero o arbitrale.

Pur circoscritta al perimetro delle misure restrittive nei confronti della Federazione russa, l’introduzione dell’anti-suit injunction nel diritto dell’Unione europea segna un passaggio di fondamentale rilievo sistemico. Tradizionalmente, l’anti-suit injunction costituisce un rimedio tipico degli ordinamenti di Common Law, risultando invece, almeno fino a tempi recenti, pressoché sconosciuto ai sistemi di Civil Law. In tale prospettiva, anche la Corte di giustizia dell’Unione europea aveva manifestato un orientamento contrario al loro impiego: il Giudice dell’Unione ha sancito che agli organi giurisdizionali degli Stati membri è precluso riconoscere ed eseguire anti-suit injunction, in quanto – non essendo ammesse negli ordinamenti nella quasi totalità degli Stati membri – esse contrastano con il principio di mutua fiducia che sottende l’intera cooperazione giudiziaria civile UE (CGUE, 27 aprile 2004, C-159/02, Turner; CGUE, 4 aprile 2009, C-185/07, West Tankers).

Con l’art. 11-quater-bis il quadro appena delineato subisce una significativa modifica. Nel circoscritto ambito delle sanzioni contro la Russia, un soggetto di diritto dell’Unione può chiedere al giudice di uno Stato membro di «ingiungere al soggetto sanzionato di astenersi dall’avviare un procedimento o di desistere dal procedimento eventualmente già avviato». Si introduce quindi – in via uniforme in tutti gli Stati membri dell’Unione – la possibilità di ottenere un’anti-suit injunction.  

Quanto all’ambito oggettivo, l’ingiunzione può essere richiesta per impedire o far cessare procedimenti avviati dinanzi ai giudici russi: (a) in violazione di una clausola di competenza esclusiva o di una clausola compromissoria; oppure (b) sulla base dell’art. 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa, che attribuisce alle corti russe una giurisdizione esclusiva nelle controversie che coinvolgono soggetti sanzionati.

L’introduzione delle anti-suit injunction è, ad ogni modo, subordinata a una serie di condizioni. In primo luogo, l’art. 11-quater-bis si applica solo ad operazioni su cui abbiano inciso le misure restrittive dell’UE. Sotto il profilo soggettivo, la norma può essere invocata dalle sole «person[e] di cui all’articolo 13, lettera c) o d)» del reg. (UE) 833/2014, i.e., da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di diritto dell’UE. Parimenti, l’ingiunzione può essere destinata esclusivamente a una persona di cui «all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c)», ossia sottoposta a misure restrittive dell’UE nei confronti della Russia.

Ai sensi dell’art. 11-quater-bis, il mancato rispetto dell’anti-suit injunction comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie commisurate alla perdita potenziale che il soggetto istante potrebbe subire in conseguenza della violazione. Tali sanzioni assolvono a una funzione al contempo coercitiva e compensativa, in quanto il loro pagamento è disposto direttamente a favore dei soggetti che hanno richiesto la misura.

L’art. 11-quater-bis introduce dunque un’innovazione mirata ma incisiva. Questa è fondata sulla necessità di assicurare (i) la certezza e la prevedibilità dei fori, in particolare nel caso in cui le parti abbiano designato come esclusivamente competente un determinato giudice o tribunale arbitrale e (ii) l’effettività delle misure restrittive implementate dall’Unione europea, nonché degli obiettivi da queste ultime perseguite (la salvaguardia della sicurezza dell’Unione europea, il mantenimento della pace e dell’integrità territoriale degli Stati). In tale quadro, il mancato rispetto dell’anti-suit injunction è assistito da sanzioni pecuniarie commisurate alla perdita potenziale del soggetto istante, con una funzione marcatamente dissuasiva e di rafforzamento dell’effettività della tutela.

Sul piano pratico, la misura comporta ricadute immediate per gli operatori. Diviene infatti possibile attivare rimedi inibitori dinanzi ai giudici degli Stati membri per contrastare iniziative processuali avviate in Russia in funzione elusiva delle clausole di scelta del foro o arbitrali.

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