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LA COURT OF INTERNATIONAL TRADE DICHIARA ILLEGITTIMI I DAZI EX SEC.122 E NE ORDINA IL RIMBORSO

Studio Legale Padovan

Il 7 maggio 2026 la Court of International Trade degli Stati Uniti (“CIT”) all’interno del giudizio State of Oregon v. Trump ha dichiarato illegittimi i dazi imposti il 20 febbraio dal Presidente Trump ai sensi della Section 122 del Trade Act tramite Proclamation No. 11012.

Nello stesso giorno la CIT ha altresì emesso un’ordinanza con cui obbliga a rimborsare, con gli interessi, i dazi pagati dai ricorrenti ritenuti legittimati ad agire in causa.

La sentenza, infatti, non ha emesso una universal injunction: potranno ottenere il rimborso e  continuare a non pagare il dazio ex Section 122 solo lo Stato di Washington e i due Plaintiffs vincitori della causa.

È chiaro che, sebbene la CIT non abbia dichiarato illegittimi i dazi su scala nazionale, questa decisione potrebbe costituire, qualora confermata in appello, un solido precedente con cui poter ottenere una tutela giurisdizionale anche per tutti gli altri importatori negli Stati Uniti che hanno pagato tali dazi.

Tale decisione mostra la spaccatura interna alla CIT su come debbano essere gestiti i rimborsi dei dazi dichiarati illegittimi: in Atmus e Euro-notions la CIT ha ordinato alle autorità statunitensi una gestione centralizzata tramite CAPE dei dazi IEEPA dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema, mentre in State of Oregon v. Trump ha optato per un rimborso ai soli ricorrenti.

Il Caso in CIT: indicazioni per gli importatori

Il 5 marzo 2026, 24 Stati federati e due importatori privati azionarono un giudizio dinnanzi alla CIT per contestare la legittimità del dazio addizionale del 10% ad valorem su tutti i prodotti importati negli Stati Uniti imposto dall’Amministrazione Trump il 20 febbraio 2026 con Proclamation No.11012.

Questi dazi furono adottati sulla base della Section 122 del Trade Act del 1974 per reintrodurre surrettiziamente gran parte dei dazi adottati dal Presidente Trump sulla base dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema il 20 febbraio 2026.

Con sentenza del 7 maggio la Corte, ritenendo peraltro legittimati ad ottenere una tutela giurisdizionale solo una parte dei ricorrenti – lo Stato di Washington e due privati – ha stabilito che il Presidente Trump nella sua Proclamation non ha rispettato le condizioni stabilite dalla legge per imporre i dazi.

In particolare, secondo la Corte, il Presidente non ha correttamente identificato i “problemi gravi e iconsistenti nella bilancia dei pagamenti” così come richiesto dalla disposizione, i.e. “deficit di (1) liquidità, (2) regolamenti ufficiali oppure (3) saldo di base”.

La Proclamation presidenziale, invece, ha fatto leva su indicatori diversi (deficit commerciale, conto corrente, redditi primari e secondari, posizione patrimoniale internazionale netta negativa), ritenuti dalla Corte come non coerenti con l’orizzonte concettuale stabilito dal Congresso.

Secondo la Corte la delega al Presidente di imporre dazi va interpretata restrittivamente in quanto il potere di imporre dazi rientra nelle competenze costituzionali del Congresso. La Corte, ricalcando in gran parte le argomentazioni della Corte Suprema nella sentenza che ha dichiarato illegittimi i dazi IEEPA, ha ritenuto che un’interpretazione estensiva della nozione della “bilancia dei pagamenti” sarebbe contraria ai principi della separazione dei poteri e, quindi, alla major questions doctrine e della non delegation doctrine.

La CIT non ha quindi ritenuto che il Presidente non goda, in assoluto, di un potere di imporre dazi ai sensi della Section 122 ma che il potere così come è stato esercitato non è conforme alla norma.

Ciò significa che una nuova Proclamation formulata in un senso più affine alle prescrizioni della Corte, possa essere considerata legittima.

Dopo questa decisione della CIT il punto immediato è capire ora che cosa succederà nell’immediato futuro, soprattutto in pendenza dell’Appello.

È verosimile che la Corte d’Appello Federale sospenderà l’efficacia della sentenza durante l’appello, con il risultato pratico che la riscossione dei dazi possa proseguire sino alla loro naturale scadenza di 150 giorni prevista dalla legge, cioè fino a luglio.

Concretamente per gli operatori adesso si può valutare se:

-contestare il dazio pagato con una Post-Summary Correction. Tale scelta, tuttavia, come mostra l’esperienza IEEPA è probabilmente fallimentare vista la forte propensione dell’autorità doganale a respingerle sistematicamente.

– valutare un protest. Qualora dovessero verificarsi liquidazioni prima che il quadro giurisprudenziale sia chiarito, è essenziale valutare tempestivamente la presentazione di protest per preservare i diritti, tenendo a mente la finestra di 180 giorni dalla liquidazione.

– valutare un ricorso in CIT tenendo conto del termine di due anni per ricorrere a questa Corte ai sensi della Section 1581(i).  

Al momento, vista l’incertezza di tutto il quadro consigliamo prudenza e di verificare, in concreto e caso per caso la migliore strategia da adottare alla luce dell’importo dei dazi riscossi.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti di esperienza pluridecennale nell’ambito del commercio internazionale e delle problematiche doganali assieme ai corrispondenti specializzati negli Stati Uniti, rimangono a completa disposizione delle imprese per offrire consulenza e supporto su ogni questione connessa all’evoluzione del tema dei dazi USA.

BOX di approfondimento storico:

Il contesto storico e normativo della Section 122

La Section 122, rubricata “Balance of Payment Authority”, consente al Presidente di adottare misure temporanee di restrizione alle importazioni in presenza di specifiche condizioni. In particolare, il Presidente può imporre un dazio alle importazioni fino al 15 % quando, in un contesto di “problemi fondamentali nei pagamenti internazionali”, queste misure siano necessarie per: (1) gestire “gravi e consistenti deficit della bilancia dei pagamenti”, (2) prevenire un’imminente e significativa svalutazione del dollaro nei mercati dei cambi esteri, oppure (3) cooperare con altri Paesi nella correzione di uno squilibrio internazionale della bilancia dei pagamenti.

Tale legge fu adottata dal Congresso nel 1974 dopo il cd “Nixon Shock” del 1971 quando, con Proclamation 4074, il Presidente sospese la convertibilità oro-dollaro invocando i poteri derivatigli dal Trading with the Enemy Act (TWEA).

Le misure adottate da Nixon furono contestate, nel caso Yoshida Int’l, Inc. v. United States, dinnanzi all’antenata della CIT, la U.S. Customs Court. Sebbene in primo grado questa Corte ritenne le misure come eccedenti il potere delegato dal Congresso al Presidente, in secondo grado la United States Court of Customs and Patent Appeals, antenata della Court of Appeal for the Federal Circuit, decise in senso diametralmente opposto, considerando, ex post, le misure perfettamente legittime.

In questo contesto il Congresso decise di riformare profondamente i poteri del Presidente avviando una stagione di riforme sia per modificare il TWEA, da cui nasceranno poi nel 1976 il National Emergency Act (NEA) e nel 1977 l’IEPPA, sia per delimitare il perimetro dei poteri del Presidente in materia commerciale, introducendo, per l’appunto il Trade Act del 1974.

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