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La Comunicazione UIF del 7 maggio 2026 evidenzia la convergenza tra antiriciclaggio, sanzioni internazionali e intelligence finanziaria.

Studio Legale Padovan

In data 7 maggio 2026  l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”)ha pubblicato una Comunicazione relativa alla prevenzione delle attività illecite connesse con la violazione di misure restrittive dell’Unione europea, con riferimento, dunque, alle misure introdotte dal D.lgs. 211/2025 che ha recepito la Direttiva (UE) 2024/1226 (di cui abbiamo parlato nel precedente post).

All’interno della Comunicazione, UIF richiama banche, intermediari, professionisti e soggetti obbligati a rafforzare:

  • obblighi di adeguata verifica;
  • monitoraggio delle operazioni sospette;
  • cooperazione informativa,e
  • di porre attenzione ai meccanismi di aggiramento delle sanzioni internazionali.

La UIF precisa, inoltre, un profilo sistematico di rilievo: l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è distinto e autonomo rispetto ai doveri di comunicazione previsti dalle misure restrittive.

I due obblighi coesistono e richiedono adempimenti separati: la segnalazione di operazione sospetta presuppone sempre la ricorrenza di un sospetto adeguatamente valutato nei suoi elementi soggettivi, corrispondenza con le liste dei soggetti designati o collegamento con essi, fermo restando che la mera omonimia non è sufficiente ove sia possibile escludere che il soggetto coincida con quello indicato nelle liste, e oggettivi, ovvero le caratteristiche concrete dell’operatività rilevata, entrambi da rappresentare nella segnalazione.

Assume inoltre particolare rilievo la nuova fattispecie penale introdotta dall’articolo 275-ter c.p., che attribuisce rilevanza penale all’omissione, da parte di chiunque, inclusi i professionisti, di informazioni concernenti fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti designati, apprese in ragione del proprio ufficio o professione. L’esonero professionale risulta circoscritto alle sole informazioni acquisite nell’ambito di un’attività difensiva in senso stretto, vale a dire nell’esame della posizione giuridica del cliente o nello svolgimento di compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario, e non si estende alle ordinarie attività di consulenza o assistenza professionale.

Particolare attenzione viene posta rispetto a strutture societarie opache e transnazionali, triangolazioni finanziarie, uso di cripto-attività e vIBAN, operazioni collegate a soggetti sanzionati, commercio di beni dual use e utilizzo di organizzazioni non profit o piattaforme digitali per possibili forme di finanziamento illecito. Altresì rilevante è l’attenzione delle autorità verso i nuovi strumenti di pagamento e trasferimento di valore, incluse cripto-attività, stablecoin, virtual IBAN, piattaforme fintech e infrastrutture digitali suscettibili di essere impiegate per finalità di layering, evasione sanzionatoria o trasferimento occulto di fondi.

In via sperimentale, la UIF ha inoltre introdotto nel proprio sistema RADAR un nuovo codice fenomeno, denominato “V01, Operatività connessa con violazione di misure restrittive dell’Unione“, che i soggetti obbligati devono utilizzare ogni volta che si ravvisino casistiche riconducibili ai contenuti della Comunicazione. Tale strumento consentirà alla UIF di aggregare e analizzare sistematicamente le segnalazioni relative alla sanctions evasion, rafforzando la capacità di intelligence finanziaria su questo fenomeno emergente e contribuendo a costruire una base informativa strutturata che potrà orientare l’analisi strategica e operativa dell’Unità.

Il contenuto della Comunicazione non rappresenta, pertanto, un mero richiamo “formale”, introducendo banche ed operatori ad un approccio molto più operativo verso l’elusione delle misure restrittive UE.

Infatti, sul piano operativo, la Comunicazione si rivolge ai soggetti obbligati richiedendo un significativo rafforzamento dei presidi interni di compliance, con particolare riferimento a processi di verifica soggettiva in fase di onboarding di clienti e controparti. Non appare più sufficiente un approccio meramente formale che si esaurisce allo screening delle liste sanzionatorie, richiedendosi invece un’analisi dell’operatività a rischio, con particolare focus su strutture proprietarie, designazioni indirette e possibili attività di triangolazione. Ciò si traduce nella necessità – per intermediari, professionisti e imprese – di aggiornare procedure interne, controlli sulla titolarità effettiva e protocolli di escalation, nonché di rafforzare la cooperazione tra funzioni AML, compliance, legale, risk management ed export control. Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alla tracciabilità delle valutazioni effettuate e alla documentazione delle scelte operative, considerato il crescente rilievo attribuito dalle autorità non solo all’omessa segnalazione, ma anche all’inadeguatezza dei presidi organizzativi rispetto ai rischi in ambito di sanctions evasion.

In seconda battuta, la Comunicazione UIF del 7 maggio 2026 conferma poi il progressivo ampliamento funzionale del presidio antiriciclaggio, che tende ormai a ricomprendere anche il contrasto all’elusione delle misure restrittive internazionali, ai fenomeni di proliferazione e ai rischi geopolitici connessi ai flussi finanziari transnazionali. In tal senso, è infatti ravvisabile una evoluzione del sistema italiano verso un modello integrato di sicurezza economico-finanziaria, nel quale antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, prevenzione dell’elusione delle sanzioni internazionali e intelligence finanziaria tendono progressivamente a convergere in un sistema coordinato di prevenzione e controllo.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale in materia di normativa antiriciclaggio e in materia di sanzioni economiche internazionali, sono a disposizione delle imprese e delle istituzioni finanziarie, nonché dei Professionisti, per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

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