DUAL USE: ANCHE L’ITALIA PUBBLICA UNA PROPRIA LISTA DI CONTROLLO NAZIONALE

Il 1° luglio 2024 è stato adottato il Decreto del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 1325/BIS/371 (link), che istituisce per la prima volta l’Elenco Nazionale di Controllo per i beni a duplice uso non listati assoggettati ad autorizzazione individuale. Tale elenco è stato istituito in conformità con quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/821 (c.d. Regolamento Dual Use), che consente agli Stati membri dell’Unione di introdurre misure di controllo su beni e tecnologie – ulteriori rispetto a quelli già controllati – legate a motivi di pubblica sicurezza.

Fino ad oggi, solo Spagna, Paesi Bassi, Lituania e Francia avevano istituito simili elenchi di controllo, attraverso i quali avevano limitato l’esportazione di vari prodotti (ne avevamo parlato in un precedente post; in proposito si invita a consultare anche il Libro Bianco sul controllo delle esportazioni della Commissione UE), tra cui: macchinari per la fabbricazione di semiconduttori, motori per l’aviazione, computer quantistici e tecnologie connesse alla loro produzione e sviluppo, macchine per la fabbricazione additiva (note come stampanti 3D) e altre tecnologie emergenti.

Per quanto riguarda l’Italia, attraverso il Decreto in argomento sono state assoggettate ad autorizzazione individuale le operazioni di esportazione e di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica relative ai prodotti di cui all’Allegato A del Decreto stesso. In tale elenco sono state listate diverse tipologie di prodotti rientranti nella Categoria 2 (Trattamento e lavorazione dei materiali), nella Categoria 3 (Materiali elettronici) e della Categoria 4 (Computers), tra cui si annoverano (per consultare l’elenco completo, si invita a fare riferimento al seguente link):

  • apparecchiature per la fabbricazione additiva, progettate per la produzione di componenti in metallo o in leghe metalliche;
  • circuiti integrati;
  • maschere per l’ultravioletto estremo (EUV) e reticoli EUV progettati per i circuiti integrati;
  • apparecchiature per l’incisione a secco, apparecchiature per Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) e apparecchiature criogeniche per il sondaggio di wafer;
  • sistemi di raffreddamento criogenico,
  • specifici materiali rientranti nella categoria 3 (es. materiali epitassiali, silicio, germanio, ecc.) e software e tecnologie delle categorie 2, 3 e 4;
  • computer quantistici e relativi assiemi elettronici.

Il Decreto e il relativo Allegato A entreranno in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso di adozione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Da tale data, dunque, l’esportazione dall’Italia dei prodotti elencati all’interno del predetto Allegato A sarà soggetta al rilascio di una autorizzazione specifica preventiva da parte dell’Autorità nazionale – UAMA.

Non è peraltro la prima volta che UAMA assoggetta a misure di controllo nazionali l’esportazione di talune categorie di beni. Ricordiamo che il Decreto si aggiunge a quello di luglio 2023, che ha determinato la necessità di un’autorizzazione preventiva per l’esportazione in Armenia, Iran, Kazakistan e Kirghizistan di motori (e parti di essi) per il settore dell’aviazione (qui un nostro post sul punto).

Lo Studio Legale Padovan vanta un’esperienza pluriennale nello svolgimento delle attività di due diligence oggettiva/classificazione dei prodotti, avvalendosi abitualmente della collaborazione di professionisti tecnici, esperti della materia dual-use. Su richiesta dei propri clienti, lo Studio redige pareri pro veritate e relazioni di natura tecnico-legale sulla conformità dei beni destinati all’esportazione (compresi i software, gli impianti e le tecnologie) alle disposizioni UE in materia sia di prodotti dual use, nonché di prodotti il cui commercio con determinati Paesi terzi, come l’Iran e la Russia, è controllato per effetto di regolamenti unionali concernenti misure restrittive.