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ACCISE: TRATTAMENTO FISCALE DEI PRODOTTI ENERGETICI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. – CONSUMI SPECIFICI CONVENZIONALI – CIRCOLARE 13/2026

Studio Legale Padovan

Con la Circolare n. 13/2026, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta per fornire chiarimenti operativi in merito alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 43/2025 recante la revisione delle disposizioni in materia di accise.

Il novellato articolo 21 del Testo Unico delle Accise (TUA) ha introdotto rilevanti novità per l’individuazione dei consumi specifici convenzionali dei prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica, sulla base dei quali determinare i quantitativi di tali prodotti da assoggettare alle aliquote d’accisa di cui all’Allegato I al TUA, specificamente previste per tale impiego.

L’intervento normativo assume rilievo di non poco conto poiché ha permesso di ricondurre all’articolo 21 del TUA diverse fattispecie sino a oggi regolamentate attraverso atti di prassi della stessa Agenzia.

L’introduzione normativa del nuovo comma 9 bis.1 dell’articolo 21 del TUA ha portato all’indicazione dei consumi specifici convenzionali da utilizzare per la quantificazione dei quantitativi dei prodotti energetici da assoggettare alla tassazione specifica per la produzione di energia, mentre la novella del comma 9ter, sempre dello stesso articolo 21 del TUA, ha previsto i consumi specifici convenzionali applicabili in caso di cogenerazione (ovvero la produzione combinata di energia elettrica e calore utile) disponendo altresì, con effetto dal 1° gennaio 2026, un aumento del consumo specifico convenzionale degli oli vegetali non modificati chimicamente. Va precisato che tale modifica incide sulla base di calcolo del quantitativo imponibile e non sull’aliquota d’accisa, che per tali prodotti rimane invariata nella forma dell’esenzione di cui all’Allegato I al TUA.

La Circolare richiama inoltre il nuovo comma 9 quater, introdotto dal legislatore per disciplinare i consumi specifici convenzionali per prodotti energetici diversi da quelli per i quali l’Allegato I al TUA prevede specifiche aliquote per la produzione di energia elettrica, utilizzando il criterio di tassazione per equivalenza in base al prodotto energetico di riferimento.

Infine, viene fatto un richiamo all’ulteriore novella dell’articolo 21 ovvero il comma 9 quinquies, che consente agli operatori che producono energia senza la previsione del recupero del calore prodotto, su richiesta dell’esercente l’impianto, di utilizzare come base imponibile determinati consumi specifici medi determinati dall’Agenzia delle Dogane a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con il medesimo esercente.

Di seguito i chiarimenti più rilevanti.

I. Regime dei consumi specifici convenzionali applicabili a partire dal 1° gennaio 2026

L’Agenzia chiarisce che, con effetto dal 1° gennaio 2026, la determinazione dei quantitativi di prodotti energetici da assoggettare alle aliquote specifiche previste per la produzione di energia elettrica deve essere effettuata sulla base dei consumi specifici convenzionali ora espressamente previsti dall’articolo 21 TUA.

La Circolare effettua una distinzione, indicando le tabelle dei consumi specifici convenzionali, tra la produzione di energia elettrica senza recupero di calore di cui al comma 9 bis.1, e la generazione combinata di energia elettrica e di calore utile (c.d. cogenerazione), disciplinata dal comma 9 ter.

In entrambi i casi, i coefficienti riguardano i prodotti utilizzati per la produzione di energia elettrica, quali oli vegetali non modificati chimicamente, gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile, oli minerali greggi naturali, carbone, lignite e coke. Seppur vengano individuate le stesse tipologie di prodotti, è da notare come nel caso della cogenerazione i consumi convenzionali siano inferiori.

Salvo quanto previsto sopra, l’operatore può avanzare una richiesta di applicazione del consumo specifico medio ai sensi dell’articolo 21, comma 9 quinquies, determinato dalla competente Agenzia territoriale a seguito di un’apposita sperimentazione d’uso per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio.

II. Regime di autoproduzione e aliquote applicabili

Stante quanto sopra riportato, l’Agenzia ricorda che, a norma dell’articolo 21 comma 9 del TUA, i quantitativi di prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, determinati mediante i coefficienti di consumo di cui sopra, devono essere assoggettati alle specifiche aliquote previste dall’Allegato I al TUA.

Di particolare rilievo è quanto statuito in materia di autoproduzione di energia elettrica integralmente utilizzata dal medesimo soggetto che la produce. Viene specificato infatti che a norma dell’articolo 21, comma 9 bis è prevista l’applicazione nella misura del 30% dell’aliquota applicabile ai prodotti energetici impiegati per la produzione di energia.

Quanto invece alla tassazione dell’energia elettrica prodotta, per i soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, dovrà essere comunicato il consumo del mese precedente entro il giorno 20 di ogni mese.

III. Tassazione per equivalenza

L’Agenzia si sofferma con attenzione sul criterio di tassazione per equivalenza dei prodotti utilizzati per la produzione di energia elettrica specificando che nel caso di utilizzo di oli e grassi sia animali che vegetali l prodotti da prendere a riferimento ai fini della aliquota accisa è l’olio combustibile denso BTZ mentre, in caso di uso di gasoli paraffamici di sintesi o di HVO il prodotto equivalente da prendere a riferimento sarà il gasolio. È infatti specificato che non può essere effettuata una mera comparazione fisico-chimica dei prodotti da assoggettare a tassazione.

IV. Sperimentazione in sito

Ai soli fini della produzione di energia elettrica l’operatore potrà richiedere ufficialmente all’Ufficio competente di poter utilizzare consumi specifici medi determinati in contraddittorio, come già in passato indicato nella Circolare 5/2010 in luogo dei consumi specifici convenzionali. Tramite marce controllate, da svolgere presso l’impianto, dovranno essere svolte nell’arco di tre giornate lavorative in modo tale, comunque, da garantire un ragionevole livello di efficienza degli impianti compatibilmente con l’ordinaria operatività degli stessi. Resta comunque fermo l’onere dell’operatore economico di monitorare e di dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio in caso di consumi specifici superiori al 10%.

V. Adempimenti

Premesso che per la produzione di energia elettrica, così come per l’autoproduzione, è necessaria la licenza di esercizio di officina elettrica a seguito di apposita denuncia di attività e il relativo pagamento del diritto di licenza, vengono ribaditi i relativi obblighi in caso di utilizzo di prodotti diversi dal gas naturale a 1) imposta assolta 2) in sospensione d’imposta e 3) in caso di utilizzo gas naturale.

Nel caso di utilizzo di prodotti energetici diversi dal gas naturale e già ad imposta assolta, gli operatori dovranno osservare gli obblighi già indicati con la Circolare 5/D del 2010 di cui all’articolo 25 del TUA, avendo cura di dotarsi dell’apposito registro vidimato tenuto ai sensi dell’articolo 2219 del codice civile ove poter annotare le relative trascrizioni per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell’agevolazione. In caso di maggior accisa versata l’operatore potrà presentare un’apposita istanza di rimborso, con cadenza non inferiore al trimestre, per l’accisa versata in eccesso rispetto a quella effettivamente dovuta.

Nel caso in cui vi sia un’ipotesi di utilizzo di prodotti energetici in sospensione d’imposta, sempre diversi dal gas naturale, l’operatore economico dovrà assumere la qualifica di destinatario registrato, nonché provvedere al versamento dell’accisa nei termini previsti dalla normativa. Tale casistica è di particolare rilievo in quanto è vietato ricevere gasolio a imposta assolta.

Nel caso di utilizzo di gas naturale l’Agenzia rinvia ai chiarimenti già contenuti nella Circolare 8/2026 e alle disposizioni del D.M. 29 dicembre 2025 qualora il gas acquistato non sia destinato esclusivamente alla produzione di energia elettrica, ma anche ad altri impieghi.

Ulteriori considerazioni

La Circolare 13/2026 assume per gli operatori commerciali un punto di riferimento importante per i chiarimenti applicativi forniti nonché per il coordinamento sistematico della disciplina e grazie alla riforma dell’articolo 21 del TUA, avvenuta grazie all’intervento del D. Lgs. n. 43/2025, si è potuto superare la frammentazione della materia fino ad oggi in vigore.

La sfida più grande per gli operatori sarà verificare in concreto la corretta applicazione dei consumi specifici convenzionali nonché l’affidabilità delle procedure interne con il regime di autoproduzione dell’energia, la corretta tenuta della documentazione contabile e dichiarativa nonché l’eventuale applicazione della tassazione per equivalenza.

I professionisti dello Studio Legale Padovan rimangono a disposizione delle imprese per fornire assistenza in materia di accise e fiscalità energetica, con particolare riguardo ai profili applicativi legati alla produzione e autoproduzione di energia elettrica, alla corretta gestione degli adempimenti previsti dal TUA e ai rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lo Studio segue inoltre con attenzione i recenti sviluppi normativi relativi alla nuova figura del Soggetto Obbligato Accreditato Accise (SOAC) e ai relativi impatti operativi per gli operatori del settore.

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