SANZIONI UE E SOCIETÀ NON LISTATE: LA SENTENZA EM SYSTEM CONFERMA UN ORIENTAMENTO GIÀ CONSOLIDATO.
Con la sentenza del 12 marzo 2026, causa C-84/24, EM System v AB SEB Bank, la Corte di giustizia dell’UE (“CGUE”) si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 2, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 765/2006, che disciplina le misure restrittive dell’UE nei confronti della Bielorussia.
La controversia trae origine dal congelamento dei fondi della società lituana EM System, partecipata al 50% da un cittadino bielorusso inserito nel 2020 nella lista delle persone soggette a sanzioni dell’Unione. In seguito alla designazione, alcune banche lituane avevano congelato i fondi della società ritenendo che il soggetto sanzionato esercitasse un controllo sulla stessa. EM System aveva contestato tale decisione sostenendo che la partecipazione del 50% non comportasse automaticamente il possesso dei fondi della società.
La Corte Suprema Lituana, investita della controversia, ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali, chiedendo in particolare se una partecipazione del 50% possa far presumere che i fondi di una società siano posseduti, detenuti o controllati da un soggetto designato, se tale presunzione possa essere contestata e se la circostanza per cui il soggetto designato possegga, detenga o controlli i fondi della società comportino il congelamento dei fondi della stessa.
La Corte ha affermato che le misure di congelamento dei beni, che devono essere interpretate in modo ampio per garantirne l’efficacia, si applicano anche alle società possedute o controllate da soggetti designati, pur se tali società non sono esse stesse inserite nelle liste sanzionatorie.
Un passaggio particolarmente interessante riguarda il ragionamento della Corte relativamente alla prima questione pregiudiziale.
Come noto, la disciplina rilevante è quella vigente al momento in cui i fatti si sono verificati (nel caso di specie, il 2020). Tuttavia, la Corte ha adottato un’interpretazione che, pur non essendo ancora consolidata durante l’iter processuale, risulta oggi pienamente allineata alle migliori pratiche del 2024 e alla normativa vigente.
In particolare, la Corte ha richiamato gli Orientamenti del Consiglio del 2018 (punto 55 bis) e le Migliori Pratiche, sempre nella loro versione del 2018, (punto 62), i quali documenti presentavano la seguente posizione potenzialmente foriera di dubbi interpretativi. Ai sensi di tali documenti, infatti, il Consiglio aveva assunto la posizione per cui al fine di determinare se un’entità sia posseduta da un soggetto designato deve farsi riferimento alla detenzione di oltre il 50% dei diritti di proprietà — o comunque di una partecipazione maggioritaria; tuttavia, la nota a piè di pagina di entrambi i citati punti rinvia al Regolamento (UE) n. 2580/2001, che definisce il possesso come la titolarità di almeno il 50% dei diritti di proprietà o una partecipazione maggioritaria.
Non era dunque immediato comprendere se, alla luce di tali indicazioni, una partecipazione pari ad esattamente il 50% soddisfacesse o meno il criterio di proprietà e comportasse quindi l’estensione delle misure di congelamento all’entità di volta in volta posseduta.
Partendo da questo quadro, la Corte ha ritenuto che anche una partecipazione pari al 50% sia sufficiente a configurare, ai fini delle misure restrittive, la proprietà su un’entità e, quindi, in senso atecnico, il controllo dei fondi della società stessa, legittimandone così il congelamento.
La CGUE ha quindi preferito seguire la linea che discende dal testo del Reg. 2580/2001 anziché quella meno stringente che si poteva desumere dai documenti preparati dal Consiglio.
Tale scelta, benché effettuata apoditticamente dalla Corte, è perfettamente coerente con la prassi vigente all’epoca (e che rimane vigente tutt’oggi) oltre ad essere perfettamente in linea con l’evoluzione interpretativa e normativa in materia. Infatti, nelle versioni più recenti delle Migliori pratiche (aggiornate nel 2024) il Consiglio ha deciso di eliminare il riferimento a “oltre il 50%” e di consacrare il solo riferimento a “almeno il 50%”. Tale scelta è poi stata seguita anche dal legislatore unionale che, nel Regolamento (UE) n. 269/2014, che impone misure restrittive contro la Russia, ha espressamente definito il concetto di proprietà quale rispondente al criterio di “almeno il 50%”.
La decisione non introduce dunque un principio nuovo, ma si inserisce in un orientamento già consolidato nel contesto delle misure restrittive UE, secondo cui il congelamento dei fondi può estendersi anche alle entità non inserite nelle liste sanzionatorie qualora esse siano possedute o controllate da soggetti designati. In tale contesto, la proprietà è integrata anche quando il soggetto sanzionato detenga una partecipazione pari al 50% del capitale sociale. In tal senso, la sentenza rafforza sul piano giurisprudenziale un’impostazione già presente nella prassi applicativa e nelle linee guida del Consiglio relative all’attuazione delle misure restrittive dell’Unione.
Tale presunzione, tuttavia, non ha carattere assoluto. La Corte ha infatti precisato che le società non designate i cui fondi siano stati congelati devono poter contestare la presunzione di proprietà o controllo e dimostrare che i loro fondi non sono in realtà detenuti o utilizzati dal soggetto sanzionato né a suo beneficio.
Sul punto, la Corte ha chiarito un profilo di particolare rilievo in termini di tutela giurisdizionale.
È stato infatti espressamente riconosciuto che il congelamento dei fondi disposto nei confronti di una società non inclusa nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 765/2006 non è sottratto a controllo giurisdizionale.
Al contrario, tale misura può essere contestata avverso l’Autorità competente tramite sindacato giurisdizionale da parte dei giudici nazionali competenti.
Si tratta di un passaggio che conferma le garanzie procedurali e il diritto a una tutela effettiva anche nell’ambito delle misure restrittive.
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