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CORONAVIRUS: PUBBLICATA LA “GUIDANCE ON CUSTOMS ISSUES RELATED TO THE COVID-19 EMERGENCY” DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Studio Legale Padovan

In data 30 marzo 2020 è stata pubblicata la “Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency” della direzione generale Fiscalità e unione doganale (DG Taxud) della Commissione europea. Il documento costituisce un’utile guida per gli operatori economici europei e per le amministrazioni doganali nazionali, dal momento che puntualizza determinate procedure doganali da poter utilizzare durante il periodo di emergenza causato dalla pandemia da COVID-19– sottolineandone soprattutto le deroghe, le eccezioni e le semplificazioni.

In particolare, i temi trattati includono:
– Rappresentanza in dogana:
  • possibilità di applicazione, da parte delle autorità doganali nazionali, della deroga prevista dall’art. 19 del Codice doganale dell’Unione (CDU) secondo cui “Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata. In casi specifici le autorità doganali non richiedono di fornire tali prove”.
  • – Customs Decisions:
  • viene confermato il principio dell’essenzialità nel rilascio di nuove decisioni, attraverso il sistema delle Customs Decisions e la possibilità di richiedere un’estensione del periodo di 120 giorni per il rilascio di decisioni per le quali è già stata proposta istanza (differentemente da quanto previsto a livello nazionale, dove l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha invitato gli operatori a ritirare eventuali istanze presentate; sul punto www.studiopadovan.com/blog/agenziedelledogane.
  • – Debito doganale e garanzie:
  • possibilità, per le autorità, di tenere in considerazione le gravi difficoltà (economiche e/o sociali) incontrate dagli operatori/debitori per fronteggiare all’emergenza secondo quanto previsto dagli artt. 45(2) e (3), 112(1) e (3), 114(3), 89(3) e 91(2)(b) del CDU;
  • adozione di misure per garantire l’ammissione temporanea dei beni introdotti per fronteggiare la situazione emergenziale in atto con conseguente esenzione da dazi doganali e dall’IVA all’importazione; ciò, di fatto, comporta una rinuncia all’obbligo di garanzia per detti specifici beni.
  • – Entrata delle merci:
  • obbligo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è previsto anche per i dispositivi medici; detta formalità può essere adempiuta anche attraverso la presentazione dei documenti commerciali, portuali o di trasporto (a condizione che tali documenti contengano le necessarie informazioni e siano presentate entro un congruo termine prima dell’arrivo delle merci nell’UE);
  • incoraggiamento all’utilizzo del regime di transito unionale o del regime comune di transito, TIR o di dichiarazioni doganali inoltrate prima della presentazione delle merci, per accelerare l’attraversamento delle frontiere e ottimizzare i controlli doganali alle frontiere esterne dell’UE.
  • – Procedure doganali:
  • possibilità di invocare la forza maggiore ove le merci non vengano vincolate ad un regime doganale o riesportate a causa di circostanze connesse alla diffusione della malattia COVID-19, entro il termine di 90 giorni dal vincolo delle stesse in custodia temporanea, con conseguente applicazione dell’equità, ovvero della regolarizzazione della situazione con conseguente estinzione dell’obbligazione doganale (cfr. “certificati di forza maggiore in arrivo anche per le imprese italiane” al link www.studiopadovan.com/blog/certificati;
  • possibilità di ricorrere alla dichiarazione semplificata senza previa autorizzazione nonché possibilità di invocare la forza maggiore, con conseguente estensione dei termini, ove l’operatore non abbia potuto presentare la dichiarazione complementare nei termini previsti per cause connesse all’emergenza in atto;
  • possibilità di modificare la dichiarazione in dogana anche oltre il termine di 3 anni previsto per le dichiarazioni presentate durante il periodo emergenziale.
  • – Transito:
  • in caso di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza del termine, l’autorità doganale può presumere che il ritardo non sia imputabile al vettore;
  • CIM: alcune amministrazioni doganali (e.g. Olanda, Austria, Svizzera) hanno accettato temporaneamente di accettare copie scannerizzate dei documenti cartacei nell’ambito di questa procedura, a condizione che vengano svolte opportune verifiche ex post e previa informazione dei soggetti coinvolti.
  • – Regimi doganali:
    – ammissione temporanea:
  • tutte le merci che siano introdotte nel territorio doganale dell’Unione per contrastare gli effetti dell’emergenza possono essere dichiarate per l’ammissione temporanea con conseguente esenzione totale dai dazi all’importazione;
  • possibilità di beneficiare della dichiarazione verbale per l’ammissione temporanea;
  • ove l’operatore non abbia riesportato le merci dichiarate per l’ammissione temporanea tramite i carnet ATA a seguito delle difficoltà sorte alla chiusura/sospensione delle proprie attività, possibilità di ampliare il termine previsto per la riesportazione delle merci;
  • esportazione: sospensione dell’obbligo di invalidamento della dichiarazione doganale da parte dell’ufficio doganale di esportazione che non abbia ricevuto informazione o prova che le merci abbiano lasciato il territorio doganale nel termine di 150 giorni dalla data dello svincolo delle merci per il regime di esportazione, riesportazione o perfezionamento passivo.

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