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CSDDD o CS3D: PUBBLICAZIONE DELLA DIRETTIVA UE RELATIVA AL DOVERE DI DILIGENZA DELLE IMPRESE AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ

Studio Legale Padovan

CSDDD o CS3D: PUBBLICAZIONE DELLA DIRETTIVA UE RELATIVA AL DOVERE DI DILIGENZA DELLE IMPRESE AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ

In data 5 luglio 2024, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la Direttiva (UE) 2024/1760, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (la “Direttiva”). La Direttiva entrerà pertanto in vigore il 25 luglio 2024, data da cui comincerà a decorrere il periodo di due anni per il recepimento della stessa da parte degli Stati Membri (mentre l’applicazione delle disposizioni ivi contenute avverrà in maniera graduale nel tempo, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle società destinataria).

L’ambito di applicazione include:

  • le società costituite ai sensi del diritto di uno Stato membro UE che abbiano più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a € 450 milioni, o che siano la controllante di un gruppo che abbia tali requisiti a livello di gruppo,
  • le società di Paesi terzi che abbiano generato un fatturato netto superiore a € 450 milioni nell’Unione, o che siano la controllante di un gruppo che raggiunge tale soglia;
  • società o controllante di società, che hanno generato un fatturato netto superiore a € 80 milioni e che hanno concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione, che abbiano apportato diritti di licenza di importo superiore a 5 milioni nell’Unione.

È però importante sottolineare che gli effetti della Direttiva si estenderanno ad un novero ben più ampio di soggetti, partner commerciali delle grandi aziende in primis.

La Direttiva prevede obblighi di due diligence per identificare, prevenire e mitigare il rischio di impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente derivanti dalla “catena di attività”.

La “catena di attività” comprende sia l’attività propria della società obbligata sia quella di tutti i suoi partner commerciali, diretti o indiretti, quali fornitori, terzisti e distributori, a prescindere dalla loro dimensione.

Ciascuna società eserciterà il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente con un approccio basato sul rischio, mediante una serie di misure tra cui, ad esempio:

  • l’integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi interni di gestione dei rischi, compresi un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi la società e le sue controllate, nonché i partner commerciali diretti o indiretti, e una descrizione delle procedure predisposte per l’attuazione di tali misure;
  • l’individuazione e la valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali, tramite una mappatura e una valutazione approfondita delle proprie attività;
  • ove necessario, l’attribuzione di priorità agli impatti negativi che non possano essere prevenuti, attenuati, arrestati o mitigati;
  • la prevenzione e l’attenuazione degli impatti negativi potenziali nonché la cessazione degli impatti negativi effettivi e la minimizzazione della relativa entità, compresi:
    • l’adozione di un piano d’azione;
    • la richiesta ai partner commerciali di fornire garanzie contrattuali circa il rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano d’azione in materia di prevenzione;
    • offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI che siano partner commerciali della società;
  • la riparazione degli impatti negativi effettivi;
  • il confronto, attraverso un dialogo significativo, con i portatori di interessi;
  • la previsione di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo attivabile da organizzazioni di tutela dei diritti umani e dell’ambiente;
  • il monitoraggio regolare dell’efficacia delle summenzionate azioni e misure;
  • una rendicontazione periodica di quanto sopra, pubblicata annualmente sul sito della società.

È altresì necessario sottolineare che le società dovranno attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1.5°C in linea con l’accordo di Parigi, nonché l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica.

Quanto all’aspetto sanzionatorio, gli Stati dovranno prevedere un sistema che includa, come minimo: i) sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato globale netto realizzato nell’esercizio finanziario precedente; ii) la pubblicazione della violazione, specificando responsabilità e natura; e iii) la responsabilità civile della società per i danni causati.

La Direttiva rappresenta una sfida significativa per le grandi imprese e una grande opportunità di business per le PMI italiane virtuose costituenti la supply chain delle grandi imprese, da raccogliere per tempo.

Per questo lo Studio Legale Padovan, tramite un dedicato team di professionisti esperti in materia di compliance aziendale, di diritto societario e contrattuale già attivo da tempo nel settore della conformità aziendale, è pronto a supportare le aziende nel graduale processo di adeguamento alle esigenze poste sia dalla Direttiva sia dalle altre numerose misure di conformità imposte da numerosi atti normativi unionali recentemente entrati in vigore (compliance@studiopadovan.com).

 

 

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