Con Decreto n. 1325/638 BIS del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 1° settembre 2026 (nel prosieguo “Decreto”), il Governo italiano ha rinnovato l’applicazione della clausola “catch-all” di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 221/2017, al fine di sottoporre a preventiva autorizzazione l’esportazione, verso determinate destinazioni finali, di alcuni beni non inclusi nella lista dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 (c.d. Regolamento Dual Use).
Il Decreto fa seguito al precedente provvedimento del 10 luglio 2023 (link al post), di analogo contenuto, e ne assicura la continuità regolatoria alla scadenza del triennio.
Il Decreto si inserisce nel quadro delle misure adottate dagli Stati membri dell’Unione Europea per contrastare l’elusione delle sanzioni contro la Russia, anche in considerazione dell’utilizzo di componenti civili nella produzione di droni destinati allo sforzo bellico russo.
Il rischio di riesportazione verso Russia e Bielorussia è considerato particolarmente elevato per Armenia, Kazakistan e Kirghizistan, Paesi appartenenti, insieme a Russia e Bielorussia, all’Unione Economica Eurasiatica (UEE). Le esportazioni di determinati componenti verso tali Paesi potrebbero infatti essere riesportate verso Russia e Bielorussia, aggirando le misure restrittive dell’UE.
- Prodotti soggetti all’obbligo di autorizzazione
In forza dell’articolo 1 del Decreto, è previsto per gli esportatori nazionali l’obbligo di presentare domanda di autorizzazione preventiva per l’esportazione verso Armenia, Kazakistan e Kirghizistan dei seguenti beni:
- motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell’aviazione. Per “settore dell’aviazione” sono da intendersi: aeroplani, veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati;
- parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori di cui al punto precedente.
- L’obbligo di autorizzazione preventiva si estende altresì alle operazioni di intermediazione e di assistenza tecnica relative ai medesimi beni.
- Novità rispetto al 2023: l’Iran esce dal perimetro catch-all
Una differenza significativa rispetto al Decreto del 2023 riguarda la Repubblica Islamica dell’Iran, che non compare più tra le destinazioni soggette alla clausola catch-all.
Ciò non significa, tuttavia, un allentamento delle restrizioni: come puntualmente ricordato nel Comunicato tecnico dell’UAMA del 2 settembre 2026, il Regolamento (UE) n. 2023/1529 prevede già il divieto assoluto di esportazione dei medesimi motori e parti verso l’Iran. In altri termini, per quella destinazione non è più necessaria, né possibile, una mera autorizzazione governativa, salvo le limitate deroghe previste dall’art. 2, par. 3 del Regolamento.
- Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Le disposizioni del Decreto producono effetto dal 2 settembre 2026 e rimarranno in vigore per un periodo di tre anni (art. 2, comma 1).
Relativamente alle spedizioni già in transito, l’art. 2, comma 2 del Decreto stabilisce che per i prodotti pervenuti in dogana successivamente al 10 luglio 2026 e privi dell’autorizzazione richiesta, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non procederà allo svincolo, invitando l’esportatore a presentare la necessaria domanda di autorizzazione.
Lo Studio Legale Padovan, che vanta un’esperienza ultradecennale in materia di dual use e misure restrittive UE verso Paesi terzi, è a disposizione sia per qualsiasi chiarimento e approfondimento in relazione agli obblighi rinnovati dal Decreto del 1° settembre 2026, sia per supportare gli operatori commerciali e finanziari nella conduzione delle necessarie valutazioni tecniche sull’utilizzabilità dei prodotti nel settore dell’aviazione, nella predisposizione delle istanze di autorizzazione tramite il portale E-Licensing e nella definizione degli idonei presidi aziendali di controllo delle esportazioni.