Il 25 giugno 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato i due Regolamenti che danno attuazione agli impegni in materia di dazi assunti dalla Commissione europea nella dichiarazione comune con gli Stati Uniti del 21 agosto 2025. Il 30 giugno i due testi, ossia il Regolamento (UE) 2026/1455 (“Reg.2026/1455”) e il Regolamento (UE) 2026/1461 (“Reg.2026/1461”), sono stati firmati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
L’art. 6 del Reg. 2026/1455 prevede che l’origine delle merci è determinata conformemente alle norme sull’origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 fino a quando saranno adottate le norme sull’origine preferenziale.
Ciò comporta che fintanoché non saranno operative specifiche regole di origine preferenziale (art. 64, par. 2–3, CDU), una merce è “originaria degli Stati Uniti” se, secondo l’articolo 60, è interamente ottenuta negli USA oppure lì subisce l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Quando in futuro entrerà in vigore un regime preferenziale UE‑USA pertinente, il regolamento si aggancerà automaticamente a quelle regole di origine preferenziale.
I testi finali risultano dunque manchevoli della “sunrise clause”, inizialmente proposta dal Parlamento Europeo che subordinava l’applicazione del regime daziario favorevole solo al previo verificarsi di quattro condizioni cumulative. Il controllo sugli impegni USA è ora affidato esclusivamente al meccanismo di sospensione ex articolo 3, che opera ex post e non ex ante.
I Regolamenti confermano la natura fondamentale dell’Accordo Politico del 27 luglio 2025 in cui l’Unione si impegnava a eliminare i dazi doganali su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e a prevedere l’accesso preferenziale al mercato unionale per un’ampia gamma di merci ittiche e agricole di origine statunitense, tra cui frutta a guscio, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, sementi, olio di soia e carni suine e di bisonte.
In cambio, gli Stati Uniti si sono impegnati a non imporre un dazio superiore al 15% per la maggior parte delle merci di origine UE. Gli Stati Uniti si sono impegnati anche ad applicare solo il dazio della nazione più favorita (cd “MFN”) a determinati prodotti dell’Unione europea.
Come chiarito dal Considerando (11) del Reg.2026/1455, qualora le azioni degli Stati Uniti minaccino di compromettere la stabilità e prevedibilità delle relazioni commerciali, anche discostandosi o minacciando di discostarsi dagli impegni assunti nell’ambito della dichiarazione comune, alla Commissione viene conferito il potere di sospendere, in tutto o in parte, gli impegni assunti dall’Unione nell’ambito della dichiarazione comune cui i regolamenti danno attuazione.
In particolare, l’articolo 3 del Regolamento Reg.2026/1455 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l’applicazione dei dazi doganali di favore applicati alle merci statunitensi in una qualsiasi delle seguenti circostanze:
- qualora gli Stati Uniti: a) non rispettassero il tetto tariffario onnicomprensivo del 15 %, b) compromettessero gli obiettivi della dichiarazione comune, dell’accesso al mercato USA o discriminassero gli operatori economici europei; c) facessero emergere indicazioni sufficienti del fatto che in futuro agiranno come nei punti (a) e (b);
- qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti alla data della dichiarazione comune.
Il paragrafo 2 dell’articolo 3 attribuisce altresì alla Commissione il potere sospendere l’applicazione dei regimi tariffari di favore di cui all’articolo 1 per i prodotti dei capitoli NC 72 (acciaio), 73 (lavori di acciaio) e 76 (alluminio) elencati all’Allegato I, qualora al 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continuino ad applicare un’aliquota superiore al 15% sui prodotti derivati da acciaio e alluminio di provenienza UE.
La Commissione è tenuta inoltre a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° dicembre 2026 le informazioni in merito al trattamento tariffario da parte degli Stati Uniti dei prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’Unione negli Stati Uniti.
Tutti gli atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 3 sono adottati con la procedura d’esame (art. 5, par. 2).
L’articolo 4 istituisce una clausola di salvaguardia qualora vi siano prove sufficienti che, a seguito dell’azzeramento dei dazi, una merce originaria degli USA venga importata in quantità tali — in assoluto o in rapporto alla produzione UE — e a condizioni da arrecare o minacciare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, la Commissione può sospendere con atto di esecuzione l’applicazione del trattamento daziario concordato.
L’indagine può essere avviata:
- su richiesta motivata di tre o più Stati membri (art. 4, par. 2, primo comma);
- su richiesta dell’industria dell’Unione o di associazioni rappresentative o sindacati con prove prima facie sufficienti di un grave pregiudizio (art. 4, par. 2, secondo comma);
- d’ufficio dalla Commissione, anche su informazioni di Stati membri o del Parlamento europeo (art. 4, par. 2, terzo comma).
Il monitoraggio e la clausola di scadenza
L’articolo 7 impone un monitoraggio continuo sulle implicazioni entro sei mesi dall’entrata in vigore e poi ogni tre mesi, la Commissione informa Parlamento e Consiglio sull’evoluzione dei flussi commerciali. Entro il 30 giugno 2029, la Commissione presenta una valutazione globale che copre l’impatto su tutte le importazioni ed esportazioni UE-USA, le variazioni dei flussi per Stato membro e per settore, l’evoluzione degli scambi con paesi terzi, l’impatto sulle entrate doganali e sulle PMI. La valutazione globale sarà, se del caso, corredata di una proposta legislativa di proroga.
L’articolo 8 fissa la clausola di scadenza (sunset): il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2029. Non è prevista una proroga automatica dell’Accordo, ed è dunque necessaria una proposta legislativa.
LE MISURE IN VIGORE
L’articolo 1 prevede l’azzeramento della tariffa doganale per le merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell’allegato I
L’elenco dei beni contenuti nell’Allegato I è molto vasto e comprende la quasi totalità dei beni industriali: dai prodotti chimici (capitoli 25-29, con alcune esclusioni) ai prodotti farmaceutici (cap. 30), dalla plastica (cap. 39) alla gomma (cap. 40), dai tessili (capp. 50-63) alle calzature (cap. 64), fino a macchinari (capp. 84-85), veicoli (capp. 87-88), strumenti di precisione (cap. 90) e merci varie, oltre a una serie di prodotti agroalimentari selezionati (ortaggi freschi e congelati, frutta, semi, succhi, preparazioni). Degno di nota è l’inserimento di acciaio (cap. 72), alluminio (cap. 76) e rame (cap. 74).
Per i beni di cui all’Allegato II è prevista la non applicazione dell’elemento ad valorem della tariffa doganale comune, ma viene precisato che è mantenuto il dazio specifico applicato a tali merci in una situazione in cui il prezzo all’importazione scende al di sotto del prezzo d’entrata.
L’elenco dei codici doganali contenuti nell’Allegato II comprende pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, agrumi freschi, uve da tavola, mele, pere, ciliegie, prugne e succhi di uva classificati ai relativi codici NC. Il meccanismo preserva la protezione residua contro le importazioni sottocosto, salvaguardando i produttori europei dalla concorrenza sleale su alcuni prodotti agroalimentari.
L’articolo 2, paragrafo 1 dispone l’apertura di contingenti tariffari dell’Unione per le importazioni di merci originarie USA classificate con i codici NC dell’allegato III.
All’interno di tali contingenti:
- Si applicano aliquote di dazio preferenziali ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del codice doganale dell’Unione (reg. (UE) n. 952/2013)
- Le aliquote sono indicate nella colonna “dazio contingentale” dell’allegato III e si applicano fino ai volumi indicati nella colonna “volume del contingente” per ciascun numero d’ordine.
- I contingenti hanno durata annuale (periodi di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore) e sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo il sistema degli articoli 49–54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Di seguito una tabella di sintesi delle misure tariffarie previste dal Regolamento:
| Allegato / base giuridica | Tipologia di merci | Esempi di codici NC (2025) | Trattamento daziario UE |
| Allegato I – art. 1(1) | Prodotti agricoli freschi, secchi e trasformati | 0701 90 50 (patate di primizia, fresche o refrigerate, 1.1–30.6); 0703 10 19 (cipolle fresche o refrigerate, escl. da semina); 0709 20 00 (asparagi freschi o refrigerati); 0813 20 00 (prugne secche); 1007 90 00 (sorgo da granella, escl. semina) | Dazio doganale comune azzerato (0 %) per importazioni originarie USA |
| Allegato I – art. 1(1) | Merci industriali (capitoli 25–97 NC) | 27 (combustibili minerali, oli minerali e prodotti della distillazione); 39 (materie plastiche e lavori); 44 (legno e lavori di legno); 72 (ghisa, ferro e acciaio); 76 (alluminio e lavori); 84 (macchine e apparecchi meccanici); 87 (veicoli stradali e parti) | Dazio doganale comune azzerato (0 %) per tutte le merci industriali originarie USA |
| Allegato II – art. 1(2) | Ortofrutta fresca e succhi d’uva soggetti a dazi composti | 0702 (pomodori freschi o refrigerati); 0707 00 05 (cetrioli freschi o refrigerati); 0805 10 22 (arance navel fresche); 0806 10 10 (uve da tavola fresche); 0808 10 80 (mele fresche, escl. da sidro); 2009 61 10 (succhi d’uva, non fermentati, Brix ≤ 30, valore > 18 €/100 kg); 2009 69 19 (succhi d’uva, Brix > 67, valore > 22 €/100 kg) | Componente ad valorem sospesa e azzerata; componente specifica della tariffa comune mantenuta |
| Allegato III – art. 2(1) | Carni suine e preparazioni di carne suina (contingente n. 09.9001) | 0203 22 19 (spalle suine non disossate congelate); 0203 29 11 (parti anteriori congelate); 0203 29 15 (pancette “ventresche” congelate); 0210 11 19/39 (spalle salate/secche/affumicate); 1602 49 19/30/50 (preparazioni e conserve di carne suina) | Dazio contingentale 0 % entro 25 000 t annue; fuori contingente, dazi normali della tariffa comune |
| Allegato III – art. 2(1) | Carni di bisonte e frattaglie (contingente n. 09.9002) | ex 0201 10 00 (carcasse/mezzene fresche o refrigerate); ex 0201 20 20/30/50/90 (quartieri e pezzi non disossati); ex 0202 10 00/20… (carcasse/quartieri congelati); ex 0202 30 10/50/90 (carni disossate congelate); ex 0206 10 95, 0206 29 91 (lombatello sottile); ex 0210 20 10/90; ex 0210 99 51/59 (frattaglie salate/affumicate) | Dazio contingentale 0 % entro 3 000 t annue. |
| Allegato III – art. 2(1) | Prodotti lattiero‑caseari (contingente n. 09.9003) | 0401 10/20/40 (latte e crema non concentrati, diversi tenori di grassi); 0403 20 (yogurt); 0403 90 (latticello, latte/crema coagulati fermentati); 0405 20/90 (paste da spalmare lattiere, materie grasse del latte); 1702 11/19 (lattosio e sciroppo di lattosio); 2105 00 (gelati, anche contenenti cacao) | Dazio contingentale 0 % entro 10 000 t annue |
| Allegato III – art. 2(1) | Formaggi (contingente n. 09.9004) | 0406 10 (formaggio fresco “non stagionato”); 0406 20 (formaggio grattugiato o in polvere); 0406 30 (formaggio fuso); 0406 40 90 (formaggi erborinati diversi da Roquefort/gorgonzola); 0406 90 01 (formaggi destinati alla trasformazione); 0406 90 21 (cheddar) | Dazio contingentale 0 % entro 10 000 t annue |
| Allegato III – art. 2(1) | Frutta a guscio e preparazioni (contingente n. 09.9005) | 0802 (altra frutta a guscio fresca o secca, anche sgusciata/decorticata); 2008 19 (frutta a guscio ed altri semi, preparati o conservati, escl. arachidi) | Dazio contingentale 0 % entro 500 000 t annue |
| Allegato III – art. 2(1) | Olio di soia greggio (contingente n. 09.9006) | 1507 10 (olio di soia, greggio, anche depurato delle mucillagini) | Dazio contingentale 0 % entro 400 000 t annue |
| Allegato III – art. 2(1) | Prodotti ittici non trasformati (merluzzo, calamari, salmoni) | 0303 67 (merluzzi dell’Alaska congelati); 0304 75 (filetti di merluzzi dell’Alaska congelati); 0307 43 (seppie e calamari congelati); 0303 11 (salmoni rossi congelati); 0303 12 (altri salmoni Pacifico congelati); 0304 81 (filetti di salmoni del Pacifico/Atlantico/Danubio, congelati) | Dazio contingentale 0 % entro 340 000 t (merluzzi Alaska, n. 09.9008); 5 000 t (calamari, n. 09.9009); 20 000 t (salmoni non trasformati, n. 09.9010) |
| Allegato III – art. 2(1) | Prodotti ittici trasformati (salmone, gamberetti) | 1604 11 (preparazioni/conserve di salmoni interi o in pezzi); 1605 21 (preparazioni/conserve di gamberetti non in recipienti ermetici); 1605 29 (preparazioni/conserve di gamberetti in recipienti ermetici) | Dazio contingentale 0 % entro 5 000 t per salmoni trasformati (n. 09.9011) e 5 000 t per gamberetti (n. 09.9012) |
| Allegato III – art. 2(1) | Cacao, cioccolato e preparazioni contenenti cacao (contingente n. 09.9014) | 1805 00 00 (cacao in polvere senza zuccheri); 1806 10 15/20/30/90 (cacao in polvere dolcificato con vari tenori di saccarosio); 1806 20 10/30/50/70/80/95 (blocchi/barre/preparazioni a base di cacao in recipienti > 2 kg); 1806 31 00, 1806 32 10/90 (tavolette/barre/bastoncini di cioccolata); 1806 90 11/19/31/39/50/60/70/90 (praline, paste da spalmare, preparazioni per bevande, altre preparazioni contenenti cacao) | Dazi contingentali ridotti (2–3,9 % + specifici dazi €/100 kg net) entro 40 000 t annue |
| Allegato III – art. 2(1) | Preparazioni alimentari del capitolo 19 (pane, biscotti, pasta, cereali, pizze, dolci) – contingente n. 09.9015 | 1901 10 00 (preparazioni per alimentazione bambini, a base di farine e latte); 1901 20 00 (miscele/paste per prodotti da forno); 1902 11 00, 1902 19 10/90 (paste non cotte); 1902 20… (paste farcite); 1904 10…, 1904 20…, 1904 30 00, 1904 90… (prodotti a base di cereali); 1905 10 00 (pane croccante); 1905 31…, 1905 32…, 1905 40…, 1905 90… (biscotti, cialde, pane tostato, pizze, dolci) | Dazi contingentali tra 1–2,5 % + specifici dazi €/100 kg net entro 50 000 t annue |
| Allegato III – art. 2(1) | Preparazioni alimentari del capitolo 21 (caffè, tè, succedanei, salse, zuppe, gelati, sciroppi ecc.) – contingente n. 09.9016 | 2101 11 00 (estratti di caffè); 2101 12 92/98 (preparazioni di caffè); 2101 20 20/92/98 (estratti/preparazioni di tè/mate); 2102 10… (lieviti); 2103 20 00 (ketchup); 2103 30 10/90 (senape); 2104 10 00 (preparazioni per zuppe); 2104 20 00 (preparazioni omogeneizzate); 2105 00 10/91/99 (gelati); 2106 10/90… (concentrati proteici, sciroppi zuccherini, altre preparazioni) | Dazi contingentali ridotti (0–4,3 %, talora con specifici €/100 kg o per grado alcolico) entro 250 000 t annue |
| Allegato III – art. 2(1) | Bevande analcoliche (contingente n. 09.9017) | 2202 10 00 (acque, incluse minerali e gassate, con zucchero/dolcificanti/aromi); 2202 91 00 (birra analcolica); 2202 99 19 (altre bevande analcoliche senza latte/materie grasse del latte) | Dazio contingentale 0 % entro 20 000 t annue |
| Allegato III – art. 2(1) | Zuccheri alcolici e amidi modificati (mannitolo, sorbitolo, destrina) – contingenti n. 09.9018 e 09.9020 | 2905 43 (mannitolo); 2905 44 (D‑glucitolo, sorbitolo); 3505 10 (destrina e altri amidi/fecole modificati, es. pregelatinizzati/esterificati) | Dazio contingentale 0 % entro 2 500 t (mannitolo/sorbitolo) e 11 000 t (destrina) |
Per quanto concerne, infine il Reg.2026/1461, relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci, viene rinnovato e ampliato quanto già previsto dal regolamento (UE) 2020/2131, adottato il 16 dicembre 2020 in attuazione della dichiarazione comune del 2020, che aveva sospeso i dazi sugli astici nordamericani (vivi e congelati) su base erga omnes per il periodo dal primo agosto 2020 al 31 luglio 2025.
L’articolo 1 azzera i dazi della tariffa doganale comune sulle merci elencate nell’Allegato che ora comprende:
- aragoste congelate (0306 11 90);
- astici congelati, interi (0306 12 10) e non interi (0306 12 90);
- astici vivi (0306 32 10);
- astici preparati o conservati (1605 30 90)
Sotto il profilo delle garanzie, tale regolamento ricalca quanto previsto in quello principale e, quindi, la possibilità di sospendere il Regolamento nel caso in cui gli Stati Uniti non rispettassero i propri obblighi assunti nella Dichiarazione Comune.
Va notata laa clausola retroattiva dell’articolo 4, ai sensi della quale le autorità doganali nazionali degli Stati membri sono tenute a rimborsare, su richiesta, i dazi corrisposti in eccesso nel periodo compreso tra il 1° agosto 2025 e la data di entrata in vigore del regolamento. Il considerando 7 giustifica la retroattività con l’esigenza di garantire continuità rispetto alla scadenza del regolamento 2020/2131 e di evitare perturbazioni negli scambi. L’articolo 6 conferma l’applicazione a decorrere dal 1° agosto 2025 fino al 31 luglio 2030.
Monitoraggio e scadenza
L’articolo 5 prevede una valutazione degli effetti entro il 31 gennaio 2030, con oggetto le variazioni dei flussi di esportazione USA verso UE a decorrere dal 1° agosto 2025, corredata se del caso di proposta di proroga.
Lo Studio Legale Padovan continuerà a monitorare l’iter di approvazione e attuazione dell’accordo e a fornire aggiornamenti sugli impatti giuridici e operativi per imprese e operatori economici interessati.