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IL REGOLAMENTO (UE) 2024/1781: DAL PRODOTTO SOSTENIBILE ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI INVENDUTI, UN CAMBIO DI PARADIGMA CHE PARTE DALLA PROGETTAZIONE

Studio Legale Padovan

Il Regolamento (UE) 2024/1781, entrato in vigore il 28 giugno 2024, nasce come strumento per riformare dalla base il modo in cui i prodotti fisici vengono concepiti, progettati e immessi sul mercato europeo, ed è in tale contesto che si occupa anche della gestione dei beni invenduti.

La logica di fondo è semplice ma ambiziosa. Se un prodotto viene progettato per durare, per essere riparato, per essere smontato e riciclato a fine vita, il problema degli invenduti smaltiti sistematicamente viene affrontato a monte senza che vi siano problemi di smaltimento alla fine della filiera.

Il Regolamento, quindi, ha sì prefissato diversi obblighi di rendicontazione e il divieto di distruzione ma collocandoli alla base di una architettura normativa più ampia volta alla progettazione ecocompatibile dei vari prodotti.

Il Regolamento abroga la direttiva 2009/125/CE, che già introduceva requisiti di ecodesign ma con un perimetro limitato ai prodotti connessi che utilizzano energia elettrica quali ad esempio elettrodomestici, sistemi di illuminazione e altri.

Il nuovo Regolamento ha invece una portata generale, applicandosi a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato dell’Unione, componenti e prodotti intermedi inclusi, con le sole eccezioni tassative di alimenti, medicinali, piante, animali e veicoli per gli aspetti già coperti da diverse normative settoriali specifiche.

La vera novità è l’inclusione di prodotti del mondo tessile, del mobilio, dei giocattoli, dei cosmetici, dei materiali da costruzione, degli pneumatici e delle sostanze chimiche e prodotti ICT.

Il fulcro del Regolamento è la regolamentazione delegata che la Commissione adotterà per ciascun gruppo di prodotti, individuando i requisiti specifici di progettazione per essere definiti ecocompatibili.

I requisiti vincolanti per le imprese che vorranno mettere immettere i propri prodotti sul mercato europeo, potranno essere di due tipologie:

  • Di prestazione, cioè livelli minimi o massimi misurabili rispetto a determinati parametri,

oppure

  • Di informazione, cioè dati e caratteristiche che devono accompagnare il prodotto lungo tutta la sua vita commerciale e di utilizzo.

I parametri in base a cui possono essere definiti i requisiti sono elencati nell’Allegato I del Regolamento e coprono uno spettro molto ampio. Si va dalla durabilità e affidabilità del prodotto, espressa in termini di durata garantita, resistenza alle sollecitazioni, alla facilità di riparazione e manutenzione, con attenzione specifica alla disponibilità e all’accessibilità economica dei pezzi di ricambio. Si include la facilità di miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento, la progettazione per il riciclaggio, l’uso di sostanze che destano preoccupazione, il consumo di energia e acqua, il contenuto di materiali riciclati e rinnovabili, l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale complessiva, fino al rilascio di microplastiche e alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo.

Con il Regolamento, entra stabilmente nel processo di progettazione una variabile nuova e vincolante: la sostenibilità ambientale.

Uno degli aspetti più innovativi e discussi del Regolamento riguarda il tema dell’obsolescenza programmata, tanto affrontato in Europa e che non può essere tralasciato nell’ambito dell’ecosostenibilità di un prodotto.

L’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che i requisiti di progettazione ecocompatibile devono assicurare che i prodotti non diventino precocemente obsoleti per motivi riconducibili a scelte deliberate del fabbricante. Il Regolamento prevede esplicitamente alcuni esempi come gli ostacoli allo smontaggio di componenti chiave, l’indisponibilità di informazioni utili alla riparazione o di pezzi di ricambio, la cessazione del funzionamento del software una volta aggiornato il sistema operativo, la mancata fornitura di aggiornamenti del software.

Per i produttori di elettronica di consumo, di smartphone e di qualsiasi prodotto che incorpori software, queste disposizioni pongono vincoli concreti sulle politiche di aggiornamento e di gestione del ciclo di vita digitale dei propri dispositivi.

Vale la pena sottolineare che per i prodotti già disciplinati dalla direttiva 2009/125/CE, che continua ad applicarsi in via transitoria fino al 31 dicembre 2026 per le categorie più comuni, e fino al 2030 per categorie specifiche, il passaggio al nuovo regime avverrà in modo graduale. Le imprese dei settori storicamente inclusi nella disciplina dell’ecodesign avranno quindi un percorso di transizione, mentre per i settori nuovi, tessile, mobilio, giocattoli, cosmetici, la novità è assoluta.

Senza uno strumento elettronico adeguatamente pensato non sarebbe possibile fornire le informazioni di tracciabilità e proprio per questo motivo è stato disciplinato il Passaporto Digitale di Prodotto, probabilmente l’innovazione più strutturale dell’intero testo normativo. Ogni prodotto dovrà essere accompagnato da un passaporto digitale accessibile tramite un supporto dati fisico, si pensi a un QR code, che contiene informazioni sulle prestazioni ambientali, sulla composizione, sulle istruzioni di riparazione e manutenzione, e sui percorsi corretti di fine vita.

I dati del passaporto devono essere accurati, completi, aggiornati e interoperabili, conservati per tutta la durata di vita attesa del prodotto e resi accessibili gratuitamente a una platea molto ampia di soggetti quali consumatori, riparatori professionisti, operatori indipendenti di ricondizionamento, riciclatori, autorità di vigilanza del mercato e autorità doganali.

La Commissione istituirà entro luglio 2026 un registro digitale centralizzato degli identificativi univoci dei prodotti, interconnesso con i sistemi doganali dell’Unione.

Per le imprese, la costruzione del passaporto digitale non è un adempimento burocratico aggiuntivo: è un progetto di governo del dato di prodotto che attraversa l’intera organizzazione, dalla ricerca e sviluppo alla supply chain, dalla qualità alla logistica. Richiede investimenti in sistemi informativi, processi di raccolta dati presso i fornitori e capacità di mantenere le informazioni aggiornate per tutta la vita del prodotto.

In aggiunta, vi sono obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 24 che impongono agli operatori economici di rendicontare pubblicamente su numero, peso, destinazione e motivazioni degli invenduti smaltiti.

Si pensi, infatti, a un’impresa che ha progettato i propri prodotti in modo modulare, con componenti facilmente sostituibili e materiali riciclabili; essa avrà molte più opzioni per gestire gli invenduti senza ricorrere alla distruzione. Il ricondizionamento dovrebbe essere economicamente più sostenibile, il riciclo dei materiali produrrebbe un valore aggiunto.

Al contrario, un’impresa che progetta i propri prodotti secondo una logica di usa-e-getta, con materiali compositi inscindibili e componenti non standard, si troverà strutturalmente intrappolata nella distruzione degli invenduti, con i relativi obblighi di rendicontazione pubblica a documentarne l’entità.

Non si esclude infatti che tale rendicontazione possa avere un impatto reputazionale sia esso positivo o negativo a seconda delle scelte imprenditoriali.

Anche in questo senso, però, il Regolamento costruisce un sistema di incentivi coerenti.

La progettazione sostenibile facilita la gestione virtuosa degli invenduti, che a sua volta riduce l’esposizione normativa e reputazionale.

Le imprese che inizieranno il percorso di adeguamento dall’ecodesign, e non soltanto dagli obblighi di rendicontazione, si troveranno in una posizione strutturalmente più solida nel medio periodo.

Per le imprese il punto di partenza è una mappatura della propria esposizione e dei prodotti che sono o che diventeranno soggetti agli atti delegati, quale è il reale tasso di invenduto, quanto sono e quali sono i prodotti già conformi ai parametri di durabilità, riparabilità e riciclabilità che il Regolamento prevede e quali, diversamente, possono essere ripensati.

Da queste analisi discenderanno le priorità di investimento, le scelte di progettazione da riorientare, i fornitori da coinvolgere e i processi interni da costruire nonché la valutazione di eventuali impatti sulla reputazione aziendale legata ai dati che potrebbero essere condivisi.

Il Regolamento (UE) 2024/1781 quindi non rappresenta solo un ulteriore complesso di adempimenti  gravosi impartiti dall’Unione europea ma è un paradigma normativo volto alla trasformazione strutturale del modo di fare impresa nel mercato europeo.

L’esperienza dei professionisti dello Studio Legale Padovan consente di supportare gli operatori italiani ed europei nella corretta interpretazione degli obblighi normativi nonché alla corretta gestione delle conformità alle normative Europee.

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