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IL TAR DEL LAZIO RINVIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA LA DIBATTUTA QUESTIONE DEL CONGELAMENTO DEI BENI POSSEDUTI DA TRUST COSTITUITI DA SOGGETTI SANZIONATI

Studio Legale Padovan

Con Ordinanza N. 06256/2023 dell’11 aprile 2023, il TAR del Lazio ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea formulando tre quesiti riguardanti il caso di beni o risorse conferiti in un trust da parte di un soggetto listato. IL TAR chiede alla Corte di Lussemburgo di interpretare l’articolo 2 del Regolamento (UE) 269/2014 (“Reg. 269/2014”), concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Il giudizio amministrativo da cui trae origine il rinvio pregiudiziale è stato promosso da alcune società colpite da un provvedimento di congelamento di beni e fondi emesso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (“CSF”), istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto ritenute riconducibili ad un soggetto designato. Contro tale provvedimento del CSF le società hanno presentato ricorso davanti al TAR del Lazio. Il TAR ha ritenuto di dover effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea circa l’interpretazione da fornire all’articolo 2 comma 1 del Reg. 269/2014, che impone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche “appartenenti a, posseduti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati” designati ai sensi dell’allegato I del medesimo Regolamento. Il dubbio interpretativo del TAR è dovuto all’utilizzo, nel caso di specie, dello strumento del trust e ai suoi effetti sul vincolo di appartenenza, possesso o controllo dei beni conferiti all’interno di un trust, da parte del soggetto sanzionato.

Le ricorrenti sostengono che il conferimento di fondi e beni all’interno di un trust determina la cessazione del vincolo di appartenenza o controllo da parte della persona che ha disposto la creazione del trust su tali beni, impedendone quindi il congelamento anche laddove quest’ultima sia designata. Il CSF e il TAR ritengono, invece, che la creazione di un trust non faccia venir meno il potere di controllo sui beni ivi conferiti da parte del disponente, creatore del trust. Tale atto di conferimento, infatti, non avrebbe un effetto traslativo dei beni o delle risorse dalla sfera giuridica del disponente a quella del trustee (la persona incaricata di gestire i beni conferiti nell’interesse del disponente) o a quella dei beneficiari del trust, effetto che si verificherebbe solo nel momento del trasferimento degli asset a questi ultimi, secondo quanto previsto dall’atto istitutivo del trust stesso. Questo mancato effetto traslativo non determinerebbe quindi, ad avviso del TAR e del Ministero, una completa cesura del legame fra il disponente e i beni conferiti all’interno del trust, giustificandone il congelamento. A evidenziare ulteriormente l’influenza che il disponente sarebbe in grado di esercitare sul trust, il Tribunale ha inoltre rilevato che di norma, nell’ambito dei trust, il trustee e i beneficiari sono soggetti di fiducia del disponente. Di conseguenza, il TAR ritiene che, anche nel caso in cui la costituzione di un trust facesse cessare il vincolo di appartenenza dei beni lì conferiti, vi sarebbe comunque la possibilità di applicare il criterio del collegamento relativo all’appartenenza dei beni a persona (fisica o giuridica) associata al disponente (in questo caso, il trustee) e, sulla base di questo, giustificare il congelamento dei beni stessi. Da ultimo, nel caso in cui neanche tale impostazione dovesse ritenersi valida, secondo il TAR, si potrebbe sostenere che il disponente si trovi comunque nella condizione di “controllare” i beni conferiti nel trust, essendo in grado di esercitare un’influenza rilevante su di essi.

La pronuncia da parte della Corte di Giustizia dell’UE sui quesiti formulati dal TAR sarà sicuramente di grande interesse, anche per la sua possibile applicazione ad altri casi simili, come il caso EuroChem, colosso dell’industria dei fertilizzanti controllato dalla società di diritto svizzero EuroChem Group AG e riconducibile, tramite una complessa struttura di trust, all’oligarca russo Andrey Igorevich Melnichenko prima e alla moglie Alexandra poi, entrambi designati dall’Unione Europea e dunque soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Il 27 settembre 2022 il CSF ha infatti sottoposto a congelamento le quote sociali di EuroChem Agro S.p.A., proprio in quanto riconducibili ad Alexandra Melnichenko e ritenendo quindi – in parziale disaccordo con quanto in passato comunicato da due stati membri dell’Unione (Belgio e Germania), ma in pieno accordo con quanto sostenuto dall’autorità cipriota – il gruppo EuroChem indirettamente sanzionato in quanto detenuto o controllato da Alexandra Melnichenko (link).

Lo Studio Legale Padovan, tramite la task force dedicata (ucraina@studiopadovan.com) è come sempre pronto e disponibile ad assistere gli operatori economici, a tal proposito, nell’analisi soggettiva delle loro controparti commerciali per individuare e neutralizzare per tempo eventuali rischi sanzionatori.

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