Il 9 settembre 2026 il Tribunale dell’Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa T-457/24, Ungheria c. Strumento europeo per la pace (EPF) e Consiglio dell’Unione europea, con la quale ha respinto il ricorso proposto dall’Ungheria contro la decisione del Comitato dell’EPF relativa all’assegnazione alle forze armate ucraine della prima quota delle entrate straordinarie derivanti dai beni della Banca centrale russa congelati nell’Unione.
Nel 2021, il Consiglio dell’Unione europea ha creato lo Strumento europeo per la pace (“EPF”) allo scopo di finanziare le azioni dell’Unione nell’ambito dellaPolitica estera e di sicurezza comune (“PESC”). Nel 2022, con la Decisione (PESC) 2022/335, il Consiglio dell’Unione europea ha vietato le operazioni relative alla gestione delle riserve e degli altri beni della Banca centrale di Russia detenuti nell’Unione.
Nel maggio 2024, il Consiglio ha adottato la Decisione (PESC) 2024/1471, prevedendo che una parte delle entrate straordinarie riscosse in ragione dei beni russi congelati fosse trasferita allo Strumento europeo per la pace (“EPF”) e destinata al sostegno militare dell’Ucraina. L’Ungheria si è astenuta in modo costruttivo al momento dell’adozione della decisione.
Nel giugno 2026, il Comitato dell’EPF ha adottato una decisione volta a destinare la prima quota di tali entrate straordinarie alle forze armate ucraine. Il Comitato ha ritenuto che l’Ungheria non potesse partecipare alla votazione per l’adozione di tale decisione, in ragione del fatto che essa si era astenuta in modo costruttivo al momento dell’adozione della decisione del Consiglio.
L’Ungheria ha impugnato la decisione del Comitato dell’EPF dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, sostenendo che la propria astensione dalla decisione del Consiglio non comportasse la perdita del diritto di partecipare alle successive decisioni del Comitato dell’EPF. Secondo l’Ungheria, tale esclusione avrebbe violato le regole di voto applicabili all’EPF e i principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione.
Con la sua sentenza, il Tribunale ha dichiarato di non essere competente a esaminare il ricorso, ritenendo che la decisione impugnata non rientrasse tra le limitate ipotesi in cui gli atti adottati nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (“PESC”) sono soggetti al controllo giurisdizionale dell’Unione.
Tale conclusione discende dagli articoli 24 TUE e 275 TFUE, che escludono, in via generale, la competenza dei giudici dell’Unione sugli atti PESC, salvo alcune specifiche eccezioni, tra cui le controversie relative all’inserimento o alla cancellazione di persone ed entità dalle liste di sanzioni. Secondo il Tribunale, la decisione impugnata non rientrava in tali eccezioni, in quanto costituiva parte integrante dell’attuazione di scelte politiche e strategiche dell’Unione nell’ambito della PESC, relative alla destinazione di fondi a sostegno militare dell’Ucraina e alla scelta della relativa misura di assistenza, comprendente la fornitura di equipaggiamenti militari. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso per difetto di competenza.
È importante sottolineare che il Tribunale non si è pronunciato nel merito sulla legittimità della destinazione delle entrate generate dai beni congelati, ma ha escluso la propria competenza a esaminare la decisione adottata nell’ambito della PESC. La sentenza lascia quindi aperto il tema della compatibilità di tale utilizzo con i principi dello Stato di diritto e della tutela del diritto di proprietà, alla luce del fatto che il congelamento, in sé, non determina il trasferimento della titolarità dei beni né delle relative utilità all’Unione o agli Stati membri.
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