Immissione in libera pratica e immissione sul mercato non sono sinonimi: la Circolare ADM n. 18/2026 chiarisce quando nasce realmente la responsabilità per i prodotti non conformi.
Con la Circolare n. 18/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affronta un tema che, nella pratica operativa, ha generato numerosi dubbi interpretativi: la differenza tra immissione in libera pratica, immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato.
La distinzione non è meramente terminologica, ma produce effetti concreti sull’attività di controllo svolta dagli Uffici doganali e sull’avvio dei procedimenti sanzionatori.
La circolare ricorda che il Regolamento (UE) 2019/1020 definisce:
• immissione sul mercato come la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
• messa a disposizione sul mercato come qualsiasi fornitura di un prodotto destinata alla distribuzione, al consumo o all’uso nel mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale.
Richiamando la Blue Guide 2022 della Commissione europea, ADM evidenzia che, pur coincidendo nella maggior parte dei casi, immissione in libera pratica e immissione sul mercato possono verificarsi in momenti differenti.
In particolare:
- l’immissione sul mercato può precedere l’immissione in libera pratica, come nelle vendite online effettuate da operatori extra-UE direttamente ai consumatori europei;
- può coincidere con l’immissione in libera pratica, situazione che rappresenta il caso ordinario;
- può avvenire successivamente, ad esempio quando una società europea importa prodotti destinati ad essere immagazzinati prima della loro distribuzione;
- può addirittura non verificarsi, quando le merci, pur essendo immesse in libera pratica, sono destinate esclusivamente alla successiva esportazione verso Paesi terzi e non saranno mai distribuite, utilizzate o consumate nel mercato unionale.
Da questo principio deriva una conseguenza operativa di particolare rilievo.
La circolare distingue infatti due differenti procedure di controllo.
Nel primo caso, quando la dichiarazione di immissione in libera pratica coincide con un’immissione sul mercato già avvenuta (vendite online) o contestuale, gli Uffici, in presenza di sospetti di non conformità, procedono alla sospensione dello svincolo, alla segnalazione all’autorità competente e, in caso di conferma della violazione, all’avvio del procedimento sanzionatorio previsto dal Regolamento (UE) 2019/1020.
Diversamente, quando il prodotto non è destinato ad essere immesso sul mercato dell’Unione, l’operatore può dimostrare tale circostanza mediante una autocertificazione, introdotta dalla stessa circolare e identificata dal codice documento 25AO, nella quale devono essere indicati la destinazione del bene, il relativo utilizzo e il luogo di deposito o stoccaggio.
Se la documentazione risulta attendibile, l’Ufficio non sospende lo svincolo, non attiva la procedura prevista dagli articoli 26 e seguenti del Regolamento (UE) 2019/1020 e non avvia alcun procedimento sanzionatorio, pur trasmettendo le necessarie informazioni agli organi competenti per gli eventuali controlli successivi.
La circolare chiarisce inoltre che, anche dopo lo svincolo, l’Amministrazione potrà verificare se il prodotto sia stato successivamente immesso sul mercato dell’Unione. In tale ipotesi, qualora emerga che la dichiarazione resa dall’operatore non corrispondeva alla reale destinazione commerciale delle merci, potranno essere avviati i procedimenti sanzionatori sulla base degli elementi acquisiti nei controlli a posteriori.
Si tratta di un documento particolarmente significativo perché introduce un criterio interpretativo destinato ad incidere sulla gestione quotidiana delle importazioni: l’immissione in libera pratica non determina automaticamente l’immissione sul mercato, e soltanto quest’ultima costituisce il momento giuridicamente rilevante ai fini della conformità dei prodotti e dell’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla normativa europea sulla vigilanza del mercato.
Una precisazione che rafforza la certezza del diritto e che richiederà agli operatori economici una gestione ancora più accurata della documentazione e della tracciabilità della destinazione finale delle merci.
Lo Studio Legale Padovan resta a disposizione per ogni approfondimento in merito ai nuovi chiarimenti dell’ADM e per assistere gli operatori nella valutazione degli impatti operativi.