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International litigation pill – Aprile 2025, n.2: Competenza giurisdizionale in presenza di pluralità di convenuti

Studio Legale Padovan

Competenza giurisdizionale in presenza di pluralità di convenuti: l’Avvocato Generale sul ruolo delle capogruppo che non hanno partecipato all’intesa anticoncorrenziale

Conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott, 3 aprile 2025, cause riunite C‑672/23 e C‑673/23, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain et al.

L’Avvocato Generale Kokott afferma che una società madre domiciliata nell’UE, pur non partecipando direttamente a un’intesa anticoncorrenziale, può essere convenuta in giudizio se appartiene allo stesso gruppo economico della società coinvolta.

In tal caso, i giudici del domicilio della società madre sono competenti a conoscere dell’azione esperita contro tutte le società partecipanti all’intesa ai sensi dell’art. 8 n. 1 del Reg. Bruxelles I-bis.

Il 3 aprile 2025 – nel contesto di due cause riunite pendenti di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea – l’Avvocato Generale (AG) Juliane Kokott ha presentato le sue conclusioni in relazione ad una questione particolarmente rilevante nel contesto del c.d. private enforcement (l’azione risarcitoria intentata dai soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza accertata da una competente autorità sul piano pubblicistico): l’AG ha concluso che può essere citata in giudizio in uno Stato membro una società madre che non ha partecipato direttamente a un’intesa anticoncorrenziale se questa fa parte dello stesso gruppo economico della società che ha commesso l’infrazione.

Le due cause riunite vertono in materia di risarcimento dei danni derivanti da due intese restrittive della concorrenza accertate, rispettivamente, dalla Commissione europea e dall’AGCM (l’autorità garante della concorrenza e del mercato italiana). Tali azioni sono state proposte nei confronti di una serie società facenti parte del medesimo gruppo, al cui interno solo alcune consociate risultano aver effettivamente preso parte ad un’intesa anticoncorrenziale.

Gli attori hanno agito davanti ai tribunali olandesi citando, tra i vari convenuti, le società madri dei menzionati gruppi stabilite nei Paesi Bassi, utilizzate come ‘convenuti di riferimento’ (c.d. anchor defendants) per attrarre la competenza giurisdizionale anche nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo, invocando a tal fine l’art. 8 n. 1 del Reg. (UE) 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis), il quale consente di citare più convenuti dinanzi al giudice del luogo di domicilio di uno di essi, purché tra le domande esista un “nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione congiunta”.

Nelle sue conclusioni, l’AG ritiene che tale condizione sia soddisfatta nel caso di specie, i.e., quando il convenuto la società madre convenuta non ha partecipato direttamente all’intesa ma esiste un vincolo economico e organizzativo con la controllata coinvolta nell’infrazione, tale da configurare un’unità economica secondo il diritto della concorrenza dell’Unione.

In particolare, le Conclusioni estendono l’applicazione della c.d. single economic doctrine (in forza della quale la nozione di “impresa” in materia di diritto della concorrenza può includere più società formalmente distinte, quali una controllante e una controllata) anche in materia giurisdizionale ai fini dell’applicazione del foro di cui all’art. 8 n. 1 Reg. Bruxelles I-bis. Infatti, la società madre esercita influenza determinante sulla controllata coinvolta nell’intesa, può essere responsabile in solido per l’infrazione e dunque validamente citata in giudizio nel suo Stato membro. Tale legame giustifica l’applicazione dell’art. 8 n. 1 anche nei confronti delle altre società del gruppo. Secondo l’AG, una tale interpretazione favorisce una tutela effettiva delle vittime di pratiche anticoncorrenziali, evitando che strutture societarie complesse e frammentate possano essere usate per eludere la giurisdizione dei tribunali europei.

In continuità con quanto sancito dalla Corte di Giustizia il 13 febbraio 2025 (C-393/23, Athenian Brewery e Heineken della quale abbiamo parlato qui), le Conclusioni dell’AG, se confermate nella prossima decisione della Corte UE, renderanno maggiormente agevole il ricorso al foro speciale in presenza di una pluralità di convenuti ai sensi dell’art. 8 n. 1 Reg. Bruxelles I-bis.