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MELT AND POUR: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CHE INTRODUCE LE NUOVE REGOLE SULLA PROVA DEL PAESE DI FUSIONE E COLATA

Studio Legale Padovan

Il 31 agosto 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, che stabilisce le prove che gli importatori devono fornire per comprovare il Paese di fusione e colata (“melt and pour”) di taluni prodotti siderurgici.

Il nuovo Regolamento si inserisce infatti nel più ampio quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2026/1384, che ha introdotto il nuovo sistema europeo volto a contrastare gli effetti della sovracapacità globale nel settore siderurgico, prevedendo, tra l’altro, contingenti tariffari per le importazioni di determinati prodotti siderurgici e sostituendo le precedenti misure di salvaguardia, in scadenza il 30 giugno 2026.

Con il Regolamento 2026/1963 viene ora definito l’aspetto operativo dell’obbligo di dichiarare il Paese di fusione e colata dell’acciaio per tutti quei prodotti siderurgici compresi in Allegato I del Reg. (UE) 2026/1384.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Di seguito le principali novità e le relative implicazioni per gli importatori.

I. Il quadro normativo e il criterio del “melt and pour

Il Regolamento di esecuzione 2026/1963 è adottato in attuazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2026/1384, che impone di dichiarare, al momento dell’importazione, il Paese di fusione e colata dei prodotti siderurgici rientranti nelle categorie dell’Allegato I.

Per “Paese di fusione e colata” si intende il luogo in cui il ferro o l’acciaio grezzo viene inizialmente prodotto allo stato liquido e successivamente colato nel suo primo stato solido, compresa la rifusione dei rottami.

Il criterio identifica, quindi, il luogo di produzione primaria dell’acciaio, indipendentemente dalle successive lavorazioni o dal Paese di spedizione del prodotto finito.

II. Le prove richieste agli importatori

Il Regolamento introduce un sistema probatorio articolato su due livelli.

i. Il certificato del produttore

    La prova principale è costituita dal certificato del produttore (mill test certificate), che deve indicare il Paese di fusione e colata e il numero di colata (heat number) dell’acciaio importato.

    ii. Qualora il certificato non contenga tutte le informazioni richieste, l’importatore può integrarlo con documentazione complementare, tra cui:

      • fatture e bolle di consegna;
      • certificati di qualità e documentazione contrattuale;
      • dichiarazioni dei fornitori;
      • documenti contabili e di produzione;
      • documenti doganali del Paese esportatore;
      • corrispondenza commerciale e descrizioni del prodotto.

      È importante la disciplina transitoria: fino al 30 settembre 2027, tali documenti possono essere utilizzati anche autonomamente, in assenza del certificato del produttore.

      Dal 1° ottobre 2027, invece, potranno svolgere soltanto una funzione complementare – ovvero, il mill test certificate dovrà comunque esser prodotto in sede di importazione.

      La mancata dichiarazione del Paese di fusione e colata accompagnata da prove verificabili e adeguate può comportare il rifiuto dell’importazione da parte delle autorità doganali.

      La dichiarazione viene effettuata tramite gli appositi codici documento TARIC ed è soggetta a verifica documentale.

      III. Melt and pour e CBAM: convergenze documentali e differenze di regime

      Come anticipato nel nostro precedente contributo (link) Il nuovo obbligo presenta punti di contatto con il CBAM, disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/956, ma i due regimi non devono essere sovrapposti.

      Il punto di convergenza è rappresentato dall’impianto di produzione primaria: il luogo individuato dal criterio del melt and pour è infatti uno degli impianti rilevanti anche ai fini della raccolta dei dati sulle emissioni incorporate nel sistema CBAM.

      In particolare:

      • il certificato del produttore e il numero di colata possono rafforzare la tracciabilità della catena di approvvigionamento;
      • le informazioni richieste ai fini melt and pour possono essere coordinate con quelle già raccolte per gli adempimenti CBAM;
      • i dati relativi agli impianti di produzione possono quindi essere utilizzati, ove pertinenti, nell’ambito di entrambi i sistemi.

      La convergenza, tuttavia, è soprattutto documentale e informativa.

      Il melt and pour si concentra infatti sul luogo della fusione e della prima colata dell’acciaio, mentre il CBAM considera le emissioni incorporate lungo le diverse fasi della catena produttiva. Per i prodotti siderurgici rilevanti, ciò può comprendere anche successive attività di trasformazione, quali laminazione, forgiatura, decapaggio, ricottura, zincatura e trafilatura.

      Ne consegue che un prodotto può avere il suo precursore con luogo di melt and pour in un determinato Paese, ma incorporare emissioni derivanti da lavorazioni effettuate successivamente in altri Paesi e impianti.

      IV. Cosa devono fare gli importatori

      Dal 1° ottobre 2026 sarà quindi necessario prestare particolare attenzione alla tracciabilità documentale della filiera siderurgica.

      In concreto, gli importatori dovrebbero:

      • mappare la catena di approvvigionamento, identificando l’impianto di fusione e colata e, ai fini CBAM, gli eventuali successivi impianti di trasformazione;
      • richiedere ai fornitori il certificato del produttore, completo del Paese di melt and pour e del numero di colata;
      • coordinare la raccolta della documentazione melt and pour con quella necessaria ai fini CBAM;
      • prepararsi al regime definitivo dal 1° ottobre 2027, quando la documentazione alternativa non potrà più sostituire autonomamente il certificato del produttore.

      Il nuovo quadro impone quindi agli operatori di rafforzare la due diligence documentale sulla catena di fornitura, integrando gli adempimenti doganali relativi al melt and pour con quelli già previsti dal CBAM.

      Lo Studio Legale Padovan resta a disposizione per ogni approfondimento in merito alla nuova disciplina e per assistere gli operatori nella valutazione degli impatti operativi e nella gestione degli obblighi di compliance derivanti dal Regolamento 2026/1963 e dal Regolamento CBAM.

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