News

UE: IL CONSIGLIO ADOTTA IL REGOLAMENTO SULL’ACCIAIO E AVVIA LA CONSULTAZIONE SUL “MELT AND POUR”

Studio Legale Padovan

L’8 giugno 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato in via definitiva il Regolamento sui contingenti tariffari per il settore siderurgico, mentre il 4 giugno 2026 la Commissione europea ha avviato una consultazione sul criterio del “melt and pour“, nell’ambito della futura disciplina applicabile alle importazioni di prodotti siderurgici.

Di seguito, le novità più rilevanti.

I. Adozione definitiva del Regolamento

Il Regolamento, volto a contrastare gli effetti della sovraccapacità produttiva globale sul mercato siderurgico dell’Unione, è stato adottato al termine dell’iter legislativo successivo all’approvazione del Parlamento europeo del 19 maggio 2026. (di cui abbiamo trattato in un precedente post)

Il testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026, come già anticipato.

II. La dichiarazione congiunta sull’acciaio russo e il profilo sanzionatorio

Contestualmente all’adozione del Regolamento, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno allegato al testo una dichiarazione congiunta che assume rilievo anche sul piano dell’interpretazione e dell’applicazione delle misure restrittive.

Le tre istituzioni hanno richiamato il complesso delle misure sanzionatorie adottate nei confronti della Russia a partire dall’inizio del conflitto, evidenziando come tali misure abbiano inciso in modo significativo sui flussi commerciali nel settore siderurgico, pur segnalando la persistenza di alcune aree di possibile dipendenza lungo la catena di approvvigionamento.

Permangono fino al 30 settembre 2028 talune possibilità di importazione di prodotti siderurgici originari della Russia, nei limiti dei contingenti previsti per specifiche categorie di prodotti, tra cui le bramme di acciaio a basso tenore di carbonio (NC 7207 12 10) e i semilavorati (NC 7224 90), ai sensi dell’articolo 3 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014, come successivamente modificato. Tali importazioni restano soggette a contingenti decrescenti, destinati a un progressivo azzeramento entro la medesima data.

Sotto il profilo della compliance, la principale area di attenzione riguarda non soltanto la possibile importazione diretta di bramme e semilavorati originari della Russia (praticamente gli unici prodotti del cap. 72 ancora non totalmente ristretti), ma anche le fattispecie relative all’importazione di prodotti siderurgici finiti o semilavorati da Paesi terzi che incorporino input di origine russa riconducibili alle ampie categorie merceologiche identificate in All. XVII del Regolamento (UE) n. 833/2014 – ovvero, sostanzialmente l’intera siderurgia primaria (con analoga eccezione fino al 2028 esclusivamente per quei prodotti di Paesi terzi che incorporino i suddetti semilavorati e bramme di origine Russa).

In tale contesto, l’articolo 3 octies, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 833/2014 vieta tali importazioni indipendentemente dal Paese di spedizione o dall’ultima fase di lavorazione, rilevando per tale divieto la mera presenza a monte di materiali di origine russa soggetti a restrizione.

È in questo quadro che il criterio del “melt and pour” assume rilievo operativo anche ai fini dell’enforcement del regime sanzionatorio. La documentazione prevista dal nuovo sistema di contingenti tariffari, in particolare mill test certificates e attestazioni del produttore, coincide in larga parte con gli elementi informativi necessari a ricostruire la catena di approvvigionamento per asseverare l’eventuale impiego di semilavorati originari della Russia.

Ne consegue che un operatore che importi prodotti siderurgici da Paesi terzi può risultare esposto a profili di non conformità qualora la documentazione relativa al “melt and pour” evidenzi la presenza a monte di input di origine russa soggetti a divieto.

Il coordinamento tra i due regimi si manifesta dunque in termini di complementarità funzionale: gli obblighi documentali introdotti dal nuovo Regolamento non si sovrappongono al regime sanzionatorio, ma ne rafforzano l’effettività applicativa attraverso una maggiore tracciabilità dell’origine dei materiali lungo la catena produttiva.

III. La consultazione sul “melt and pour” e il coordinamento con il CBAM

Il 4 giugno 2026 la Commissione europea ha avviato una consultazione mirata, aperta fino al 2 luglio 2026, finalizzata a definire la documentazione che gli importatori dovranno presentare per dimostrare il Paese di “melt and pour” ai sensi del nuovo Regolamento.

L’adozione del relativo atto di esecuzione è prevista entro il 31 agosto 2026, con entrata in vigore dal 1° ottobre 2026.

Come già evidenziato nel precedente contributo dedicato al nuovo sistema di contingenti tariffari nel settore siderurgico (link), il tema del “melt and pour” assume rilevanza centrale nell’architettura applicativa della nuova disciplina, anche in relazione ai relativi obblighi documentali.

Sotto il profilo tecnico-operativo, particolare interesse riveste il rapporto tra il nuovo obbligo documentale e il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/956.

I due regimi si fondano infatti su criteri differenti di individuazione dell’origine. Ai fini del CBAM, rileva l’origine non preferenziale determinata secondo gli articoli 59 e 60 del Codice Doganale dell’Unione, basata sul principio dell’ultima trasformazione sostanziale. Il criterio del “melt and pour, invece, individua il luogo in cui avvengono le fasi di fusione e colata primaria dell’acciaio, indipendentemente dalle successive lavorazioni o dal Paese di spedizione del prodotto.

Ne consegue che uno stesso prodotto siderurgico può essere ascritto a Paesi diversi a seconda del regime applicabile.

Sul piano documentale, tuttavia, emergono significativi elementi di sovrapposizione. Il produttore individuato attraverso il criterio del “melt and pour” coincide infatti con il soggetto la cui installazione e i cui dati relativi alle emissioni incorporate devono essere identificati e raccolti nell’ambito degli adempimenti CBAM. Parimenti, i mill test certificates e le attestazioni rilasciate dal produttore ai fini del “melt and pour” fanno riferimento alle medesime acciaierie dalle quali gli importatori sono già chiamati a ottenere le informazioni necessarie per gli obblighi di rendicontazione CBAM.

La questione centrale che la consultazione è chiamata ad affrontare riguarda pertanto il coordinamento tra i due sistemi: resta da verificare se la Commissione europea opterà per un allineamento dei requisiti documentali del “melt and pour” con i flussi informativi già sviluppati per il CBAM oppure se introdurrà un autonomo insieme di adempimenti riferiti alle medesime catene di approvvigionamento.

In attesa degli esiti della consultazione, appare opportuno che gli operatori adottino un approccio integrato alla raccolta delle informazioni relative ai produttori e agli stabilimenti di produzione. Le attività già avviate nell’ambito del CBAM possono infatti costituire una base informativa rilevante anche ai fini dei futuri obblighi connessi al criterio del “melt and pour“, consentendo una gestione più efficiente dei nuovi adempimenti.

Lo Studio Legale Padovan resta a disposizione per ogni approfondimento in merito alla nuova disciplina e per assistere gli operatori nella valutazione degli impatti operativi e nella gestione dei relativi obblighi di compliance.

Servizi legali di qualità