News

SANZIONI USA: LA CGUE NEGA LA POSSIBILITÀ DI RIFIUTARE L’APERTURA DI UN CONTO CORRENTE SOLO IN CONSEGUENZA DI UNA DESIGNAZIONE OFAC

Studio Legale Padovan

In data 11 giugno 2026, la Sezione Quarta della Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nella sentenza di cui al caso C-81/24, stabilendo che la sola designazione di un individuo all’interno di una lista sanzionatoria di un Paese terzo, nel caso di specie l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) degli Stati Uniti d’America, non costituisce di per sé motivo autonomo e sufficiente per gli istituti di credito di rifiutare l’apertura di un conto corrente di base.

In particolare, secondo la Corte, l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 23 luglio 2014, in combinato disposto con la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso chenon autorizzagli Stati membri a imporre agli istituti di creditodi rifiutarea un consumatore l’apertura di un conto di pagamento con servizi di base per il solo motivoche tale consumatore è iscritto in unelenco di persone soggette a misure restrittive imposte da un paese terzo, senza che l’istituto di credito interessato abbia effettuato una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo connesso al rapporto d’affari previsto.

La questione, estremamente delicata, si colloca al centro del tema della legittimità del conformarsi con le sanzioni statunitensi da parte degli istituti di credito qualora tale conformità si ponga in contrasto con i diritti garantiti dall’Unione europea.

Contenuto del caso e quadro normativo

 La pronuncia della Corte prende le mosse da un rinvio pregiudiziale instaurato da un Tribunale sloveno in merito alla legittimità con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive – PAD), letto alla luce della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio – AMLD4), del rifiuto da parte di una banca slovena di aprire un conto di pagamento con funzionalità di base in favore di un individuo il cui nominativo risultava inserito in una lista sanzionatoria dell’OFAC.

Tale individuo non risultava, tuttavia, destinatario di sanzioni dell’Unione europea, delle Nazioni Unite, né di misure restrittive adottate dallo Stato membro di residenza, né risultava condannato per i reati posti a fondamento della designazione OFAC.

Secondo il considerando 47 della direttiva 2014/92 un rifiuto di aprire un conto di pagamento con servizi di base può essere giustificato solo se il consumatore non rispetta la legislazione in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Secondo la Corte di Giustizia, la designazione di un individuo all’interno di una Lista sanzionatoria di un paese terzo costituisce solo un fattore di rischio rilevante che l’ente creditizio è tenuto a prendere in considerazione nell’ambito della sua valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L’ente creditizio sarebbe legittimato al rifiuto di apertura di un conto corrente solo nel caso in cui, al termine della valutazione individualizzata, giunga alla conclusione di non essere in grado di gestire efficacemente, mediante misure proporzionate alla sua natura e alle sue dimensioni, il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a un rapporto d’affari.

Qualora non sussistano tali elementi, la Banca è comunque tenuta, al termine di tale valutazione, ad applicare una vigilanza rafforzata nei confronti di tale individuo.

Tale approccio appare perfettamente coerente con quando indicato negli indicatori di anomalia emanati in Itaia dall’Unità d’Informazione Finanziaria – UIF (cfr. link) che, tra le circostanze che devono portare a una verifica rafforzata da parte di istituti bancari ai fini AML/CFT (ma non, di certo, un presupposto automatico all’immediata chiusura dei conti), elencano ad esempio “operatività riconducibile a soggetti censiti in liste pubbliche [i.e., adottate anche da Paesi terzi] di persone o entità destinatarie di misure restrittive per motivi di terrorismo”.

Implicazioni per le banche unionali

Per gli intermediari europei, la pronuncia chiarisce quindi che l’eventuale chiusura totale di conti correnti basati solo ed esclusivamente su una designazione statunitense, che pure comporta un rischio de facto per la banca stessa ai sensi delle misure secondarie OFAC, è contraria al diritto unionale.

La Corte ammette che liste di sanzioni di Paesi terzi possano costituire un fattore rilevante di rischio ai sensi della normativa AML/CFT, ma ribadisce che l’approccio della Banca deve restare basato sul rischio, con un obbligo di verifica rafforzata a fronte di una designazione, senza però che la medesima costituisca da sola ragione sufficiente per il rifiuto dell’apertura del conto corrente.

Saranno solo eventuali violazioni radicate nel diritto UE (es. profili di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo) a poter permettere di interrompere i rapporti di conto corrente.

Inutile nasconderci però che questa pronuncia della Corte, se pure inappuntabile in termini di diritto unionale, lasci inespresso e irrisolto il tema dell’esposizione delle banche unionali ad eventuali sanzioni extraterritoriali statunitensi qualora dovessero entrare in relazione (anche attraverso l’apertura di un conto corrente di base) con soggetti designati dagli USA.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni, sono a disposizione delle imprese e delle banche, per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

Servizi legali di qualità