LA CORTE D’APPELLO PER IL CIRCUITO FEDERALE USA SOSPENDE LA DECISIONE DEL PRIMO GRADO NEL CASO DAZI EX SECTION 122
L’11 giugno 2026 la Corte d’Appello per il Circuito Federale ha accolto la richiesta del Governo di sospendere la decisione della Court of International Trade (“CIT”) che, dichiarando illegittimi i dazi ex section 122, ordinava il rimborso in favore dei plaintiffs.
La Corte d’Appello sospende dunque, in pendenza di giudizio, la decisione emessa a favore dei plaintiffs, mantenendo pienamente in vigore i dazi ex section 122.
Nell’argomentazione del proprio provvedimento, la Corte d’Appello manifesta ampio scetticismo sui pilastri argomentativi adottati dal primo grado.
Anzitutto, ritiene che l’interpretazione adottata dalla CIT secondo la quale il “disavanzo della bilancia dei pagamenti” è limitato ai disavanzi misurati in termini di liquidità, regolamenti ufficiali o saldo di base (“liquidity, official settlements, or basic balance”), potrebbe essere errata. Non convincente, inoltre, risulta essere la ricostruzione storica utilizzata dalla CIT a fondamento della decisione, secondo la quale il Congresso intendeva che “disavanzo della bilancia dei pagamenti” dovesse essere misurato esclusivamente secondo i tre metodi individuati.
Secondo la Corte d’Appello, infine, anche le interpretazioni più ampie della norma non pongono necessariamente problemi sotto il profilo della non-delegation doctrine in quanto, la sezione 122 contiene già limiti all’esercizio del potere Presidenziale.
Indicazione per gli operatori economici
La sospensione della decisione della CIT operata dalla Corte d’Appello comporta, nell’immediato, la piena continuità applicativa dei dazi ex Section 122, con conseguente necessità di mantenere invariati i presidi di compliance e le valutazioni di costo da parte degli Importer of Records (“IOR”) negli Stati Uniti.
L’orientamento espresso dalla Corte d’Appello, che lascia intravedere una possibile legittimazione di interpretazioni più ampie della nozione di “disavanzo della bilancia dei pagamenti”, aumenta l’incertezza sull’esito finale del contenzioso e riduce, almeno nel breve periodo, le aspettative di rimborso dei dazi ex section 122 già corrisposti.
In tale contesto, gli operatori dovranno adottare un approccio prudenziale, continuando a considerare i dazi come pienamente esigibili.
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