NUOVO REGOLAMENTO UE SUL CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI NELL’UNIONE ADOTTATO DAL CONSIGLIO
Quadro generale e nuove esigenze
In data 8 giugno 2026, il Consiglio ha adottato un regolamento che rivede il quadro dell’UE per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione. Tale regolamento verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione. Le nuove norme inizieranno ad applicarsi 18 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Il regolamento dispone innanzitutto l’abrogazione del Regolamento (UE) n. 2019/452 (“Reg. 2019/452”) che ha istituito l’originario quadro comunitario di controllo degli investimenti esteri, diventato ben presto obsoleto alla luce delle nuove e pressanti esigenze dettate dalla crisi poliforme scaturita dalla pandemia di COVID-19, dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, nonché da altre tensioni geopolitiche.
In seguito a questi sviluppi, il nuovo regolamento estende l’ambito di applicazione del Reg. 2019/452, per sottoporre a potenziale controllo anche gli investimenti esteri tra Stati membri che sono effettuati tramite un’impresa stabilita in uno Stato membro ma controllata, direttamente o indirettamente, da un investitore estero. Naturalmente, continueranno ad essere monitorati anche gli investimenti esteri effettuati direttamente da investitori esteri nell’Unione, mentre non rientreranno nel perimetro dei controlli gli investimenti effettuati da puri investitori unionali.
Il regolamento concilia dunque rinnovate esigenze di natura strategica alla luce dell’attuale contesto geopolitico, dettate da ragioni di sicurezza e ordine pubblico, con la tradizionale apertura e attrattività del mercato comune dell’Unione nei confronti dei flussi di capitale straniero. Essa si colloca, inoltre, nella più ampia strategia dell’Unione per la sicurezza economica, in particolare alla luce del suo rafforzamento e del cambio di paradigma inaugurati con la pubblicazione della comunicazione congiunta JOIN (2025) 977 il 3 dicembre 2025. Inoltre, se il suddetto regolamento proteggerà i settori critici dell’industria unionale rispetto ad investimenti esterni, internamente tali settori verranno rafforzati e resi più resilienti grazie all’acceleratore industriale (“Industrial Accelerator Act”), la cui proposta di regolamento è stata presentata dalla Commissione in data 4 marzo 2026.
Armonizzazione dei meccanismi di controllo nazionali
Il nuovo regolamento ambisce innanzitutto a stabilire una maggiore armonizzazione dei meccanismi nazionali di controllo degli investimenti esteri. Ad oggi, tali meccanismi divergono a seconda dello Stato membro interessato, sia in termini dei criteri utilizzati per identificare investimenti esteri con impatti negativi sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, sia dal punto di vista degli eventuali controlli adottati successivamente.
In quest’ottica, il nuovo regolamento prescrive un “ambito di applicazione minimo comune” a tutte le normative nazionali sul controllo, che possa essere successivamente integrato con disposizioni più specifiche negli ordinamenti di ciascuno Stato membro. Tale ambito comune è volto a far sì che siano soggette a controllo tutte le transazioni che permetterebbero a investitori esteri di acquisire una partecipazione effettiva nella gestione o nel controllo di imprese unionali che esercitano un’attività economica legata ai settori più critici quali: difesa (tra cui materiali di armamento e beni a duplice uso), tecnologie (semiconduttori, quantistica e intelligenza artificiale), energia (materie prime strategiche e impianti di stoccaggio), sistemi di voto democratici, mercati finanziari, trasporti e infrastrutture, telecomunicazioni, e così via.
Rafforzamento del meccanismo di cooperazione unionale
Il nuovo regolamento si prefigge inoltre il rafforzamento del meccanismo di cooperazione già istituito dal Reg. 2019/452. L’obiettivo è quello di agevolare l’assistenza reciproca qualora vi sia il rischio che un investimento estero diretto in uno Stato membro impatti negativamente sulla sicurezza o sull’ordine pubblico di altri Stati membri, anche attraverso iniziative a livello dell’Unione. Tale obiettivo verrà raggiunto tramite, ad esempio, l’allineamento delle scadenze procedurali nei confronti di investimenti esteri connessi a una stessa operazione sottoposta a controllo in due o più Stati membri, la concessione di un margine più ampio alle osservazioni di altri Stati membri e ai pareri della Commissione, la facilitazione della raccolta e dello scambio di informazioni riservate tramite un portale online, e il mantenimento in essere di un gruppo di esperti giù precedentemente istituito.
La normativa italiana sul controllo degli investimenti esteri diretti
Nell’ordinamento italiano, il controllo degli investimenti esteri diretti è disciplinato dal Decreto-legge del 15/03/2021 n. 21 (“D.L. 21/2012”), la cui entrata in vigore ha preceduto di sette anni quella del primo regolamento a livello unionale, il Reg. 2019/452. Grazie al D.L. 21/2012, l’ordinamento italiano si è dotato per primo di poteri speciali rispetto a determinati atti ed operazioni nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Nel 2019, con l’aggiunta dell’articolo 1 bis del D.L. 21/2012, si è prevista la possibilità d’applicazione di analoghi poteri speciali anche nei confronti del settore dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi.
Nel medesimo anno, con l’entrata in vigore del Reg. 2019/452 a livello unionale, l’adeguamento della normativa nazionale è stato disposto con l’aggiunta dell’articolo 2 ter del D.L. 21/2012. In particolare, il novero dei settori assoggettati alla disciplina è stato notevolmente esteso proprio per tenere conto degli ulteriori ambiti introdotti dal suddetto Regolamento, e si è inoltre prevista la possibilità di sospendere l’esercizio dei poteri speciali qualora un altro Stato membro o la Commissione europea abbiano notificato, rispettivamente, l’intenzione di formulare osservazioni o di esprimere un parere ai sensi dello stesso Reg. 2019/452, ovvero qualora il Governo italiano abbia richiesto loro di procedere in tal senso. Viene inoltre riportata esplicitamente, dall’articolo 2 ter del D.L. 21/2012, la possibilità di emendare le norme sui poteri speciali tenendo conto dell’esigenza di semplificazione e armonizzazione dei meccanismi di controllo nazionali e di cooperazione a livello unionale, come definiti dal Reg. 2019/452.
Ciò detto, sarà interessante monitorare l’effettivo impatto del nuovo regolamento sulla normativa italiana sul controllo degli investimenti e il relativo processo di armonizzazione da parte del legislatore italiano, in considerazione del fatto che la disciplina italiana, pur con il noto portato di incertezze interpretative ed applicative, ha già in parte anticipato molte delle novità introdotte dal nuovo regolamento.
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