Il 26 febbraio 2026 sono state pubblicate le conclusioni (link) dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) nella causa C-802/24 (di seguito “Caso Reibel”) relativa a una domanda di rinvio pregiudiziale (di seguito “Rinvio Pregiudiziale”) proposta dalla Svea Hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia) (di seguito “Corte Svedese”) riguardante l’interpretazione dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 833/2014 (di seguito “Reg. 833/2014”) (link), vale a dire la c.d. “no claim clause”.
La controversia traeva origine da un contratto di vendita tra una società belga e una società russa, in cui il compratore russo aveva versato un anticipo per prodotti a duplice uso poi mai consegnati a causa del diniego della licenza di esportazione imposto dalle sanzioni UE contro la Russia ai sensi del Reg. 833/2014. Tuttavia, una volta risolto il contratto, l’anticipo non è stato restituito alla parte russa che pertanto ha avviato un arbitrato in Svezia chiedendo, inter alia, la restituzione dell’anticipo con interessi. In questo contesto, il tribunale arbitrale ha ritenuto che l’art. 11 (“no claim clause”) del Reg. 833/2014 non impedisse la restituzione dell’anticipo e ha condannato la società belga al rimborso dell’importo più interessi, respingendo invece le altre domande poiché, secondo tale tribunale, coperte dal divieto dell’art. 11 del suddetto Regolamento. Contro il lodo la parte belga ha proposto ricorso per annullamento dinanzi alla Corte d’appello di Stoccolma, la quale tuttavia ha sospeso il procedimento chiedendo alla CGUE di chiarire, in via pregiudiziale: (i) se l’art. 11 vieti anche accordi stragiudiziali su diritti che, a norma del suddetto articolo non sono concessi e che le composizioni stragiudiziali delle controversie tra le parti del contratto riguardo ai diritti previsti al suddetto articolo 11, paragrafo 1, sono invalide sotto il profilo del diritto civile, (ii) se il giudice adito per l’annullamento di un lodo debba verificare d’ufficio la compatibilità del lodo con il Reg. 833/2014, e (iii) se la “no claim clause” impedisca anche il riconoscimento del diritto alla restituzione di anticipi e relativi interessi.
La CGUE non si è ancora espressa sul tema. Tuttavia, nelle sopramenzionate conclusioni, l’Avvocato Generale propone una lettura dell’art. 11 del Reg. 833/2014 che incide sia sul profilo dell’arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto materie sanzionatorie, sia su quello dell’ordine pubblico dell’Unione e della sorte degli anticipi pagati. In primo luogo, l’Avvocato Generale ritiene che l’art. 11 non impedisca alle parti di adire un tribunale arbitrale anche in relazione a diritti che, in forza della stessa disposizione, non possono essere concessi, a condizione però che nessun diritto contrario all’art. 11 venga riconosciuto nel corso o all’esito del procedimento e che il lodo resti soggetto a un controllo giurisdizionale tale da assicurare il rispetto dell’ordine pubblico dell’Unione. In secondo luogo, qualifica espressamente l’art. 11 come norma di ordine pubblico dell’Unione; a ciò consegue che il giudice nazionale investito di un ricorso di annullamento è tenuto a verificare, anche d’ufficio se necessario, la conformità del lodo a tale disposizione e, in caso di incompatibilità, a trarne tutte le conseguenze previste dal diritto interno e unionale, sino ad annullare il lodo per violazione dell’ordine pubblico unionale. In terzo luogo, l’Avvocato generale afferma che l’art. 11 osta al riconoscimento di un diritto al rimborso di un anticipo, maggiorato degli interessi, versato per merci la cui consegna sia stata impedita proprio in applicazione del Reg. 833/2014, escludendo così la possibilità di ottenere in via giudiziale o arbitrale la restituzione di tali somme.
Ciò premesso occorre ricordare che le conclusioni dell’Avvocato Generale, per quanto autorevoli, non hanno natura vincolante potendo la Corte discostarsene, in tutto o in parte.
In secondo luogo, qualora la Corte di Giustizia dovesse seguire l’impostazione delineata dall’Avvocato Generale e aderire alla posizione secondo cui le controversie connesse alle misure restrittive, anche alla luce della clausola “no claim” di cui all’art. 11 del Reg.. 833/2014, possono essere oggetto di arbitrato, si porrebbe un problema evidente di coordinamento con l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione italiana.
Quest’ultima ha ritenuto (da ultimo in Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 24/11/2015, n. 23893) nulla la clausola di competenza arbitrale qualora il diritto per il quale si adisce il tribunale arbitrale risulti “non soddisfacibile” ai sensi della “no claim clause”, in quanto divenuto indisponibile per effetto di norme di ordine pubblico quali sono le misure restrittive UE e pertanto non assoggettabile alla giurisdizione arbitrale.
In tale scenario diverrebbe dunque necessario chiarire come conciliare, da un lato, un’eventuale lettura della Corte di Giustizia che ammetta l’arbitrabilità della materia delle sanzioni nonostante l’art. 11 e, dall’altro, la giurisprudenza nazionale che collega proprio all’art. 11 la nullità della clausola arbitrale per difetto di arbitrabilità.
Un ulteriore profilo critico riguarda la portata della clausola “no claim” rispetto alle pretese inerenti agli anticipi e ai costi già sostenuti: ove la Corte decidesse di seguire l’impostazione dell’Avvocato Generale si arriverebbe alla conclusione per cui l’articolo 11 paragrafo 1 del Reg. 833/2014 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che sia concesso un diritto al rimborso di un anticipo, maggiorato degli interessi versato per merci la cui consegna è stata impedita sulla base del suddetto regolamento.
Infine, la decisione della Corte di giustizia potrebbe avere un impatto anche sul regime delle garanzie bancarie congelate su cui hanno inciso le sanzioni e che potrebbero ora tornare ad essere esigibili, come meglio analizzato già in questo post.
In tale contesto di incertezza, i professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza pluriventennale nell’ambito delle sanzioni internazionali, sono a completa disposizione per assistere le banche e le società nell’eventuale gestione del pre-contenzioso e del contenzioso connesso alle incertezze legate all’evoluzione del regime sanzionatorio internazionale.