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NONO PACCHETTO DI SANZIONI: NUOVE RESTRIZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

Studio Legale Padovan

Venerdì 16 dicembre, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il cosiddetto “nono pacchetto” di sanzioni nei confronti della Russia, in risposta all’aggressione russa all’Ucraina, con particolare riferimento agli attacchi contro civili e infrastrutture civili.

  • Restrizioni di carattere oggettivo

Numerose integrazioni al Regolamento (UE) 833/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2474, incidono sulla fornitura di beni e sulla prestazione di servizi a soggetti in Russia, o per un uso in Russia.

Restrizioni merceologiche

Tra le restrizioni merceologiche da segnalare, vi è l’estensione delle restrizioni all’esportazione legate al settore aerospaziale, includendo nei beni ristretti di cui all’allegato XI del Reg. 833/2014 i motori degli aeromobili e le loro parti. Nello specifico, tale divieto di esportazione verso la Russia si riferisce sia agli aeromobili con equipaggio, sia a quelli che operano con comando da remoto, ponendo quindi significative restrizioni all’esportazione di motori per droni. Allo stesso tempo sono state introdotte nuove restrizioni all’esportazione di prodotti ‘quasi duali’ di cui all’allegato VII del Reg. 833/2014 (e.g., attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici) e di prodotti ad uso industriale di cui all’allegato XXIII del Reg. 833/2014 (e.g., generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi e componenti informatici).

Parallelamente, sono state introdotte nuove restrizioni all’importazione di beni dalla Russia. In particolare, dal 30 settembre 2023 vigerà (i) il divieto di importazione di acciai di cui al codice NC 7224 90 (altri rispetto a quelli legati in lingotti o altre forme primarie) fatti salvi i relativi contingenti tariffari, nonché (ii) il divieto di importare o acquistare prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del Reg. 833/2014 sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia listati nell’allegato XVII. In alcuni casi il divieto vige dal 1° aprile o dal 1° ottobre 2024.

Con riferimento sia alle attività di importazione sia di esportazione, è stata introdotta una rilevante deroga alle restrizioni merceologiche, la quale consente, previa autorizzazione, di movimentare prodotti controllati (ad esclusione di alcuni beni come oro o petrolio) fino al 30 settembre 2023 se tale movimentazione è necessaria per disinvestire in Russia o liquidare attività commerciali in Russia. Tale deroga si applica solo qualora i beni da movimentare siano di proprietà di una persona fisica/giuridica stabilita in uno Stato membro o posseduta/controllata da una persona fisica/giuridica stabilita nell’UE, non siano destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia e fossero fisicamente situati in Russia prima dell’entrata in vigore della misura restrittiva che li ha listati.

Restrizioni di natura finanziaria

In aggiunta alle nuove restrizioni merceologiche, il nuovo “pacchetto” di sanzioni introduce anche restrizioni di carattere finanziario. Nello specifico, sono ora proibiti nuovi investimenti nel settore minerario russo, eccezion fatta per gli investimenti relativi all’estrazione di alcuni minerali particolarmente rilevanti per l’economia UE. Tale divieto si modella sul già esistente divieto di investimenti nel settore dell’energia previsto dall’art. 3 bis del Reg. 833/2014.

Restrizioni sulla prestazione di servizi

Il perimetro dei servizi la cui prestazione a beneficio di soggetti russi è vietata viene ampliato aggiungendo il divieto di prestazione di servizi di pubblicità, ricerche di mercato nonché indagini di gradimento e sondaggi nei confronti di soggetti russi. Vengono inoltre vietati i servizi di collaudo dei prodotti e di ispezione tecnica verso la Russia, precedentemente non inclusi nel divieto di prestazione di servizi di ingegneria e architettura previsto dall’art. 5 quindecies del Reg. 833/2014.

Restrizioni di carattere atipico

Il Consiglio UE ha ulteriormente ristretto le attività lecite nei confronti della Russia attraverso una serie di misure “atipiche”, quali il divieto, per i cittadini unionali, di occupare posizioni negli organi di governo di tutte le persone giuridiche, entità e/o organismi posseduti e/o controllati dal governo russo in Russia, nonché il divieto, per quattro emittenti russe (NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV e Pervyi Kanal) di trasmettere informazioni sui canali UE. Quest’ultimo divieto, benché sempre più simile ad una censura da periodo bellico, non impedisce ai dipendenti di tali emittenti russe di recarsi nel territorio UE e svolgere attività di ricerca giornalistica e/o interviste, in ottemperanza a quanto disposto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Allo stesso tempo, gli obblighi di notifica alle autorità nazionali competenti in merito ai depositi di soggetti russi che superano gli euro 100.000 sono ora stati estesi anche ai depositi di persone giuridiche di Paesi terzi controllate da soggetti russi.

  • Restrizioni di carattere soggettivo

Designazioni

Sotto il profilo soggettivo, il Regolamento (UE) 269/2014 è stato modificato dal Regolamento (UE) 2022/2476 attraverso la designazione di numerose nuove persone fisiche ed entità russe ritenute responsabili di aver coadiuvato, in vari modi, l’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Nello specifico, sono state designate, inter alia, ben 141 persone e 49 entità russe che operano nel settore della difesa e della sicurezza della Federazione Russa e che facilitano l’ingresso nel Paese di beni e tecnologia a duplice uso che permettono lo sviluppo delle capacità belliche e di difesa della Russia, quali agenti chimici, gas nervino, equipaggiamento per la visione notturna e per le comunicazioni via radio, nonché componenti elettroniche.

Al fine di evitare l’elusione di tali sanzioni, sono inoltre state designate alcune entità controllate da soggetti russi che si trovano nei territori occupati della Crimea o di Sebastopoli.

Con riferimento, infine, al Regolamento (UE) 833/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2474, la Russian Regional Development Bank è stata listata nell’Allegato XIX del medesimo Regolamento, con la conseguenza che tutte le operazioni con tale banca sono ora vietate ai sensi dell’art. 5 bis bis.

Congelamento di fondi e risorse economiche

In merito al congelamento di fondi e/o risorse economiche ai sensi dell’art. 2 del Reg. 269/2014, il Regolamento (UE) 2022/2475 ha introdotto una nuova deroga, in base alla quale le Autorità Nazionali Competenti possono autorizzare lo scongelamento di beni appartenenti a soggetti che svolgono un importante ruolo nell’ambito agricolo e alimentare, incluso quello dei fertilizzanti, a patto che svolgessero tale ruolo già prima della loro designazione.

Alla luce del mutato quadro normativo, con l’introduzione di nuovi soggetti e categorie di beni sanzionati, appare opportuno per tutti gli operatori coinvolti di aggiornare i pareri e le due diligence soggettive e oggettive effettuate negli ultimi mesi, al fine di accertare che la propria operatività sia ancora conforme alla normativa sanzionatoria unionale.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte all’emergenza (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire maggiori informazioni sull’ottavo pacchetto e supportarle, a fronte delle nuove restrizioni, anche nel pronto aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate.

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