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RUSSIA: 11° PACCHETTO DI SANZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Studio Legale Padovan

Venerdì 23 giugno 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il cosiddetto “undicesimo pacchetto” di sanzioni UE nei confronti della Russia. Illustriamo, di seguito, le principali novità.

  • Restrizioni di carattere soggettivo

Nuove designazioni
Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1216 del Consiglio, nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sono state aggiunte 71 persone fisiche e 33 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, tra cui certe banche russe finora non listate. Tra le persone fisiche sono ricompresi anche soggetti con doppia cittadinanza, quali il cittadino russo-svizzero Igor Yurievich Chaika, nonché soggetti con cittadinanza ucraina (es. Tatiana Georgievna Bratchenko, ex direttrice del museo regionale di Kherson) e bielorusssa (es. Vladimir Mikhailovich Morozov, capo delle ferrovie bielorusse). Tra le entità, invece, si segnala la designazione di MRB Bank, una banca georgiana. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche designate sono disposti il congelamento degli asset e il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche.

In relazione alle restrizioni di carattere soggettivo, il Regolamento (UE) 833/2014 è stato modificato dal Regolamento (UE) 2023/1214. Nello specifico, sono stati aggiunti 87 soggetti nell’elenco dell’allegato IV che comprende le entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tra queste, sono state aggiunte tre società di Hong Kong (Asia Pacific Links Ltd, Tordan Industry Limited e Alpha Trading Investments Limited), due società uzbeke (Alfa Beta Creative LLC e GFK Logistics Asia LLC), una società siriana (I Jet Global DMCC), due società emiratine (I Jet Global DMCC e Success Aviation Services FZC) e una società iraniana (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation).

Si segnala inoltre che il Regolamento (UE) 2023/1214 ha aggiunto la Svizzera tra i Paesi qualificati come “partner” dell’Unione, beneficiari di certe deroghe ai divieti di cui al medesimo Regolamento 833/2014. Infine, sono state aggiunte 5 nuove entità nell’allegato XV del Regolamento (UE) 833/2014, sottoponendole in tal modo ai divieti di trasmissione radiofonica. Queste ultime aggiunte all’allegato XV diverranno efficaci solo a partire dal 1° ottobre 2023 se il Consiglio, esaminati i singoli casi, deciderà in tal senso mediante atto di esecuzione.

Congelamento di fondi e risorse economiche
In merito al congelamento di fondi e/o risorse economiche, il Regolamento (UE) 2023/1215 introduce alcune significative modifiche alle disposizioni del Regolamento (UE) 269/2014, mediante l’introduzione di nuove basi giuridiche per future designazioni. Nello specifico, si precisa che le autorità europee hanno la facoltà di designare soggetti che “agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento” ovvero di altri regolamenti e decisioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 269/2014; allo stesso tempo, viene introdotta la facoltà di designare i soggetti che “operano nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo o con una licenza diarmi e attrezzature militaririlasciata dal ministero russo dell’Industria e del commercio“.

Allo stesso tempo, vengono introdotte numerose deroghe ai divieti di cui al Regolamento (UE) 269/2014 riferibili a certi soggetti e/o entità. In particolare, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di fondi e/o risorse economiche detenuti da ovvero la messa a disposizione di fondi e risorse economiche di:

  • National Settlement Depository (NSD) e VTB Bank, se ciò è necessario per permettere la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un’entità stabilita nell’Unione controllata attualmente o precedentemente da VTB Bank, la cessione si completa entro il 31 dicembre 2023 e il contratto su cui la stessa si basa è stato concluso prima del 3 giugno 2022.
  • Alexey Mordashov, imprenditore collegato a Severstal, se ciò è necessario per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di un’impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico costituito in Russia con la persona fisica o entità di sua proprietà prima del 28 febbraio 2022.
  • Banca Rossiya, Promsvyazbank, VEB.RF, Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank, Sberbank, Credit Bank of Moscow, JSC DALNEVOSTOCHNY BANK, Ural Civil Aviation Factory, Alfa-Bank, Rosbank, MRB Bank e CMR Bank se ciò è necessario per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.

Allo stesso tempo, è introdotta la facoltà per le autorità nazionali competenti di autorizzare la conversione, entro il 25 dicembre 2023 e a determinate condizioni, da parte di cittadini o residenti di uno Stato membro o di un’entità stabilita nell’Unione, di ricevute di un depositario con titolo sottostante russo detenute presso il National Settlement Depository ai fini della vendita del titolo sottostante, nonché la messa a disposizione di fondi connessi alla conversione della ricevuta di un depositario e alla vendita del titolo sottostante direttamente o indirettamente a tale entità in Russia.

Infine, le autorità nazionali competenti possono autorizzare lo svincolo di fondi e risorse economiche detenute da soggetti designati, ovvero la messa a disposizione di tali soggetti di fondi e risorse economiche, se ciò è necessario per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che (i) elimini il controllo di un soggetto designato su un’entità unionale ovvero posseduta da una persone o entità unionale e (ii) garantisca che nessun fondo o risorsa economica sia messa a disposizione di un soggetto designato.

Coerentemente con tale disposizione, la medesima deroga per l’istituzione della citata barriera è stata introdotta, dal Regolamento (UE) 2023/1214, anche con riferimento al divieto di prestare determinati servizi professionali ai sensi dell’art. 5 quindecies del medesimo Regolamento.

  • Restrizioni di carattere merceologico

Numerose integrazioni al Regolamento (UE) 833/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1214 incidono sulla movimentazione di beni da e verso la Russia e la prestazione di servizi.

Restrizioni all’esportazione e all’importazione
Sono stati aggiunti al divieto di esportazione nuove famiglie di beni alle seguenti categorie:

  • prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza o prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, compresi componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di fabbricazione e di prova per circuiti integrati elettronici e schede di circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli impiegati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo (Allegato VII);
  • beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe (Allegato XXIII), incluse talune tipologie di pneumatici, prodotti del settore tessile, prodotti delle industrie chimiche e materie plastiche.
  • armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni soggette a restrizioni, e altri tipi di armi (Allegato XXXV).

Nello specifico, numerosi beni, prima ristretti all’esportazione solo ove superavano certe soglie di valore in quanto beni di lusso elencati nell’allegato XVIII, sono ora ristretti all’esportazione in Russia a prescindere dal loro valore, poiché elencati nell’allegato XXIII. A titolo esemplificativo, trattasi di apparecchi di radionavigazione, apparecchi di accensione e avviamento per motori, apparecchi di illuminazione e segnalazione visiva, navi da diporto e da sport, binocoli, cannocchiali e altri.
Relativamente ai beni listati nell’allegato XVIII (i c.d. beni di lusso) è stato introdotto il divieto di prestare servizi di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, finanziamenti e assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità̀ o organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Con riferimento ai beni elencati nell’allegato XXIII è stata prevista una grandfathering clause. Nello specifico, relativamente ai beni di cui ai codici NC inclusi per la prima volta nell’allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 a seguito dell’undicesimo pacchetto (con l’eccezione dei beni di cui ai codici NC che erano già̀ inclusi nell’allegato XVIII del presente Regolamento) e relativamente ai beni espressamente elencati all’interno dei paragrafi 3 e 3 bis dell’articolo 3 duodecies, i divieti di esportazione non si applicano all’esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Sono state al contempo aggiunte nuove categorie di beni sia all’allegato XVII relativo a certi prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia (quali, tra gli altri, ferro ed acciai non legati in lingotti, semiprodotti di ferro, prodotti laminati piatti di ferro e acciai, fili di acciai, profilati in ferro, fili di ferro in acciai non legati), sia all’allegato XXI (beni che generano significativi introiti alla Russia, se originari o provenienti dalla stessa, quali carboni, torba, carbon coke, altri prodotti carboniferi nonché cloruro di potassio e concimi minerali, in larga parte già soggetti a divieto di importazione ai sensi del soppresso allegato XXII).
Preme peraltro segnalare il nuovo onere per gli importatori di prodotti siderurgici sanzionati nell’allegato XVII che siano stati lavorati in un Paese terzo. Dal 30 settembre 2023 gli importatori di tali beni dovranno infatti dimostrare che i fattori produttivi utilizzati non siano originari dalla Russia (vedi articolo 3 octies, paragrafo 1, la lettera d)).

Deroghe al divieto di importazione
Al fine di non compromettere le forniture energetiche critiche dell’Unione la cui importazione nell’Unione in provenienza da paesi terzi non sia altrimenti vietata, e al fine di provvedere alla manutenzione e all’esercizio adeguati dell’infrastruttura del Consorzio per l’oleodotto del Caspio (Caspian Pipeline Consortium – CPC) è stata prevista un’apposita deroga che consente, previa autorizzazione dell’autorità competente, alcune attività vietate che siano necessarie all’acquisto, all’importazione o al trasferimento di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan e per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia.

Divieto di transito
Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive è stato introdotto il divieto di transito (salvo espresse deroghe) attraverso il territorio della Russia e destinati a Paesi terzi dei beni e tecnologie esportati dall’Unione che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza della Russia, di beni e tecnologie esportati dall’Unione adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale nonché́ di carboturbi e additivi per carburanti esportati dall’Unione. In particolar modo è vietato il transito dei beni elencati all’interno dell’Allegato VII, Allegato XI e Allegato e XX.

Proprietà intellettuale e segreti commerciali
Sono stati vietati la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione a persona, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.

Deroga per il disinvestimento
Sono state prorogate/ introdotte deroghe temporanee di cui all’articolo 12 ter che consentono, previa autorizzazione, l’espletamento di alcune attività vietate, ove necessarie per disinvestire in Russia o liquidare attività commerciali in Russia.
In particolar modo, sono previste tali deroghe con riferimento ai seguenti divieti:

  • divieto di servizi di consulenza giuridica necessari per legge per il perfezionamento della vendita o della cessione di diritti di proprietà̀ detenuti direttamente o indirettamente da persone giuridiche, entità̀ o organismi stabiliti in Russia in una persona giuridica, un’entità̀ o un organismo stabilita o stabilito nell’Unione (fino al 31 marzo 2024);
  • divieto di servizi di cui all’articolo 5 quindecies (fino al 31 marzo 2024);
  • divieto di vendita, concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà̀ intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà̀ intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie soggetti a divieti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a persona, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia (fino al 31 dicembre);
  • divieto di vendita, concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà̀ intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà̀ intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie soggetti a divieti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a persona, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia (fino al 31 dicembre) ;
  • divieto di esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un’impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un’entità russa o un organismo russo e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi (fino al 31 marzo 2024)
  • divieto di esportazione dei beni elencati negli allegati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII e dei beni a duplice uso nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 (fino al 31 dicembre 2023);
  • Restrizioni di carattere atipico

Restrizioni inerenti la navigazione e il bunkeraggio
Il Regolamento (UE) 2023/1214 introduce il divieto, a partire dal 24 luglio 2023, di dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l’autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia. In ogni caso, è previsto che l’autorità competente non darà l’accesso a una nave che omette di comunicare all’autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un qualsiasi trasbordo da nave a nave che si verifica all’interno della zona economica esclusiva di uno Stato membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della costa di tale Stato membro. Inoltre, tale divieto di dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione è esteso alle navi che manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente il sistema di identificazione automatica di bordo, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, quando trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi soggetti ai divieti appena richiamati relativi al petrolio e ai prodotti petroliferi di origine russa. Tali divieti si applicano a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera di registrazione, e a qualsiasi nave ormeggiata in un porto o ancorata nella giurisdizione di un porto di uno Stato membro.

Valori mobiliari
Viene esteso il divieto di vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia includendo in tale divieto i valori mobiliari in qualsiasi altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023.

Trasporto su strada
È stato esteso il divieto di trasporto di merci su strada nell’Unione con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia (salvo espresse deroghe ed eccezioni).

Trasporto di petrolio
Il trasporto via nave verso il Giappone, l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di petrolio greggio rientrante nella voce NC 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia continuano ad essere concessi in deroga ai divieti di cui all’art. 3 quindecies del Regolamento (UE) 833/2014 e la scadenza di tale deroga, inizialmente prevista per il 5 giugno 2023, viene estesa al 31 marzo 2024.

  • Divieto di elusione

Il Regolamento (UE) 2023/1214 mira ad affrontare il fenomeno dell’elusione delle misure restrittive dell’Unione per il tramite di Paesi terzi, prevedendo la possibilità di procedere a designazioni in base al Regolamento (UE) n. 269/2014 o adottando altre misure restrittive di carattere soggettivo a norma del Regolamento (UE) n. 833/2014 nei confronti di quei Paesi che abbiano omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni e tecnologie elencati nell’allegato XXXIII del Regolamento 833/2014 ed esportati dall’Unione. Il nuovo Articolo 12 septies vieta, quindi, di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell’allegato XXXIII, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato in tale allegato. Tali misure riguardano i beni e le tecnologie sensibili a duplice uso, o i beni e le tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza, in modo da rafforzarne la capacità bellica e la cui esportazione verso la Russia è vietata ai sensi del regolamento 833/2014 e per i quali è elevato e continuato il rischio di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia da paesi terzi dopo la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dall’Unione. Il divieto si estende, inoltre, a servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria e diritti riguardanti la proprietà intellettuale su tali beni.
Ad oggi nessun bene né alcun Paese è stato elencato nell’allegato XXXIII; sarà tuttavia necessario monitorare le eventuali modifiche del citato allegato ai fini di effettuare operazioni di esportazione in conformità con le misure restrittive UE anche qualora si esporti verso Paesi terzi rispetto alla Russia.

  • Obblighi di comunicazione

Con riferimento agli obblighi di comunicazione alle autorità di cui al Regolamento (UE) 833/2014 e al Regolamento (UE) 269/2014, il cosiddetto undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia sottolinea che tali obblighi devono essere rispettati non solo rispettando “le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale“, bensì anche “la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e loro clienti, come garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, se del caso, le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie“.

Alla luce del mutato quadro normativo, con l’introduzione di nuovi soggetti e categorie di beni sanzionati, appare necessario per tutti gli operatori coinvolti l’aggiornamento dei pareri e delle due diligence soggettive e oggettive effettuate negli ultimi mesi, al fine di accertare che la propria operatività sia ancora conforme alla normativa sanzionatoria unionale.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina
(ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire maggiori informazioni sul decimo pacchetto e supportarle, a fronte delle nuove restrizioni, anche nel pronto aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate.

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