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RUSSIA: ADOTTATO IL VENTUNESIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE

Studio Legale Padovan

Il 23 luglio 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato tre nuovi regolamenti che costituiscono il ventunesimo pacchetto di misure restrittive contro la Federazione Russa:

  • Regolamento 2026/1848 (link), che modifica il Regolamento (UE) 833/2014;
  • Regolamento di esecuzione 2026/1843 (link) e Regolamento 2026/1844 (link) che modificano il Regolamento (UE) 269/2014.

Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse.

Modifiche al Regolamento (UE) 269/2014

Deroghe al congelamento dei fondi per i pagamenti assicurativi

Il Reg. 2026/1844 introduce il nuovo articolo 6 ter, paragrafo 5 sexies bis, che consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, a determinate condizioni, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi e risorse economiche congelati a favore di soggetti designati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), ossia soggetti coinvolti nella proprietà, gestione o esercizio di navi della cosiddetta flotta ombra russa, nonché soggetti che forniscono loro sostegno, per consentire l’esecuzione di pagamenti assicurativi dovuti a soggetti non designati stabiliti nell’Unione europea (“UE”), nello Spazio Economico Europeo (“SEE”), in Svizzera o nei Paesi partner, derivanti da rischi di cui il soggetto designato è responsabile.

Nuova deroga per l’esercizio di diritti di opzione put

Il nuovo articolo 6 ter, paragrafo 5 terdecies, consente alle autorità competenti di autorizzare, a determinate condizioni, operazioni necessarie all’esercizio di diritti di opzione put concordati ed esercitati prima del 28 febbraio 2022, ma non ancora attuati, relativi alle persone fisiche designate alle voci 674 e 675 dell’allegato I, ossia Litasco Middle East DMCC, società con sede a Dubai collegata a PJSC Lukoil e coinvolta nell’acquisto e nel sostegno di navi riconducibili alla cosiddetta flotta ombra russa, e Liaoyang Petrochemical Company, raffineria cinese che tratta petrolio greggio di origine russa. La deroga riguarda il trasferimento di partecipazioni da parte di un ente creditizio UE e lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi necessari ai relativi pagamenti, a condizione che le partecipazioni dei soggetti designati rimangano congelate e che il corrispettivo sia versato direttamente a un ente creditizio UE non designato.

Deroga per le attività di JSC Russian Railways

Il nuovo articolo 6 octies prevede una deroga relativa a JSC Russian Railways, stabilendo che l’obbligo di congelamento  e il divieto di messa a disposizione di cui all’art. 2 del Reg. 269/2014 non si applicano ai fondi e alle risorse economiche necessari a garantire il trasporto ferroviario di merci e persone tra la Russia e l’Unione, in transito attraverso l’Unione, tra l’oblast di Kaliningrad e la Russia o all’interno della Russia, nonché ai servizi connessi al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza di tali trasporti.

Deroga per il progetto nucleare Paks II

Il nuovo articolo 6 nonies introduce una deroga alle disposizioni di cui all’art. 2 del Reg. 269/2014 per le operazioni finanziarie strettamente necessarie alla costituzione, gestione, manutenzione, approvvigionamento e ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla progettazione, costruzione e attivazione degli impianti nell’ambito del progetto Paks II che coinvolgono le società russe Upravlyayushchaya Kompaniya UZTM KARTEKS, Uralmashplant JSC e P.G. Korobkov IZ-KARTEX LLC. Sono previsti specifici obblighi di notifica per le entità che mettono fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti interessati.

Rafforzamento della tutela risarcitoria degli operatori dell’Unione

La modifica dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, amplia il diritto al risarcimento dei danni, diretti e indiretti, comprese le spese legali, subiti in conseguenza di azioni promosse dinanzi a giudici di Paesi terzi in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure restrittive UE. La tutela viene estesa anche al caso in cui l’azione che causa i suddetti danno è proposta dai soggetti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c) (i.e., “qualsiasi persona fisica di un paese terzo o qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, che metta a disposizione di persone, entità od organismi di cui alla lettera a) o b) fondi o risorse economiche la cui messa a disposizione è vietata a norma del [Reg. 269/2014]”) ovvero dalle persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali soggetti.

Mancato riconoscimento delle decisioni giudiziarie russe

Il nuovo articolo 11 quater vieta il riconoscimento, l’attuazione o l’esecuzione negli Stati membri di ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti, sentenze e altre decisioni giudiziarie o amministrative russe secondo cui un cittadino o un’entità UE sono considerati responsabili, contrattualmente o per fatto illecito, o secondo qualsiasi altra base giuridica, o che dia effetto, direttamente o indirettamente, ad azioni, diritti o presunti obblighi nei confronti di tale persona, anche nel contesto di procedure di insolvenza, fallimentari, di ristrutturazione o affini, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le misure istituite ai sensi del Reg. 269/2014..

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1843 sono state inserite nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 ulteriori 216 soggetti, di cui 48 persone fisiche e 168 persone giuridiche, entità e organismi. Di seguito un’indicazione delle designazioni più rilevanti.

Persone fisiche

  • Andrey Nikolaevich Doronin, direttore generale e coproprietario di LLC NTT VOSTOK, società appartenente al complesso militare-industriale russo e specializzata nella fabbricazione di armi e munizioni. La società fornisce apparecchiature elettroniche semilavorate e altri componenti a JSC IEMZ Kupol, utilizzati nella produzione delle testate degli UAV da attacco unidirezionale Garpiya-A1.
  • Mikhail Safarbekovich Gutseriev, imprenditore russo di spicco e fondatore e proprietario effettivo di Safmar Group, attivo nei settori del petrolio e del gas, immobiliare, media ed edilizia. Il settore energetico, in particolare quello del petrolio e del gas, costituisce una significativa fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
  • Leonid Vladimirovich Shumakov, direttore del progetto A7A5, componente dello stablecoin A7 e dei relativi meccanismi di elusione delle sanzioni. Il progetto è in parte di proprietà di PSB Bank e in parte di A7, entrambe soggette a misure restrittive dell’Unione.
  • Mikhail Vladimirovich Degtyarev, ministro russo dello Sport e presidente del Comitato olimpico russo, che ha sostenuto, anche attraverso lo sport, la riabilitazione dei soldati russi impegnati nella guerra di aggressione contro l’Ucraina e ha promosso lo sviluppo di infrastrutture sportive nei territori ucraini occupati illegalmente dalla Russia.
  • Mikhail Dorofeev, vicepresidente di PSB Bank, banca statale russa che sostiene il complesso militare-industriale russo ed è coproprietaria della rete A7, servizio utilizzato per i pagamenti transfrontalieri. Dorofeev ha seguito, tra l’altro, l’espansione delle operazioni della rete A7 in Russia e all’estero, anche in Nigeria e Zimbabwe.
  • Alexander Alexandrovich ZHAROV, direttore generale di Gazprom-Media Holding, uno dei principali gruppi media russi, nonché membro del consiglio di amministrazione di alcune società del gruppo. In tale veste, è responsabile della supervisione delle attività di numerosi media russi e contribuisce alla diffusione di narrazioni e contenuti propagandistici a sostegno delle politiche del governo della Federazione russa.

Sono state inoltre inserite nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 numerose persone giuridiche, entità e organismi attivi in diversi settori strategici. Le designazioni riguardano, in particolare, il settore finanziario e delle criptovalute, il settore energetico e la cosiddetta flotta ombra, i settori dell’oro, dei diamanti, minerario e metallurgico, il complesso militare-industriale russo e la filiera degli UAV, nonché soggetti coinvolti nelle attività di sostegno ai territori ucraini occupati e nella diffusione della propaganda e delle narrazioni del Cremlino.

Entità del settore finanziario e delle criptovalute

Nel settore finanziario e delle criptovalute sono state designate 94 banche e istituzioni finanziarie, nonché 14 piattaforme di servizi legati alle criptovalute con sede in diversi Paesi terzi.

  • A7 e soggetti collegati alla rete A7/A7A5, coinvolti nella gestione di infrastrutture finanziarie e di pagamento transfrontaliero utilizzate dalla Russia, nonché nei relativi meccanismi di elusione delle sanzioni.
  • PSB Bank: banca statale russa di importanza sistemica, che sostiene il complesso militare-industriale russo ed è associata alla rete A7, attiva nei pagamenti transfrontalieri.
  • Joint Stock Company “Credit Ural Bank”: importante banca universale regionale russa, facente parte di JSC Gazprombank Group e uno dei principali partner finanziari di PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), uno dei maggiori produttori di acciaio al mondo.

Entità del settore energetico e della flotta ombra

Nel settore energetico sono state designate 41 ulteriori navi della cosiddetta “flotta ombra”, portando a 632 il numero complessivo delle navi già soggette a misure restrittive dell’UE. Sono state inoltre designate 8 entità e 1 persona fisica attive nell’ecosistema della flotta ombra, comprese società che operano per conto delle principali compagnie petrolifere russe e, per la prima volta, un’agenzia di reclutamento di equipaggi che fornisce supporto alla flotta ombra.

Il pacchetto interviene inoltre sul settore petrolifero, designando 18 entità e 1 persona fisica, tra cui 3 raffinerie russe, una delle principali raffinerie di petrolio bielorusse e una società costituita per commercializzare in Russia prodotti petroliferi bielorussi. Sono inoltre stati aggiunti 5 trader di petrolio alle entità soggette a divieto di transazione per aver eluso il divieto di acquisto di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi.

  • Hua Xia Shipmanagement Company Limited: società cinese specializzata nella fornitura di assistenza tecnica e registrata come gestore tecnico di una nave che trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi di origine russa o esportati dalla Russia, nonché coinvolta in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio.

Entità del settore dell’oro, dei diamanti, minerario e metallurgico

Il XXI pacchetto colpisce inoltre 7 importanti operatori del settore aurifero, una delle principali società russe attive nel settore dei diamanti, nonché diverse entità operanti nei settori minerario e metallurgico.

  • GV Gold: una delle prime dieci società russe di estrazione dell’oro e titolare di diverse miniere nel Paese.
  • JSC Pavlik: una delle principali società russe di estrazione dell’oro nell’Estremo Oriente, anch’essa tra le prime dieci società del settore in Russia.
  • Areal International JSC: società russa attiva nello sviluppo di giacimenti di metalli non ferrosi e preziosi in Siberia, nell’Estremo Oriente e nell’Artico.
  • Limited Liability Company “Southern Mining and Metallurgical Complex” (LLC UGMK): società attiva nella produzione di ghisa, acciaio e ferroleghe nel Donbass occupato dalla Russia e fornitrice di materie prime al complesso militare-industriale russo.

Entità coinvolte nel complesso militare-industriale e nella produzione di UAV

Il XXI pacchetto introduce 56 designazioni individuali di persone fisiche e società coinvolte nel complesso militare-industriale russo. Tra queste, 37 designazioni sono direttamente collegate ai droni a lungo raggio. Tra le designazioni più rilevanti figurano:

  • LLC NTT VOSTOK: società russa specializzata nella fabbricazione di armi e munizioni, che fornisce apparecchiature elettroniche semilavorate e componenti a JSC IEMZ Kupol, anche per la produzione delle testate degli UAV da attacco unidirezionale Garpiya-A1.
  • LLC DELMOT: società attiva nella ricerca e nello sviluppo nel settore dei motori per aeromobili, coinvolta nello sviluppo dei motori degli UAV Garpiya-A1 e fornitrice di servizi al principale produttore JSC IEMZ Kupol.
  • Federal State Unitary Enterprise “Main Center for Special Communications” (FGUP GCSS): società di logistica specializzata nel trasporto di merci sensibili e di elevato valore, incaricata del trasporto e della consegna degli UAV Garpiya-A1 e dei relativi componenti agli aeroporti militari prossimi alla zona di prima linea tra Russia e Ucraina.

Entità coinvolte nelle attività di sostegno ai territori ucraini occupati

  • Svetofor Group e le società riconducibili al Torgservice Group of Companies: gruppo attivo nella grande distribuzione, che continua a operare nei territori ucraini occupati, tra cui Crimea, Kherson, Luhansk e Donetsk.

Entità legate alla propaganda e alla diffusione delle narrazioni del Cremlino

Il XXI pacchetto comprende inoltre designazioni di soggetti attivi nella macchina propagandistica russa, inclusi media, operatori dell’informazione e altre entità coinvolte nella diffusione e nel sostegno delle narrazioni ufficiali russe sulla guerra in Ucraina.

Modifiche al Regolamento (UE) 833/2014

Con il Regolamento (UE) 2026/1848 sono state introdotte le seguenti modifiche di carattere soggettivo:

  • ALLEGATO IV

Nell’allegato IV del Regolamento (UE) 833/2014, che elenca le persone cui si applicano divieti e restrizioni connessi alla commercializzazione di prodotti a duplice uso e “quasi duali”, sono state aggiunte ulteriori 51 persone giuridiche di cui 24 della Federazione Russa, 14 della Repubblica Popolare Cinese (inclusa Hong Kong), 4 della Turchia, 2 dell’India, 2 degli Emirati Arabi Uniti, 2 del Kazakhstan e 3 del Kirghizistan.

  • ALLEGATO XLII

Nell’allegato XLII sono state aggiunte 41 nuove navi soggette a, inter alia, il divieto di ingresso nei porti UE ai sensi dell’articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b), Reg. 833/2014, in quanto coinvolte nel trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi (di cui all’allegato XXV) o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia, mediante pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio.

  • ALLEGATO XLIV

Nell’allegato XLIV è stata rimossa la seguente banca: Yelo Bank (Azerbaigian), tuttavia è stata aggiunta la seguente banca: CJSC Eco-Islamic Bank (Kyrgyzstan), a decorrere dal 12 agosto 2026.

  • ALLEGATO XLV

Nell’Allegato XLV sono state apportate modifiche all’elenco degli enti creditizi e finanziari e delle entità stabiliti al di fuori dell’Unione che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, o che in vario modo incidono sugli obiettivi delle misure restrittive previste dal Reg. (UE) 833/2014 e dal Reg. (UE) 269/2014 con i quali è vietato effettuare operazioni.

In particolare, nella Parte A sono state aggiunte 17 entità, delle quali 11 designate dal 13 agosto 2026 e 6 designate dal 23 agosto.

Nella Parte C che contiene l’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi stabiliti al di fuori dell’Unione che pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindecies e 3 vicies del presente regolamento sono state aggiunte 5 entità designate dal 13 agosto.

  • ALLEGATO XLVII

È stato aggiornato l’Allegato XLVII relativo a infrastrutture e terminali coinvolti nel trasporto di petrolio e prodotti energetici russi tramite pratiche marittime irregolari e ad alto rischio.

In particolare, nella Parte A sono stati aggiunti i 2 porti russi di Olya, che è utilizzato per il trasferimento di aeromobili senza equipaggio (Unmanned Aerial Vehicles – «UAV») o di missili o delle tecnologie o dei componenti correlati a sostegno della guerra di aggressione della Russia, e Vysotsk, utilizzato per il trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari o esportati dalla Russia.

Nella Parte B, relativa all’elenco degli aeroporti, sono stati invece aggiunti i seguenti 4 aeroporti russi: Sheremetyevo Airport, Ulyanovsk-Vostochny Airport, Rostov-on-Don Platov Airport, Mineralnye Vody Airport, tutti utilizzati per il trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina.

All’interno dell’allegato è stata introdotta una nuova Parte D, contenente l’elenco delle raffinerie situate in Russia e in Paesi terzi. Tra queste è stata inserita la Kulevi Oil Refinery (Georgia). L’inserimento della raffineria è collegato al nuovo divieto di effettuare operazioni con determinate raffinerie previsto dal novellato art. 5 bis sexies del regolamento. La disposizione vieta di effettuare operazioni con raffinerie, situate sia in Russia sia in Paesi terzi, che trattano petrolio greggio di origine russa o che contribuiscono ad aggirare le misure restrittive dell’Unione europea.

  • ALLEGATO LVII

Infine, è stato aggiunto l’Allegato LVII, contenente l’elenco dei Paesi terzi di stabilimento delle persone giuridiche, entità o organismi di cui al divieto dell’articolo 5 ter quater, che nelle constatazioni del Consiglio hanno omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la prestazione di servizi di cripto-attività o di impedire alle piattaforme di scambiare o trasferire cripto-attività, vanificando le disposizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014.

Attualmente tale allegato risulta vuoto.

1. DIVIETI DI IMPORT

Prodotti che generano introiti significativi per la Russia

Per quanto riguarda i divieti di importazione previsti dall’articolo 3 decies, il ventunesimo pacchetto ha ampliato il perimetro dell’allegato XXI del Regolamento (UE) 833/2014, introducendo categorie merceologiche eterogenee che riflettono la volontà di colpire ulteriori filiere di approvvigionamento a beneficio dell’economia russa

Sul fronte dei minerali e metalli, sono stati aggiunti: minerali di rame (2603), nichel (2604), piombo (2607) e metalli preziosi (2616), affiancati da prodotti della lavorazione chimica quali ossido di zinco (2817) e ossidi di cromo (2819), nonché zinco greggio (7901) e tallolio (3803).

La novità più articolata riguarda il comparto del vetro e della vetreria, per il quale il pacchetto introduce un divieto di importazione che abbraccia pressoché l’intera filiera produttiva, dalle materie prime ai prodotti finiti.

Alla base della catena del valore si collocano i cascami e residui di vetreria nonché il vetro in massa (7001), cui si affiancano le forme primarie non lavorate: biglie, barre, bacchette e tubi (7002), vetro colato in lastre e profilati (7003) e vetro tirato o soffiato in fogli (7004). Il divieto si estende poi al vetro piano sottoposto a lavorazioni secondarie, curvatura, smussatura, incisione, foratura o smaltatura, pur senza essere incorniciato o combinato con altre materie (7006), nonché ai vetri isolanti a pareti multiple (7008).

Sul fronte dei prodotti finiti, il perimetro è altrettanto ampio sono vietate le importazioni di:

  • specchi di vetro, compresi quelli retrovisivi (7009),
  • involucri, bulbi e tubi per lampade elettriche e sorgenti luminose (7011)
  • oggetti per la tavola, la cucina, la toletta e la decorazione (7013), di vetrerie per segnalazione ed elementi di ottica non lavorati otticamente (7014), nonché di vetri da orologeria e da occhialeria (7015). Rientrano nel divieto anche i materiali per l’edilizia in vetro pressato o stampato, inclusi mattoni, piastrelle, vetrate e vetro multicellulare (7016), le vetrerie per laboratorio, uso igienico e farmacia (7017), le perle, imitazioni di pietre preziose, microsfere e oggetti ornamentali in vetro filato (7018), nonché la categoria residuale degli altri lavori di vetro (7020).

Infine, con riferimento alla componentistica per autoveicoli, il divieto è esteso alle carrozzerie (8707) e alle parti e accessori (8708) destinati ai veicoli delle voci 8701-8705.

Sul versante delle modifiche a voci preesistenti, il pacchetto interviene sulla voce doganale 4302 relativo alle pelli da pellicceria conciate o preparate, riscrivendo la voce con ex 4302 in modo da escludere espressamente lo zibellino (Martes zibellina) dall’ambito del divieto.

Inoltre, introduce diverse clausole di grandftahering, deroghe autorizzative ed eccezioni:

  • Clausole di grandfathering

Per i beni rientranti nei codici NC 2603, 2604, 2607, 2616, 2817, 2819, 3803, 7001, 7002, 7003, 7004, 7006, 7008, 7009, 7011, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7020, 7901, 87078708, i divieti d’importazione e di prestazione della relativa assistenza tecnica, finanziaria, intermediazione e altri servizi non si applicano all’esecuzione, fino al 25 ottobre 2026 di contratti conclusi prima del 24 luglio 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

  • Ungheria e beni classificati con il codice NC 2901.10.00

Con riferimento ai beni classificati al codice NC 2901.10.00 è stata introdotta una deroga temporanea ai divieti di importazione.

In particolare, a decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, i divieti di d’importazione e di prestazione della relativa assistenza tecnica, finanziaria, intermediazione e altri servizi in Ungheria di tali beni originari della Russia o da essa esportati, a condizione che gli stessi siano destinati all’uso esclusivo nel territorio ungherese. La deroga ha quindi portata strettamente nazionale e carattere temporaneo.

  • Deposito di petrolio russo in zona franca, Nuova deroga (art. 3 quindecies ter)

Viene introdotta una deroga autorizzativa per la custodia temporanea e il vincolo al regime di zona franca ai sensi dell’art. 245, §3 del Codice doganale dell’Unione (Reg. (UE) n. 952/2013) di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi, a condizione che i beni siano stati previamente sequestrati o confiscati da un’autorità di uno Stato membro e rimangano sotto il suo controllo effettivo.

  • GNL, Acquisti collegati a trasferimenti verso paesi terzi (art. 3 novodecies bis)

Il ventunesimo pacchetto introduce una deroga temporanea al divieto di trasferimento del GNL russo verso paesi terzi e all’acquisto di GNL russo, collegato a trasferimenti verso paesi terzi, nel caso in cui il trasferimento sia gestito da operatori unionali e sia il trasferimento che l’acquisto siano effettuati nell’ambito di contratti a lungo termine (durata superiore a un anno) conclusi prima del 24 febbraio 2022 e non successivamente modificati, salvo per le modifiche minori tassativamente elencate (riduzione quantitativi, modifiche operative, trasferimento tra imprese collegate, ecc.).

La deroga si applica fino al 25 luglio 2027, rinnovabile annualmente salvo diversa decisione del Consiglio, ed è soggetta a un duplice limite:

  • cap volumetrico: il volume complessivo di GNL trasferito non può superare, in ciascun anno, il volume annuo trasferito dall’operatore UE nel 2025 nell’ambito dei suoi contratti esistenti;
  • obbligo di comunicazione trimestrale alle autorità competenti dei dati di spedizione (parti, volumi, valore, destinazione finale, estremi contrattuali).

Gli acquisti di GNL russo non collegati a trasferimenti verso paesi terzi effettuati da operatori unionali che soddisfano le condizioni di esenzione temporanea, sono vietati dal 1° gennaio 2027; l’impossibilità di esecuzione che ne deriva potrà essere invocata come forza maggiore per porre fine agli obblighi contrattuali esistenti.

2. DIVIETI DI EXPORT

Tra i beni soggetti a restrizioni all’export, il ventunesimo pacchetto introduce ulteriori modifiche all’Allegato VII, con interventi che interessano più categorie e riflettono un’attenzione crescente verso le tecnologie a duplice uso legate ai sistemi drone e ai materiali ad alta prestazione.

  • Categoria III (telecomunicazioni)

La sezione X.A.III.101 viene arricchita di una nuova voce dedicata ai sistemi e apparecchiature a radiofrequenza anti-UAV, non rientranti nel regolamento (UE) 2021/821. La voce copre componenti e accessori progettati o modificati per assumere il controllo e il comando di aeromobili senza equipaggio, per interferire selettivamente con i loro segnali di radiofrequenza, ovvero per sfruttare le caratteristiche specifiche del protocollo di comunicazione degli UAV al fine di perturbarne il funzionamento. La nota tecnica allegata precisa che rientrano nella voce disturbatori di radiofrequenza, analizzatori di protocollo, sistemi di spoofing e di presa di controllo, piattaforme SDR e moduli per la guerra elettronica.

  • Categoria IX

Nella categoria IX, il pacchetto inserisce tre nuove sezioni.

  1. La voce X.C.IX.018 assoggetta ad autorizzazione i materiali autoadesivi in forma piatta, lastre, fogli, strisce, pellicole, caratterizzati da un ampio intervallo di temperatura operativa (da -40 °C a +140 °C) e da bassissimi valori di perdita di massa totale (TML ≤ 1,0 %) e di materiale condensabile volatile raccolto (CVCM ≤ 0,10 %), misurati secondo la norma ASTM E595: parametri che ne segnalano la rilevanza per applicazioni spaziali e aerospaziali.
  2. Le voci X.C.IX.019 e X.C.IX.020 introducono invece controlli rispettivamente sulla polvere di nichel e leghe di nichel con contenuto di nichel puro pari o superiore al 50 % in peso, e sulla polvere di berillio con analoga soglia di purezza, entrambe non già contemplate dall’elenco militare comune o dal Reg. (UE) 2021/821.
  • Categoria VII (Materiale aerospaziale e propulsioni)

Inserite quattro nuove voci strettamente connesse all’ecosistema UAV.

  1. La voce X.A.VII.004 introduce il controllo sui servomotori con rapporto coppia/peso pari o superiore a 0,16 (calcolato in kgf*cm/g), componente critico per la manovrabilità dei droni. Le voci X.A.VII.005 e X.A.VII.006 estendono le restrizioni rispettivamente ai sistemi di lancio per UAV e alle relative apparecchiature di supporto a terra.
  2. La voce X.A.VII.007 assoggetta ad autorizzazione i sistemi di terminazione del volo e i loro componenti appositamente progettati, compresi equipaggiamenti a bordo e a terra, attivatori, codificatori, ricevitori e trasmettitori, con espressa menzione delle norme di comunicazione digitale e analogica in modalità criptata.
  3. Completa il quadro della categoria VII la voce X.D.VII.003, che estende il controllo al software per l’utilizzo delle apparecchiature di supporto a terra e dei sistemi di terminazione del volo di cui alle voci X.A.VII.006 e X.A.VII.007

3. ALTRI DIVIETI

  • Introduzione di obblighi di notifica e possibile divieto di vendita di metaniere GNL (art. 3 octodecies bis)

È stato introdotto il nuovo articolo 3 octodecies bis, che disciplina la vendita di metaniere per il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) classificati al codice NC ex 8901 20, prevedendo un sistema articolato in due fasi.

In una prima fase, si introduce un obbligo di notifica immediata in capo ai soggetti dell’Unione che vendono tali navi a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi stabiliti in Paesi terzi. La notifica deve essere trasmessa all’autorità competente e contenere, tra l’altro, l’identità delle parti coinvolte, i documenti costitutivi dell’acquirente, il numero IMO della nave e il relativo indicativo di chiamata.

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tali informazioni agli altri Stati membri e alla Commissione entro una settimana dal ricevimento. Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione procede a una valutazione e il Consiglio riesamina, entro il 25 ottobre 2026, l’opportunità di introdurre ulteriori misure restrittive.

Qualora il Consiglio decida di attivare la seconda fase del meccanismo, sarà vietata la vendita di metaniere GNL a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi russi o per un utilizzo in Russia.

La disposizione introduce inoltre specifici obblighi di due diligence a carico dei venditori dell’Unione nelle operazioni verso Paesi terzi. In particolare, essi devono adottare politiche e procedure idonee a valutare il rischio di diversione verso la Russia e inserire nei contratti un divieto espresso di rivendita a soggetti russi o per un utilizzo in Russia, imponendo il medesimo obbligo contrattuale (“flow-down“) in ogni successivo trasferimento della nave.

È infine previsto un esonero di responsabilità per il venditore dell’Unione che abbia agito in buona fede e abbia adottato tutte le misure ragionevoli per conformarsi agli obblighi previsti dal regolamento.

  • Cripto attività

Estensione del divieto relativo alla proprietà o al controllo russo dei prestatori di servizi per cripto-attività (art. 5 ter, par. 2 bis)

È stato modificato l’articolo 5 ter, paragrafo 2 bis, estendendo il divieto relativo alla proprietà o al controllo, da parte di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione che prestano servizi per le cripto-attività.

A decorrere dal 25 agosto 2026, il divieto non riguarda più esclusivamente i prestatori di servizi di portafoglio per cripto-attività e di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, ma si estende a tutti i servizi per le cripto-attività disciplinati dal Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).

Introduzione del divieto di operazioni con entità cripto stabilite in Paesi terzi non collaborativi (art. 5 ter quater)

È stato introdotto il nuovo articolo 5 ter quater, che prevede il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Paesi terzi che prestano servizi per le cripto-attività o gestiscono piattaforme di scambio di cripto-attività, qualora tali Paesi siano elencati nel nuovo Allegato LVII.

L’inserimento di un Paese nell’Allegato LVII presuppone che esso ometta sistematicamente e persistentemente di adottare misure idonee a impedire l’utilizzo dei servizi per le cripto-attività ai fini dell’elusione delle misure restrittive dell’Unione.

Sono previste eccezioni per le operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che risiedevano nel Paese terzo interessato anteriormente alla data indicata nell’Allegato LVII.

Ad oggi, l’Allegato LVII risulta ancora privo di soggetti elencati.

4. DEROGHE

  • Nuove deroghe temporanee al divieto relativo ai servizi di terminali GNL (art. 3 novodecies bis)

L’articolo 3 novodecies bis è stato integrato con i nuovi paragrafi 5 e 6, ai sensi dei quali sono introdotte specifiche deroghe temporanee al divieto relativo ai servizi di terminali di gas naturale liquefatto.

Il nuovo paragrafo 5 prevede un’esenzione per i servizi relativi ai trasferimenti di GNL proveniente dal progetto Sakhalin-2 destinati al Giappone e alla Corea del Sud, limitatamente ai prodotti elencati nell’Allegato XXIX, parte B. Tale esenzione si applica fino al 31 marzo 2028.

Il nuovo paragrafo 6 introduce una deroga temporanea, applicabile fino al 25 luglio 2027 e rinnovabile annualmente salvo diversa decisione del Consiglio, per i trasferimenti di GNL russo verso Paesi terzi, purché ricorrano congiuntamente le condizioni previste dal regolamento.

In particolare, la deroga si applica esclusivamente ai contratti conclusi prima del 24 febbraio 2022, aventi durata superiore a un anno e non modificati, salvo le limitate modifiche espressamente consentite dal regolamento. Inoltre, il volume complessivo dei trasferimenti autorizzati non può eccedere il quantitativo annuale trasferito dall’operatore dell’Unione nel corso del 2025 nell’ambito dei contratti esistenti.

Gli operatori beneficiari della deroga sono tenuti a trasmettere con cadenza trimestrale alle autorità competenti informazioni dettagliate relative a ciascuna spedizione, comprese l’identità delle parti coinvolte, i volumi, il valore dell’operazione e la destinazione finale del GNL.

La Commissione procede a una valutazione periodica dell’applicazione della deroga e il Consiglio effettua un riesame annuale, con facoltà di prorogarne, modificarne o revocarne l’efficacia.

Infine, è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, siano vietati gli acquisti di GNL russo non collegati a trasferimenti effettuati da operatori dell’Unione ai sensi della deroga. L’eventuale impossibilità di eseguire tali contratti può essere invocata quale causa di forza maggiore.

Proroga delle deroghe autorizzative per il disinvestimento (art. 5 bis bis)

Sono stati modificati i paragrafi 3 e 3 bis dell’articolo 5 bis bis, prorogando al 31 dicembre 2027 le deroghe autorizzative previste per agevolare il disinvestimento dalla Russia.

La proroga riguarda, in particolare, le autorizzazioni relative:

  • alla liquidazione di joint venture con controparti russe;
  • al disinvestimento da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione nei casi previsti dal regolamento

Deroga autorizzative per ritiro fondi 

Vengono introdotte, agli articoli 5 bis quater e 5 bis quinquies, due deroghe che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, caso per caso, il ritiro di fondi e la chiusura di conti detenuti da cittadini UE/SEE/Svizzera o da persone con regolare permesso di soggiorno presso entità inserite, dal 24 luglio 2026 in poi, negli allegati XLIV e XLV.

L’autorizzazione è subordinata al fatto che l’operazione sia necessaria per chiudere i rapporti con l’entità interessata, che la richiesta sia presentata entro tre mesi dall’inserimento nell’allegato e che i fondi siano trasferiti verso un ente finanziario o creditizio autorizzato nell’UE (o controllato da un ente dell’Unione). Le autorizzazioni hanno una validità massima di tre mesi e devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

È inoltre prevista una deroga specifica (art. 5 bis quater paragrafo 9) che consente di autorizzare operazioni con l’entità indicata alla voce 4 dell’allegato XLIV quando siano necessarie per il pagamento di un corrispettivo dovuto a un ente creditizio stabilito nell’Unione in forza di un diritto di opzione di vendita concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022. Anche tali autorizzazioni devono essere notificate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Deroga al divieto di accettare donazioni per determinati istituti di ricerca scientifica (art. 5 unvicies, par. 3 bis)

L’articolo 5 unvicies, che vieta l’accettazione di donazioni, benefici economici o finanziamenti provenienti dalla Russia, è stato integrato con il nuovo paragrafo 3 bis.

La disposizione introduce una deroga a favore di European X-Ray Free-Electron Laser (EuXFEL), Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) e European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), consentendo a tali organismi di accettare donazioni, benefici economici e finanziamenti provenienti dalla Russia, purché ciò avvenga in esecuzione di accordi internazionali conclusi con il Governo della Federazione Russa.

Proroga della deroga relativa alla soddisfazione dei crediti nell’ambito del disinvestimento dalla Russia (art. 11, par. 4)

È stato modificato l’articolo 11, paragrafo 4, prorogando fino al 31 dicembre 2027 la deroga che consente alle autorità competenti di autorizzare, caso per caso, la soddisfazione di crediti strettamente necessari per il disinvestimento da attività commerciali presenti in Russia. Tale autorizzazione resta subordinata alla valutazione dell’autorità competente e al rispetto delle condizioni previste dal regolamento.

Proroga e ampliamento delle deroghe per il disinvestimento dalla Russia (art. 12 ter)

È stato modificato l’articolo 12 ter, prorogando al 31 dicembre 2027 le deroghe autorizzative previste per agevolare il disinvestimento dalla Russia.

In particolare, la proroga riguarda le autorizzazioni relative:

  • alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di prodotti a duplice uso, beni e tecnologie strettamente necessari al disinvestimento o alla liquidazione di attività commerciali presenti in Russia;
  • al disinvestimento da joint venture con soggetti russi operanti nella gestione di infrastrutture di gasdotti;
  • alle operazioni di importazione o trasferimento autorizzate ai sensi degli articoli 3 octies e 3 decies, quando strettamente necessarie al disinvestimento;
  • alla prestazione dei servizi di cui all’articolo 5 quindecies, qualora strettamente necessari per completare operazioni di disinvestimento o liquidazione di attività in Russia.

5. DIVIETI DI SERVIZI

Servizi di terminali di GNL (art. 3 novodecies ter)

È stato modificato l’articolo 3 novodecies ter, estendendo il divieto relativo alla prestazione di servizi di terminali di gas naturale liquefatto (GNL).

A decorrere dal 1° gennaio 2027, è vietato prestare tali servizi non solo a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, ma anche a persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, per oltre il 50% da cittadini russi o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.

Dalla medesima data è altresì vietato mantenere in essere contratti aventi ad oggetto la prestazione di tali servizi nei confronti dei soggetti sopra indicati.

  • Servizi turistici

L’articolo 5 quindecies è stato integrato con il nuovo paragrafo 2 bis, che esclude dall’ambito di applicazione del divieto di prestare servizi connessi al turismo in Russia i sistemi telematici di prenotazione (Global Distribution Systems – GDS) disciplinati dal Regolamento (CE) n. 80/2009.

6. NAVI

Estensione dei criteri di designazione delle navi (art. 3 vicies, par. 2)

L’articolo 3 vicies, paragrafo 2, è stato integrato con le nuove lettere h) e i), ampliando i criteri in base ai quali una nave può essere inserita nell’Allegato XLII e, conseguentemente, essere assoggettata alle relative misure restrittive.

In particolare, possono essere designate le navi che:

  • forniscono servizi di bunkeraggio, rimorchio o altri servizi analoghi a favore di navi già inserite nell’Allegato XLII;
  • effettuano operazioni di trasbordo nave-a-nave (“ship-to-ship transfer”) con navi già designate.

7. PROCEDIMENTI IN RUSSIA

Le modifiche introdotte all’art. 11 bis sono identiche nei Reg. (UE) n. 833/2014 e n. 269/2014: in entrambi i casi viene ampliato il diritto al risarcimento dei danni derivanti da procedimenti promossi dinanzi a giudici di Paesi terzi in relazione a contratti o operazioni incisi dalle misure restrittive.

Per quanto riguarda l’art. 11 quater, entrambi i regolamenti estendono il divieto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni russe. Tuttavia, il Reg. (UE) n. 833/2014 adotta una formulazione leggermente più ampia, includendo espressamente anche le decisioni fondate su qualsiasi altra disposizione del diritto russo. Inoltre, solo il Reg. (UE) n. 833/2014 introduce il nuovo art. 11 quater bis, che consente agli operatori dell’Unione di ottenere un’anti-suit injunction dinanzi ai giudici degli Stati membri, con la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza

8.  PERSONALE DIPLOMATICO RUSSO

È stato modificato l’articolo 5 tervicies, paragrafo 5, estendendo il meccanismo di cooperazione e di scambio di informazioni relativo alle violazioni delle misure restrittive concernenti i viaggi delle missioni diplomatiche e consolari.

Oltre agli Stati membri, lo scambio di informazioni coinvolge ora anche Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

9. PRICE CAP SUL PETROLIO È stato introdotto il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 7 bis, che sospende l’obbligo della Commissione europea di riesaminare e aggiornare il livello massimo del prezzo del petrolio (“price cap“) previsto dal paragrafo 1, lettera a). La sospensione si applica dal 24 luglio 2026 al 14 luglio 2027.

Come dall’inizio della crisi ucraina, i professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

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