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RUSSIA: INTRODOTTO UN NUOVO OBBLIGO PER I DEPOSITARI CENTRALI DI FORNIRE UN CONTRIBUTO AL FINE DI SOSTENERE L’ECONOMIA E LO SFORZO BELLICO DELL’UCRAINA

Studio Legale Padovan

In data 21 maggio2024, è stato adottato il Regolamento (UE) n. 2024/1469 del Consiglio (“Reg. 2024/1469”) che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”) il quale impone misure restrittive nei confronti dell’Ucraina.

In particolare, il Reg. 2024/1469 è intervenuto modificando le disposizioni di cui all’art. 5 bis del Reg. 833/2014, che vieta, al par. 4, “tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo”.

Come chiarito dai Considerando 16 e 19 del Reg. 2024/1649, il divieto di cui all’art. 5 bis ha generato delle entrate inattese e straordinarie per i depositari centrali, derivanti in particolare dall’utile netto conseguente alla gestione delle riserve della Banca Centrale Russa, le quali altro non sono che una conseguenza dell’attuazione delle misure restrittive UE, e pertanto i depositari centrali “non possono legittimamente aspettarsi di trarne un beneficio economico”. Piuttosto, il legislatore unionale ritiene che l’utile netto derivante da tali entrate inattese e straordinarie dovrebbe essere utilizzato per fornire sostegno all’economia e allo sforzo bellico dell’Ucraina.

Sul punto, il novellato art. 5 bis, par. 8 e 9, dispone che i depositari centrali di titoli che detengono attività e riserve della Banca Centrale russa o di entità che agiscono per conto o sotto la direzione della stessa, per un valore complessivo superiore a 1 milione di euro, applicano alle disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza delle misure restrittive di cui all’art. 5 bis, co. 4, le seguenti disposizioni:

  • le disponibilità liquide sono contabilizzate separatamente;
  • le entrate ricavate o generate da queste disponibilità liquide a decorrere dal 15 febbraio 2024 sono registrate separatamente;
  • l’utile netto che ne deriva non è trasferito a terzi in alcun modo (es. distribuzione di dividendi).

Tale utile netto, infine, sarà soggetto a un contributo da versare all’Unione pari al 99,7% del suo valore. In particolare, sarà la Commissione europea a richiedere il versamento di tale importo ai depositari centrali con cadenza semestrale.

Sul punto, si segnala che i depositari centrali potranno trattenere a titolo provvisorio una quota non superiore al 10% (salvo casi particolari in cui può essere concessa una percentuale maggiore) del contributo finanziario in esame, la quale rimane comunque dovuta all’Unione, ai fini dei requisiti per la gestione del rischio. Tali fondi trattenuti dovranno essere utilizzati solo per coprire le spese, i rischi e le perdite sostenuti a causa della guerra in Ucraina in relazione alle attività detenute dai depositari centrali di titoli e solo nella misura in cui tali spese, rischi e perdite non possono essere coperti dalle risorse interne del depositario centrale di titoli al momento in cui si verificano. Se entro 5 anni i fondi non sono spesi, verrà avviata una procedura di verifica sulla necessità di trattenere ulteriormente gli stessi e, se del caso, verrà disposto il trasferimento dei fondi all’Unione.

Ai sensi, poi, nel nuovo par. 11 dell’art. 5 bis, i fondi così ottenuti saranno utilizzati dovranno essere utilizzati per sostenere l’Ucraina tramite gli strumenti di spesa dell’Unione elencati nell’allegato XLI del Reg. 833/2014, il quale sarà aggiornato con cadenza annuale.

Ad oggi, l’allegato XLI alloca nel seguente modo le somme da riscuotere:

  1. Strumento per l’Ucraina, istituito dal Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio: 100% dei fondi.
  2. Programmi dell’Unione a sostegno della cooperazione in materia di appalti comuni per l’acquisto di quantitativi supplementari per l’Ucraina destinati alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell’Ucraina: 0% dei fondi.

Resta tuttavia possibile, a fronte di esigenze contingenti, derogare alle percentuali indicate nella misura non superiore al 10%.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

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