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SANZIONI USA CONTRO LA RUSSIA: NUOVI PROVVEDIMENTI DEL BIS

Studio Legale Padovan

Il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio USA ha ampliato il perimetro delle sanzioni esistenti contro la Russia e la Bielorussia (e altri Paesi) imponendo nuove restrizioni in vigore dal 15 settembre 2022, attraverso la final rule denominata Implementation of Additional Sanctions Against Russia and Belarus Under the Export Administration Regulations (EAR) and Refinements to Existing Control (pubblicazione in Federal Register 87 FR 57068).

Fra le numerose modifiche anche di dettaglio apportate, si segnalano, per l’impatto sugli operatori economici che gestiscano prodotti sottoposti alle regole EAR, le seguenti.

In primo luogo, il perimetro delle industry sector sanctions che il BIS nel corso del tempo ha adottato contro la Russia, di cui alla sezione EAR 746.5, è stato pienamente esteso alla Bielorussia.

È stato altresì introdotto un nuovo allegato dell’EAR (Supplement no. 6 to part 746) contenente prodotti considerati EAR99 che divengono soggetti a restrizioni in quanto possono contribuire alle capacità russe di produrre armi chimiche o biologiche. Tali prodotti sono identificati esclusivamente tramite descrizione e – laddove disponibile – numero CAS. Interessante l’allineamento richiamato (per alcuni prodotti) all’Allegato VII del Reg. (UE) 833/2014, ovvero il regolamento europeo che disciplina gli aspetti merceologici dell’apparato sanzionatorio UE verso la Federazione russa.

Sono stati poi imposti controlli su ulteriori prodotti ricompresi nel Supplement No. 4 to Part 746, identificati tramite codice doganale statunitense Schedule B. Tali controlli vengono per la prima volta estesi anche a componenti e accessori modificati o progettati per i prodotti in elenco, indipendentemente dal fatto che il codice doganale di detti accessori sia ricompreso nel Supplement.

Per alcuni fra i beni di lusso elencati nel Supplement No. 5 to Part 746 sono state previste soglie di valore onde beneficiare della relativa esclusione dalle misure (anche relativamente alle automobili), anche in questo caso in maniera analoga a quanto disposto nel Reg. (UE) 833/2014.

È stato poi esteso l’ambito di applicazione dei controlli su military end user (MEU) e military-intelligence end user (MIEU), nonché del Foreign Direct Product (FDP) Rule a nuove entità che hanno continuato ad avere rapporti con entità russe sanzionate e che figurano in Entity List.

A tale proposito, sono state anche chiarite modalità operative relativamente alle restrizioni applicate a certi MEU / MEIU in Birmania, Cambogia, Cina e Venezuela, che ora possono essere designati attraverso loro ramificazioni su scala globale.

Infine, sono state apportate revisioni a una License Exception (CCD) per adeguarne la portata agli avanzamenti tecnologici nel settore dei device per comunicazioni destinati al pubblico – assicurandone al contempo la disponibilità anche verso Russia e Bielorussia.

Si rileva come l’estensione del campo d’applicazione delle misure restrittive a prodotti identificati in maniera esclusivamente descrittiva (Supplement no. 6 to part 746), nonché a componenti e accessori neanche esplicitamente menzionati (Supplement No. 4 to Part 746) pone oneri aggiuntivi, sotto il profilo della gestione delle sanzioni USA, agli operatori economici che trattino beni soggetti alla disciplina EAR.

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