Il 19 maggio 2026 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura il nuovo Regolamento volto a contrastare gli effetti della sovraccapacità produttiva globale sul mercato siderurgico dell’Unione europea e a sostituire la misura di salvaguardia attualmente in vigore (Reg. di esecuzione (UE) 2019/159), destinata a scadere il 30 giugno 2026.
Il nuovo intervento normativo si inserisce in un contesto di progressiva strutturalizzazione delle politiche commerciali in materia siderurgica e introduce un sistema permanente di gestione delle importazioni, basato su contingenti tariffari che prevedono l’applicazione di un dazio zero entro i volumi assegnati e di un dazio del 50% per i quantitativi eccedenti, soggetto a revisione periodica da parte della Commissione europea (link del post in cui ne parliamo).
I. Il nuovo sistema di contingenti e dazio fuori quota
Il Regolamento introduce un sistema di contingenti tariffari applicabili a 28 categorie di prodotti siderurgici (individuate nell’Allegato I del Regolamento), entro i quali le importazioni non sono soggette al dazio aggiuntivo previsto dal Regolamento, e di un dazio del 50% ad valorem, in aggiunta agli altri dazi eventualmente applicabili. Il volume complessivo è stato determinato in circa 18,3 milioni di tonnellate annue, sulla base dei flussi commerciali registrati nel 2013.
Una volta esauriti i contingenti, le importazioni saranno soggette a un dazio del 50% ad valorem, applicabile in modo generalizzato alle categorie interessate, indipendentemente dall’esistenza di accordi di libero scambio, con limitate eccezioni espressamente previste.
II. Gestione dei contingenti e tracciabilità dell’origine
La gestione dei contingenti avverrà su base trimestrale, con un iniziale meccanismo di riporto dei volumi non utilizzati, destinato poi a essere ridefinito dalla Commissione tramite atti di esecuzione.
Tra le principali innovazioni assume particolare rilievo il principio del “melt and pour”, che rafforza la tracciabilità dell’origine dell’acciaio individuando il Paese in cui il materiale viene fuso e solidificato nel suo primo stato. Tale elemento dovrà essere comprovato mediante documentazione verificabile, quali i mill test certificate, a partire dal 1° ottobre 2026.
III. Allocazione dei contingenti e difesa commerciale
La Commissione definirà la ripartizione dei contingenti tra Paesi terzi sulla base di una pluralità di fattori, tra cui flussi storici e recenti, accordi commerciali esistenti e possibili distorsioni derivanti da politiche industriali estere.
Il Regolamento rafforza inoltre la possibilità di adottare misure di salvaguardia mirate anche nell’ambito di accordi di libero scambio, qualora si verifichino perturbazioni significative del mercato.
IV. Interazione con il CBAM e profili di compliance
Un elemento rilevante è la sovrapposizione tra il sistema dei contingenti e il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM, Reg. (UE) 2023/956).
Molti prodotti siderurgici rientrano infatti in entrambi i regimi, determinando la coesistenza di un sistema quantitativo-tariffario e di un sistema ambientale basato sulle emissioni incorporate. Ne deriva un significativo aumento degli obblighi di compliance per gli operatori, chiamati a gestire in parallelo monitoraggio dei volumi e adempimenti CBAM.
Prodotti soggetti a doppio regime (TRQ + CBAM)
| Macro-categoria | Tipologia prodotti | Principali codici CN |
| Lamiere piane (hot/cold rolled, rivestite, elettriche) | prodotti piani in acciaio | 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225, 7226 |
| Inox piani e lunghi | laminati, barre e semilavorati inox | 7219, 7220, 7221, 7222 |
| Barre, vergella e profilati | prodotti lunghi e da costruzione | 7213, 7214, 7215, 7216, 7227, 7228 |
| Prodotti infrastrutturali | palancole e materiale ferroviario | 7301, 7302 |
| Tubi e profilati cavi | tubi saldati e senza saldatura | 7304, 7305, 7306 |
| Filo e finiti a freddo | filo non legato e barre finite | 7215, 7217, 7228 |
Particolare attenzione dovrà essere prestata alle possibili divergenze tra il criterio del “melt and pour”, rilevante ai fini del nuovo Regolamento, e la nozione di origine utilizzata ai fini CBAM, con impatti potenzialmente significativi sulla strutturazione delle supply chain.
V. Implicazioni operative per le imprese
In vista dell’entrata in applicazione prevista per il 1° luglio 2026, gli operatori economici saranno chiamati a una revisione puntuale delle proprie catene di approvvigionamento.
In particolare, sarà necessario verificare la corretta classificazione dei prodotti nelle categorie soggette a contingente, monitorare il rischio di superamento delle soglie con applicazione del dazio del 50% e strutturare sistemi integrati di gestione tra disciplina doganale e CBAM. Assumerà inoltre rilievo crescente la raccolta della documentazione relativa al “melt and pour”, destinata a diventare un elemento centrale della tracciabilità.
Conclusioni
Il nuovo Regolamento segna un passaggio strutturale nella governance delle importazioni di acciaio nell’Unione europea, introducendo un sistema permanente e multilivello di gestione dei flussi commerciali.
Si attende ora la formale adozione del testo da parte del Consiglio dell’Unione europea, passaggio di natura sostanzialmente procedurale, cui seguirà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° luglio 2026.
Per gli operatori, la sfida principale non è soltanto tariffaria: la necessità di coordinare regimi distinti e non perfettamente allineati rende la compliance un elemento sempre più integrato e strategico nella gestione delle supply chain.
Lo Studio Legale Padovan è a disposizione per ogni approfondimento in merito al nuovo Regolamento e per assistere gli operatori nella valutazione degli impatti operativi e nella gestione degli adempimenti derivanti dalla nuova disciplina.