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CBAM: PUBBLICATA LA BOZZA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL PREZZO DEL CARBONIO PAGATO NEI PAESI TERZI

Studio Legale Padovan

CBAM: PUBBLICATA LA BOZZA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL PREZZO DEL CARBONIO PAGATO NEI PAESI TERZI

Il 13 maggio 2026 la Commissione europea ha pubblicato una bozza di regolamento di esecuzione (Ares(2026)4841230) recante le disposizioni attuative del Regolamento (UE) 2023/956 (“CBAM”) in materia di determinazione e riconoscimento del prezzo del carbonio effettivamente pagato nei Paesi terzi.

Il testo, attualmente non definitivo, è stato contestualmente sottoposto a consultazione pubblica fino al 10 giugno 2026, all’esito della quale potrà essere modificato prima della sua eventuale adozione.

Il provvedimento si inserisce nella fase di progressiva operatività del CBAM e disciplina le modalità con cui il prezzo del carbonio sostenuto all’estero può essere valorizzato ai fini della riduzione dei certificati CBAM da restituire. In altri termini, la bozza risponde a una domanda centrale per gli importatori: se il produttore estero ha già pagato un prezzo per le proprie emissioni nel proprio Paese, in che misura tale costo può essere sottratto all’obbligo di restituzione dei certificati CBAM in sede di importazione nell’Unione europea?

Di seguito una sintesi delle principali previsioni.

I. Ambito della disciplina e principio del “prezzo effettivamente pagato”

La bozza introduce un quadro armonizzato per il riconoscimento del prezzo del carbonio sostenuto nei Paesi terzi ai fini CBAM, disciplinando la determinazione del prezzo effettivamente pagato, la conversione in euro, il calcolo della riduzione dei certificati CBAM, la prova del pagamento, il trattamento di rimborsi e compensazioni, nonché i requisiti della certificazione indipendente.

L’impianto della disciplina si fonda sul principio secondo cui rileva esclusivamente il costo effettivamente sostenuto dall’operatore, al netto di eventuali esenzioni, rimborsi o altre forme di compensazione. La finalità è evitare fenomeni di doppia imposizione sul carbonio: se un’impresa ha già sostenuto un costo emissivo nel Paese di produzione, tale costo può essere riconosciuto ai fini della riduzione dell’obbligo CBAM all’importazione nell’UE.

La Commissione definisce inoltre una metodologia uniforme per il calcolo del prezzo del carbonio, disciplinata dall’art. 3 e dall’Allegato I della bozza. L’operatore è tenuto a determinare il prezzo effettivamente pagato per le emissioni incorporate in ciascun bene prodotto dall’installazione attraverso una sequenza di calcoli che comprende: la determinazione del prezzo per tonnellata di emissioni, l’attribuzione delle emissioni ai singoli beni, l’imputazione di eventuali rimborsi o compensazioni, la conversione in euro e l’aggregazione finale dei valori.

I meccanismi di carbon pricing rilevanti sono quattro:

  • sistemi ETS analoghi all’EU ETS, per i quali il prezzo viene determinato sulla base del prezzo medio ponderato delle aste o, in via subordinata, del mercato secondario;
  • le carbon tax applicate direttamente alle emissioni dell’installazione;
  • le carbon tax applicate ai combustibili utilizzati nel processo produttivo;
  • i sistemi misti che combinano più modalità di adempimento, inclusi i crediti di carbonio, per i quali si applica una metodologia basata su medie ponderate.

Qualora le emissioni siano soggette a più meccanismi di carbon pricing, i relativi prezzi vengono aggregati ai fini della determinazione del valore finale attribuito al bene.

II. Crediti di carbonio e compensazioni

Uno dei profili più rilevanti della bozza riguarda il trattamento dei crediti di carbonio internazionali.

Per crediti di carbonio si intendono strumenti finanziaria connessi alla riduzione o rimozione di unità di CO₂ generate da attività di mitigazione svolte in un Paese diverso da quello in cui il bene viene prodotto. In concreto, un’impresa può adempiere parzialmente ai propri obblighi emissivi acquistando crediti derivanti, ad esempio, da progetti di riforestazione o installazioni di energie rinnovabili realizzati in altre giurisdizioni.

La bozza ne ammette il riconoscimento ai fini CBAM solo se i crediti sono emessi nell’ambito dell’Accordo di Parigi e comunque entro il limite massimo del 10% delle emissioni coperte dal sistema di carbon pricing. Oltre tale soglia, i crediti non producono effetti ai fini della riduzione dei certificati CBAM.

Parallelamente, tutte le forme di compensazione che riducono il costo effettivo del carbonio (i.e. esenzioni, aliquote ridotte, quote gratuite ETS, rimborsi e aiuti pubblici che restituiscono parte del costo del carbonio) devono essere integralmente dedotte, in quanto non costituiscono un costo effettivamente pagato dall’operatore.

Fanno eccezione i sussidi finanziati con i proventi del sistema di carbon pricing e reinvestiti in interventi di decarbonizzazione dell’installazione stessa, purché accessibili in modo generalizzato, subordinati a domanda esplicita, assegnati con decisioni pubbliche e finalizzati alla riduzione delle emissioni dell’impianto beneficiario.

La bozza prevede inoltre che, in assenza di adeguata prova documentale relativa alle compensazioni ricevute, il prezzo del carbonio non possa essere certificato e, conseguentemente, non possa essere riconosciuto ai fini della riduzione dell’obbligo CBAM.

III. Carbon Price Report e documentazione probatoria

L’operatore dell’installazione situata nel Paese terzo dovrà predisporre un “carbon price report” utilizzando il template elettronico che sarà reso disponibile dalla Commissione tramite il registro CBAM.

Il report dovrà essere redatto in lingua inglese e contenere, per ciascun meccanismo di carbon pricing applicabile, le informazioni essenziali relative all’installazione, al sistema di carbon pricing utilizzato, al prezzo del carbonio applicato, alle emissioni considerate, agli eventuali rimborsi o compensazioni ricevuti e al prezzo effettivamente pagato attribuito ai singoli beni.

L’impostazione conferma il crescente rilievo della tracciabilità documentale lungo la supply chain internazionale e della disponibilità di evidenze verificabili a supporto delle dichiarazioni CBAM.

IV. Certificazione indipendente

Elemento centrale del sistema è l’introduzione di una verifica obbligatoria da parte di un soggetto indipendente accreditato (“independent person”), incaricato di certificare la correttezza del carbon price report.

La persona indipendente dovrà essere accreditata presso un organismo nazionale di accreditamento per lo specifico ambito relativo alla certificazione del prezzo del carbonio e rispettare la norma EN ISO/IEC 17029:2019. La bozza richiede inoltre il rispetto di rigorosi requisiti di indipendenza rispetto all’operatore certificato, alle autorità competenti e alle autorità del Paese terzo coinvolte nel sistema di carbon pricing.

La verifica dovrà fornire una “reasonable assurance” sull’assenza di errori materiali nel report, con una soglia di materialità fissata al 5% del prezzo del carbonio attribuito ai singoli beni identificati per codice NC.

Il report potrà contenere una valutazione “satisfactory”, qualora il report risulti corretto e sufficientemente documentato, oppure “unsatisfactory” in presenza di errori materiali, insufficienza probatoria o impossibilità di raggiungere un livello adeguato di assurance. A partire dal 1° gennaio 2027 il certification report dovrà essere emesso direttamente tramite il registro CBAM.

La bozza disciplina, inoltre, il sistema di sorveglianza sugli organismi accreditati, prevedendo verifiche periodiche, audit e meccanismi di cooperazione informativa tra organismi nazionali di accreditamento, Stati membri e Commissione europea.

V. Prezzi standard e semplificazioni

Qualora il prezzo del carbonio effettivamente pagato non possa essere adeguatamente documentato mediante un carbon price report certificato, la bozza consente infatti, in determinate circostanze, il ricorso a valori standard pubblicati dalla Commissione carbonio (“default carbon price”).

Tali valori non riguardano la determinazione delle emissioni incorporate — che devono essere già calcolate mediante dati reali o valori default di emissione — bensì esclusivamente il riconoscimento del costo del carbonio già pagato nel Paese terzo ai fini della riduzione dei certificati CBAM.

In particolare, il default carbon price potrà essere utilizzato quando i precursori acquistati da fornitori terzi non siano accompagnati da un carbon price report certificato, oppure per le emissioni indirette relative a beni non inclusi nell’Allegato II del Regolamento CBAM.

La misura ha finalità di semplificazione amministrativa nelle ipotesi in cui non sia disponibile una prova certificata del prezzo del carbonio sostenuto lungo la supply chain. Resta tuttavia ferma la distinzione tra dati emissivi e dati relativi al carbon pricing: l’assenza di dati reali sulle emissioni consente il ricorso ai valori default di emissione, mentre l’assenza di dati certificati sul prezzo del carbonio consente il ricorso al default carbon price pubblicato dalla Commissione.

La bozza collega inoltre i due profili, prevedendo che il riconoscimento puntuale del prezzo del carbonio effettivamente pagato sia ammesso solo in presenza di emissioni determinate su base reale; qualora invece le emissioni siano calcolate mediante valori default, la riduzione CBAM potrà essere determinata esclusivamente tramite il default carbon price della Commissione.

VI. Riduzione dei certificati CBAM

Il prezzo del carbonio effettivamente riconosciuto viene trasformato in una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire attraverso le formule previste dall’art. 6 della bozza di regolamento.

Nel caso di prezzo certificato, la riduzione è determinata rapportando il prezzo del carbonio effettivamente pagato al prezzo di riferimento annuale dei certificati CBAM e moltiplicando il risultato per la quantità di beni importata. Nel caso di utilizzo di prezzi standard, la formula sostituisce il prezzo effettivo con il valore default definito dalla Commissione.

Il prezzo di riferimento annuale dei certificati CBAM sarà pubblicato dalla Commissione sulla base della media annuale dei prezzi dei certificati. La conversione in euro avverrà invece utilizzando il tasso di cambio medio annuale pubblicato sulla base dei dati BCE o Eurostat.

La disciplina mira così a garantire coerenza tra il costo emissivo già sostenuto nel Paese di produzione e l’obbligo CBAM finale gravante sull’importatore europeo: maggiore sarà il prezzo del carbonio già pagato all’estero, minore sarà il numero di certificati CBAM da acquistare e restituire.

VII. Prime implicazioni operative

La bozza di regolamento conferma l’evoluzione del CBAM verso un sistema sempre più fondato su criteri di tracciabilità, verificabilità e standardizzazione delle informazioni lungo la supply chain internazionale.

Per gli operatori, ciò comporterà la necessità di strutturare sistemi interni di raccolta e conservazione dei dati relativi al carbon pricing applicato nei Paesi terzi, verificando la presenza di eventuali esenzioni, rimborsi o compensazioni suscettibili di incidere sul prezzo del carbonio effettivamente riconoscibile ai fini CBAM. Assumerà inoltre crescente rilievo il coordinamento con soggetti di certificazione indipendente accreditati, necessari per la validazione della documentazione richiesta dal sistema.

In assenza di adeguate evidenze documentali, il riconoscimento del carbon price estero potrà risultare limitato, con conseguente incremento del numero di certificati CBAM da acquistare.

La consultazione pubblica aperta dalla Commissione fino al 10 giugno 2026 rappresenta pertanto un passaggio rilevante per segnalare eventuali criticità applicative prima dell’adozione definitiva del testo.

Lo Studio Legale Padovan assiste operatori industriali e importatori nell’analisi degli impatti derivanti dalla disciplina CBAM e nella strutturazione dei relativi presidi di compliance, con particolare riferimento alla qualificazione del carbon pricing nei Paesi terzi e ai requisiti documentali richiesti dalla normativa europea.

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